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Articolo 391 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore

Dispositivo dell'art. 391 bis Codice di procedura penale

(1)1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391ter.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

  1. a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
  2. b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
  3. c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
  4. d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
  5. e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
  6. f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile(2).

6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362.

11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.

Note

(1) Tale articolo, come l'intero Titolo all'interno del quale è inserito, è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.
(2) Il riferimento ai delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale è stato introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f), della l. 1 ottobre 2012, n. 172.

Ratio Legis

Tale disposizione è stata inserita nel codice penale al fine di fornire una più ampia tutela i poteri e doveri del difensore.

Spiegazione dell'art. 391 bis Codice di procedura penale

Il difensore, sin dal momento del conferimento dell'incarico professionale, ha facoltà di svolgere investigazioni al fine di ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito (art. 327 bis). L'indagine difensiva può inoltre essere svolta anche dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando siano necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.

Per quanto concerne più da vicino l'acquisizione di notizie da fonti dichiarative, il difensore ed il suo sostituto possono scegliere fra tre modalità operative:

  • possono limitarsi ad acquisire notizie utili a fini investigativi tramite un colloquio non documentato con le persone in grado di riferire notizie utili. Tale approccio informale è consentito anche agli investigatori ed ai consulenti tecnici;

  • possono richiedere ai potenziali testimoni di rilasciare una dichiarazione scritta, ed in tal caso la dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante ed autenticata dal difensore o dal sostituto, il quale a sua volta è tenuto a redigere apposita relazione, in cui devono essere contenuti gl elementi di cui al comma 3;

  • possono chiedere ai potenziali testimoni di rendere informazioni documentate (dallo stesso difensore o dal sostituto). Nonostante il silenzio della legge, si ritiene comunemente che anche nel relativo verbale debbano esserci gli avvertimenti di cui al comma 3.

Premesso che all'assunzione di tali dichiarazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e, dopo l'esercizio dell'azione penale, le altre parti private, al fine di non condizionare il dichiarante, se la persona richiesta di fornire informazioni accetta, egli risponde penalmente dell'eventuale falsità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 371 bis c.p.. Oltretutto, qualora dalle dichiarazioni emergano indizi di reità a suo carico (per il fatto in oggetto, non certo per le dichiarazioni eventualmente mendaci), il difensore è tenuto ad interrompere l'atto, e le precedenti dichiarazioni non potranno essere utilizzate contro di lui.
Se, per contro, il potenziale testimone si rifiuta, il difensore che non intenda desistere ha a sua disposizione due rimedi:

  • può chiedere al pubblico ministero di disporre l'audizione del potenziale testimone. Il p.m., ricevuta la richiesta, fissa l'audizione entro sette giorni. Nonostante la apparente obbligatorietà dell'atto, il p.m. conserva comunque un certo margine di discrezionalità nel disporre l'audizione;


Va comunque precisato che, in ogni caso, la norma fa salve le incompatibilità di cui all'art. 197 comma 1.

Massime relative all'art. 391 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 28216/2019

In tema di indagini difensive, la richiesta di autorizzazione a ricevere dichiarazioni o ad assumere informazioni da un detenuto, di cui all'art. 391-bis, comma 7, cod. proc. pen., deve contenere, ai fini della sua ammissibilità, le indicazioni relative all'addebito per cui si procede nei confronti della persona assistita dal difensore che intende esaminare il detenuto e del legame di quest'ultimo con il tema d'indagine, in modo da consentire al giudice, e prima ancora al pubblico ministero e al difensore della persona detenuta, di apprezzare l'esistenza di un interesse concreto, diretto ed attuale al compimento dell'atto. (In motivazione la Corte ha affermato che siffatta valutazione non comporta alcun sindacato sul merito dell'atto ed ha, pertanto, escluso che la richiesta debba illustrare le ragioni dell'utilità dell'atto istruttorio). (Dichiara inammissibile, GIUD. SORVEGLIANZA AVELLINO, 03/12/2018).

Cass. pen. n. 44181/2018

In tema di indagini difensive, è inammissibile la richiesta di incidente probatorio per il compimento di accertamenti tecnici poiché l'incidente probatorio è previsto, dalle norme sulle indagini difensive, soltanto per l'audizione di persone informate nell'ipotesi di cui all'art. 391-bis, comma 10 e 11, cod. proc. pen., disposizione non suscettibile di applicazione analogica a diversa attività difensiva, trovando, invece, il compimento di accertamenti tecnici non ripetibili la propria disciplina specifica nell'art. 391-decies cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 24320/2018

L'atto notarile contenente le dichiarazioni rese da un funzionario di polizia di uno Stato estero, acquisito nel corso del giudizio su richiesta della difesa, costituisce una dichiarazione scritta ai sensi dell'art. 391 bis, comma 2, cod. proc. pen. inutilizzabile ove non siano stati dati gli avvertimenti previsti dal comma 3 della stessa disposizione, ovvero nel caso in cui siano state disattese le modalità di documentazione di cui all'art. 391-ter cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato l'inutilizzabilità del suddetto atto nel giudizio abbreviato).

