(massima n. 1)
La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza, rimettendo gli atti al Tribunale, non ravvisando rapporto di pregiudizialità tecnica tra l'accertamento, in sede penale, della condotta di esclusione del pari esercizio del diritto del comproprietario e quello, devoluto al giudice civile, volto alla tutela dei diritti di comproprietà del manufatto e servitù di passaggio, pur in presenza dell'identità dei fatti oggetto del capo di imputazione e dell'accertamento in sede civile). (Regola competenza)