(massima n. 1)
Il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, il decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dą luogo ad alcuna preclusione, né rientra tra i provvedimenti dotati di autoritą di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.