Cass. pen. n. 9386/2018

In tema di indagini difensive prodotte nel corso del procedimento di riesame, l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti non può essere data per presupposta, ma deve essere valutata in concreto, tenendo conto del suo grado di coinvolgimento nei fatti di causa, del conseguente interesse rispetto all'esito del procedimento, del se, nel momento in cui ha reso le dichiarazioni, fosse o meno a conoscenza che l'ordinanza cautelare era stata emessa anche valorizzando sul piano accusatorio i suoi rapporti con l'indagato. (Fattispecie in cui l'ordinanza cautelare aveva evidenziato il fatto che l'indagato aveva esercitato pressioni nei confronti del dichiarante, al fine di favorire l'assunzione in una cooperativa di pulizie di persone legate all'associazione mafiosa).

Cass. pen. n. 51073/2016

In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte raccolte dal difensore, ai sensi dell'art. 391 bis, comma secondo cod.proc.pen., senza la verbalizzazione analitica degli avvertimenti elencati al comma terzo del predetto articolo, che il medesimo è tenuto a rivolgere al dichiarante. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni verbalizzate con un mero richiamo sommario agli avvisi ex art. 391 bis cod. proc. pen.)

Cass. pen. n. 25431/2016

compiuti, a mente di quanto disposto dall'art. 391-bis cod. proc. pen., anche dal sostituto del difensore, purchè anch'egli in possesso, come il sostituito, della necessaria abilitazione professionale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabile la documentazione di investigazioni difensive svolte, nell'ambito di un procedimento di competenza del Tribunale in composizione collegiale, da praticante avvocato non abilitato al patrocinio di fronte al predetto organo giudiziario).

Cass. pen. n. 1400/2015

Il diritto del difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato e grado del procedimento, deve tuttavia essere coordinato, affinché i risultati di dette indagini possano trovare ingresso nel processo, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione della prova. (Fattispecie relativa a richiesta di rinnovazione dell'istruzione in giudizio abbreviato d'appello mediante acquisizione di verbali di dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive, che la S.C. ha ritenuto inammissibile in quanto, nel giudizio abbreviato, le prove integrative di natura dichiarativa devono essere assunte dal giudice, ai sensi dell'art. 422 c.p.p.).

Cass. pen. n. 36036/2014

In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte raccolte dal difensore, ai sensi dell'art. 391 bis, comma secondo cod.proc.pen., senza la verbalizzazione analitica degli avvertimenti elencati al comma terzo del predetto articolo, che il medesimo è tenuto a rivolgere al dichiarante.

Cass. pen. n. 41484/2013

L'avviso ai prossimi congiunti dell'imputato in ordine alla facoltà degli stessi di astenersi dal testimoniare va loro rivolto, a pena di nullità, anche in sede di sommarie informazioni rese al difensore ex art. 391 bis c.p.p..

Cass. pen. n. 1399/2012

La richiesta, effettuata ai sensi dell'art. 391 bis, comma undicesimo, c.p.p., e diretta a che il G.i.p. proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, non presuppone alcun automatismo, implicando una valutazione positiva del giudice circa la rilevanza ai fini investigativi delle circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita.

Cass. pen. n. 2017/2004

In sede di investigazioni difensive, gli avvertimenti che il difensore deve rivolgere al soggetto dichiarante, ai sensi dell'art. 391 bis, terzo comma, c.p.p. a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni, debbono essere specificamente verbalizzati, mentre non può essere ritenuta sufficiente la semplice attestazione in merito effettuata dal difensore ex art. 391 ter, primo comma lett. c), atteso che non sussistono ragioni per differenziare l'attività del difensore da quella analoga posta in essere dal giudice o dal P.M.

Cass. pen. n. 13552/2002

Gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. sono equiparabili, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelli raccolti dal pubblico ministero e, pertanto, il giudice al quale essi siano stati direttamente presentati ai sensi dell'art. 391 octies stesso codice non può limitarsi ad acquisirli, ma deve valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando - ove ritenga di disattenderli - le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio, per mancanza di motivazione, l'ordinanza di un tribunale del riesame il quale, a fronte di dichiarazioni prodotte dalla difesa a conferma di un alibi, si era limitato ad osservare che la loro effettiva attendibilità avrebbe dovuto essere verificata dall'autorità giudiziaria procedente).

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