(massima n. 1)
La sentenza penale di assoluzione (passata in giudicato, anche successivamente alla pronuncia della sentenza tributaria impugnata con ricorso per cassazione), anche se invocata dal contribuente, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., per dimostrare l'effettiva sussistenza (o meno) dei fatti contestati dall'Amministrazione finanziaria, non assume alcuna valenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi nel caso concreto e - avendo un'astratta rilevanza soltanto in relazione all'affermazione (o meno) di meri fatti materiali e, cioč, a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di cassazione - la sua produzione nel grado di legittimitā č inammissibile, non rientrando nella previsione dell'art. 372 c.p.c.