Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 19712 del 16 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di processo tributario, il decreto di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dą luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autoritą di cosa giudicata ai sensi dell'art. 654 c.p.p.

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