(massima n. 1)
In materia tributaria, l'archiviazione del procedimento penale o, comunque, gli esiti del giudizio penale (anche quanto all'insussistenza della contestata societą di fatto) non vincolano il giudice tributario, permanendo l'autonomia tra processo penale e accertamento fiscale, con conseguente piena utilizzabilitą, nel procedimento di accertamento, degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza anche in assenza delle garanzie difensive proprie del rito penale, come desumibile dagli artt. 2 e 654 c.p.p. e dall'art. 220 disp. att. c.p.p.