Cass. pen. n. 13518/2026
In tema di impugnazione della parte civile, sussiste l'interesse ad appellare la sentenza assolutoria pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., ancorché priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile ex art. 652 c.p.p., dovendosi riconoscere alla parte civile, in forza dell'art. 576 c.p.p. - norma di carattere speciale rispetto all'art. 538 c.p.p. - la legittimazione ad impugnare tutte le sentenze di proscioglimento, senza distinzioni fondate sulla loro attitudine a fare stato nel successivo giudizio civile o amministrativo.
Cass. pen. n. 14843/2025
La causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., nell'escludere la punibilità per il reato di falsa testimonianza, non ne far venir meno la natura di illecito civile e, ove ne sia derivato un danno, i conseguenti obblighi risarcitori azionabili davanti al giudice civile, al riguardo non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 652 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 10899/2025
In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse del sanitario a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione per non punibilità della sua condotta, connotata da colpa lieve, ex art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nel caso in cui lo stesso sia finalizzato ad ottenere l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", collegandosi all'adozione di tali formule effetti più favorevoli, ex artt. 652 e 653 cod. proc. pen., nei giudizi risarcitori civili o amministrativi e nel giudizio disciplinare.
Cass. pen. n. 9139/2025
La parte civile ha legittimo interesse a impugnare una pronuncia assolutoria con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato delineate dall'art. 652 c.p.p. non limitano il diritto all'impugnazione riconosciuto dall'art. 576 c.p.p. La parte civile deve poter fare affidamento sugli accertamenti compiuti in sede penale senza necessità di avviare un nuovo procedimento in sede civile, evitando così un inutile allungamento dei tempi processuali.
Cass. pen. n. 10455/2025
Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la pronuncia assolutoria con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto, in termini generali, alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi, altrimenti, alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto in sede penale e di riavviare "ab initio" tale accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali.
Cass. pen. n. 30616/2024
Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la pronuncia assolutoria con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto, in termini generali, alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi, altrimenti, alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto in sede penale e di riavviare "ab initio" tale accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali.
Cass. pen. n. 45622/2023
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione che abbia riconosciuto per l'imputato di diffamazione l'esimente di cui all'art. 599, comma 2, cod. pen., atteso che la parte civile una volta deciso di perseguire i propri interessi in sede penale, ha diritto ad opporsi, attraverso i rimedi impugnatori, ad una pronunzia diversa da quella cui avrebbe aspirato, pur se priva di efficacia preclusiva all'azione civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. Inoltre sussiste l'interesse in caso di proscioglimento ai sensi dell'art, 599, comma 2, cod. pen. in quanto la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore, in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso.
Cass. pen. n. 15664/2023
Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza, che, nel giudizio di impugnazione, deve essere valutata con riferimento al gravame e al correlato interesse del danneggiato dal reato a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato, sicché, ove sussista l'interesse di quest'ultimo a impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, pur quando non vi sia stata rinuncia ad essa, sussiste altresì l'interesse della parte civile a resistere in giudizio e il suo interesse alla refusione delle spese in caso di soccombenza dell'appellante. (Fattispecie in cui l'imputato aveva impugnato la decisione di proscioglimento per prescrizione intervenuta in primo grado, sollecitando, con l'atto di appello, l'adozione di una sentenza liberatoria nel merito, per tale ragione destinata ad avere efficacia nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 11934/2022
Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la decisione di assoluzione pronunciata con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto, in termini generali, alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi altrimenti alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto in sede penale e di riavviare "ab initio" tale accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali.
Cass. pen. n. 17941/2020
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione che abbia riconosciuto l'esimente di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen., atteso che la parte civile una volta deciso di perseguire i propri interessi in sede penale, ha diritto ad opporsi, attraverso i rimedi impugnatori, ad una pronunzia diversa da quella cui avrebbe aspirato, pur se priva di efficacia preclusiva all'azione civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 10114/2019
Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la decisione di assoluzione resa con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., dal momento che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e si trova in posizione migliore di chi deva cominciare il giudizio "ex novo". (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 18/01/2018).
Cass. pen. n. 33255/2019
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso della parte civile avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 19/10/2018).
Cass. pen. n. 8035/2016
In materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione con cui il giudice di merito, sul presupposto dell'intervenuta assoluzione, in via definitiva, di due medici dal delitto di lesioni personali, ne aveva per ciò solo escluso - ai sensi dell'art. 652 c.p.p. - la responsabilità civile, omettendo di valutare l'incidenza del loro contegno rispetto sia alla lamentata lesione dell'autonomo dritto del paziente ad esprimere un consenso informato in ordine al trattamento terapeutico praticatogli, sia all'accertata mancata disinfezione della camera operatoria, all'origine della contaminazione ambientale individuata come causa del danno alla salute dal medesimo subito). (Cassa con rinvio, App. Roma, 05/06/2012).
Cass. pen. n. 11090/2015
La previsione di cui all'art. 652 cod. proc. pen. - per la quale la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato nell'ambito del giudizio civile di danni relativamente all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una legittima facoltà - non è applicabile nel caso in cui la sentenza di assoluzione sia pronunciata per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 599 cod. pen., la quale, escludendo la punibilità dei reati di ingiuria e diffamazione, non ne esclude la natura di illecito civile e l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria, ove ne sia derivato un danno, che può essere fatta valere innanzi al giudice civile.
Cass. pen. n. 9795/2001
Analogamente a quanto già avveniva con riguardo all'art. 25 dell'abrogato codice di rito, avente contenuto pressoché identico a quello del vigente art. 652 c.p.p., anche detto ultimo articolo dev'essere estensivamente interpretato, a salvaguardia del principio dell'unità della funzione giurisdizionale, nel senso che non solo l'assoluzione dell'imputato, all'esito di dibattimento, perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o perché questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ma anche l'assoluzione con la formula «il fatto non costituisce reato» (adottata, di regola, per carenza dell'elemento psicologico del reato) ha efficacia preclusiva nel giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento del danno, ogni qual volta l'illecito civile (come si verifica con riguardo a quello previsto dall'art. 2043 c.c.) sia caratterizzato, dal punto di vista dell'elemento psicologico, in maniera identica all'illecito penale. Ne consegue che la parte civile è legittimata, sotto il profilo dell'interesse, ad impugnare, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., anche la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio con la formula «il fatto non costituisce reato.