Cassazione penale Sez. VII ordinanza n. 8160 del 20 febbraio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di falso giuramento è delitto contro l'amministrazione della giustizia, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, per cui la persona singola, che abbia subito un danno diretto o indiretto, può assumere solo la qualifica di persona danneggiata dal reato ma non quella di persona offesa e non è legittimata a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero o ad impugnare il provvedimento definitorio del giudice per le indagini preliminari.

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