Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9386 del 1 marzo 2018

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di riesame di misure cautelari personali, non incorre nel divieto di "bis in idem" il tribunale che confermi un'ordinanza cautelare emessa per il reato previsto dall'art.416-bis cod.pen., anche sulla base degli atti, prodotti nel corso dell'udienza camerale, di un diverso procedimento, nell'ambito del quale sia stata avanzata un'autonoma richiesta cautelare, concernente il medesimo indagato e lo stesso titolo di reato, ma relativo alla partecipazione ad una diversa cosca di 'ndrangheta, in quanto i fatti storici contestati non sono gli stessi e l'acquisizione degli atti del diverso procedimento è funzionale solo a provare indirettamente la distinta imputazione provvisoria.

(massima n. 2)

In tema di indagini difensive prodotte nel corso del procedimento di riesame, l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti non può essere data per presupposta, ma deve essere valutata in concreto, tenendo conto del suo grado di coinvolgimento nei fatti di causa, del conseguente interesse rispetto all'esito del procedimento, del se, nel momento in cui ha reso le dichiarazioni, fosse o meno a conoscenza che l'ordinanza cautelare era stata emessa anche valorizzando sul piano accusatorio i suoi rapporti con l'indagato. (Fattispecie in cui l'ordinanza cautelare aveva evidenziato il fatto che l'indagato aveva esercitato pressioni nei confronti del dichiarante, al fine di favorire l'assunzione in una cooperativa di pulizie di persone legate all'associazione mafiosa).

(massima n. 3)

In tema di misure cautelari, sono inutilizzabili le informative di P.G. depositate dopo la scadenza del termine di durata delle indagini che non siano meramente ricognitive di atti già acquisiti, bensì contengano la rielaborazione di atti tempestivamente inseriti nel fascicolo del pubblico ministero sulla base di altri atti e materiale probatorio acquisito successivamente, in modo da assumere autonoma attitudine probatoria.

(massima n. 4)

Gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari solo se acquisiti nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti. (Fattispecie relativa all'acquisizione ed utilizzo, a fini cautelari, di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia assunte formalmente in un separato procedimento, ma espressamente dirette ad approfondire fatti posti a fondamento della misura cautelare richiesta nel procedimento in cui era già intervenuta la scadenza dei termini di durata delle indagini).

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