(massima n. 1)
La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 cod. proc. civ., 651 e 654 cod. proc. pen., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. La mera coincidenza dei fatti tra i due processi non è sufficiente; è necessario che l'effetto giuridico dedotto in sede civile sia normativamente connesso alla commissione del reato.