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Articolo 591 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Delega delle operazioni di vendita

Dispositivo dell'art. 591 bis Codice di procedura civile

Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto dal secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista(1), iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall'emissione dell'ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 591, secondo comma; stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d'acquisto e il luogo ove si procede all'esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma.

Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.

Il professionista delegato provvede:

  1. 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173 bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
  2. 2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;
  3. 3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
  4. 4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;
  5. 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583(2);
  6. 6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
  7. 7) sulla istanza di assegnazione di cui agli articoli 590 e 591, terzo comma;
  8. 8) alla fissazione del nuovo esperimento di vendita e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
  9. 9) alla fissazione dell'ulteriore esperimento di vendita nel caso previsto dall'articolo 587;
  10. 10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
  11. 11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
  12. 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 596(3);
  13. 13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività che a norma degli articoli 571 e seguenti devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173 quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato e allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.

Il giudice dell'esecuzione vigila sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate e sull'operato del professionista delegato, al quale può in ogni momento richiedere informazioni sulle operazioni di vendita. Sentito l'interessato, il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del delegato qualora non siano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso da causa a lui non imputabile.

Quando il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 569 bis¸ quarto comma, al professionista sono delegate la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato, nonché le operazioni indicate ai numeri 10), 11) e 12) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal settimo all'undicesimo.

Quando il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 569 bis, quinto comma, al professionista sono delegate le operazioni di cui alla medesima disposizione, nonché la deliberazione sulle offerte e lo svolgimento della gara, la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato. Al professionista sono, altresì, delegate le operazioni indicate ai numeri 2), 5), 10), 11), 12) e 13) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal quarto all'undicesimo.

Entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, dopo ciascun esperimento di vendita, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito dell'ultimo rapporto riepilogativo periodico. I rapporti riepilogativi sono redatti in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione e contengono i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima(5).

Note

(1) Nel caso della vendita con incanto, il giudice dell'esecuzione può delegare un notaio o un avvocato o un commercialista, per il compimento delle operazioni di vendita. Si tratta di una delega revocabile fino al momento dell'aggiudicazione, anche se la revoca colpisce le attività che non sono ancora state compiute dal professionista, ed è sempre una scelta rimessa alla discrezionalità del giudice, non richiedendo alcuna motivazione.
(2) La dichiarazione a cui la norma si riferisce è quella che l'avvocato deve fare per indicare chi sia la persona da nominare: in mancanza l'aggiudicazione si perfeziona e diventa definitiva in capo all'avvocato stesso.
(3) Il professionista delegato a compiere le operazioni di vendita è tenuto a formare il progetto di distribuzione seguendo gli stessi criteri ai quali deve normalmente attenersi il giudice dell'esecuzione, ovvero graduatoria dei creditori, deposito in cancelleria e fissazione dell'udienza per la loro audizione.
Inoltre, il professionista avrà diritto ad un compenso per l'attività svolta che verrà liquidato dal giudice dell'esecuzione con decreto che avrà efficacia di titolo esecutivo.
(4) Articolo così modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.
(5) Disposizione modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 591 bis Codice di procedura civile

La norma in esame era stata in origine introdotta dalla L. n. 302/1998 per disciplinare la materia della delega al notaio da parte del giudice dell'esecuzione delle operazioni di vendita con incanto.

A seguito della successiva riforma del 2005, il novero dei soggetti a cui può essere conferita la delega è stato ampliato, come nelle ipotesi di vendita senza incanto.
Infatti, oltre al notaio (il quale deve avere sede preferibilmente e non più necessariamente nel circondario), sono considerati professionisti abilitati avvocati, commercialisti, purché iscritti nei rispettivi elenchi di cui all'art. 179 ter delle disp. att. c.p.c..
Per effetto di ciò, tutte le operazioni descritte da questa norma si intendono devolute non solo al notaio ma anche ai predetti professionisti.

La norma specifica anche il contenuto dell'ordinanza con cui il giudice provvede sull'istanza di vendita, disponendo che deve indicare:
- il termine per il compimento delle operazioni delegate;
- le modalità della pubblicità;
- il luogo di presentazione dell'offerta;
- il luogo dell'esame delle offerte stesse;
- il luogo dello svolgimento della gara e dell'eventuale incanto.

Il professionista viene, dunque, incaricato di compiere una serie di attività processuali, mentre il giudice conserva un ruolo di controllo e di avallo in ordine a tali attività.
Infatti restano riservati alla competenza del giudice tutti i provvedimenti previsti dall'art. 586 del c.p.c., nonché il decreto con il quale si dispone il passaggio della proprietà del bene dall'esecutato all'offerente.
Si prevede, comunque, la possibilità che contro il decreto di trasferimento possa essere proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c..

Qualora il professionista dovesse trovarsi in difficoltà, può sempre rivolgersi al giudice, il quale con decreto, comunque reclamabile, risolve le controversie eventualmente insorte.
In vista del completamento del processo di informatizzazione degli uffici giudiziari, il comma 8 dell'art. 4, D.L. 193/2009, convertito nella L. 24/2010, al fine di coordinare la presente disposizione con gli interventi modificativi all'intero processo di esecuzione (sia in tema di espropriazione mobiliare che immobiliare), ha aggiunto un periodo al primo comma, che fa espresso rinvio al comma 4 dell'art. 569, secondo cui il giudice stabilisce che vengano effettuati con modalità telematiche il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara e l'incanto nonché il pagamento del prezzo.

Il D.L. n. 83/2015, convertito nella Legge n. 132/2015, ha modificato la norma in esame in tema di delega a un notaio o ad un professionista (avvocati o commercialisti) delle operazioni di vendita.
In particolare il decreto di riforma ha:
- sostituito alla facoltatività, l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di delegare le operazioni di vendita; a tale regola si può fare eccezione solo se, sentiti i creditori, il giudice ritiene che gli interessi delle parti siano meglio tutelati da una vendita diretta;
- previsto la revoca della delega se il professionista non rispetta i termini e le direttive impartite per causa a lui imputabile.

Inoltre, sono state inserite delle disposizioni sanzionatorie, prevedendo che al termine di ciascun semestre, il Presidente del Tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 591 bis, 1° co., del codice. E si aggiunge che i professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Si ritiene che il professionista delegato, una volta che abbia manifestato la propria disponibilità a provvedere al compimento delle operazioni di vendita con l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 173 ter delle disp. att. c.p.c., sia obbligato ad accettare l'incarico conferitogli, salvo che sussista un giusto motivo di astensione di cui all' art. 63, 1° co.

Per effetto del D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, di riforma del processo civile, questa norma è stata adattata al nuovo istituto della vendita diretta, di cui agli artt. 568 bis e 568 ter, ciò che si è fatto mediante l’aggiunta di differenti previsioni che tengano conto del fatto che la vendita avvenga senza l’opposizione dei creditori, e conseguente procedura competitiva, oppure con l’opposizione dei medesimi.
In particolare, è stato inserito un nuovo comma decimo, in base al quale il professionista delegato, a norma dell’art. 591 bis, entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte.
Lo stesso vale anche per l’espropriazione mobiliare, come risulta dall’aggiunta di un ultimo periodo all’art. 169 quinquies delle disp. att. c.p.c., rubricato “Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite”, ove vien disposto che “il prospetto riepilogativo contiene i dati identificativi dello stimatore e dell’ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell’art. 518 del c.p.c.”.

Altra modifica può individuarsi nella previsione che, a decorrere dal deposito del rapporto, il professionista depositi ogni sei mesi un rapporto periodico delle attività svolte e che entro dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto di distribuzione il professionista delegato depositi un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.

Al primo comma, invece, si prevede che, con l’ordinanza che dispone la vendita, il giudice fissi un termine per il completamento delle operazioni delegate e disponga lo svolgimento, entro il termine di un anno dalla pronuncia dell’ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri di cui al secondo comma dell’art. 591 del c.p.c..
Al fine di aumentare le possibilità di rispetto del termine annuale, è data la possibilità al delegato di chiedere al giudice una proroga dell’esecuzione.
In ogni caso, l’eventuale superamento del termine non determina l’invalidità degli atti compiuti, ma può solo determinare, previo contraddittorio con l’interessato, la revoca dell’incarico del professionista, secondo quanto previsto al tredicesimo comma di questa stessa norma.

Massime relative all'art. 591 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2511/2016

In tema di esecuzioni immobiliari, la differenza tra il prezzo di aggiudicazione a conclusione di un'asta, successivamente dichiarata nulla per essere stato fissato il prezzo base con provvedimento illegittimo, e quello corrisposto in misura maggiore, all'esito di nuova vendita disposta con prezzo base corretto, non integra un danno ingiusto risarcibile, neppure nei confronti del notaio delegato ex art. 591 bis c.p.c., perché l'illegittimità del primo di tali prezzi esclude l'ingiustizia del maggior esborso dovuto dall'aggiudicatario, che non ha diritto a fruire delle conseguenze, a sé favorevoli, di un illegittimo erroneo provvedimento di fissazione del prezzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'ingiustizia del danno lamentato da una parte che, ad un prima aggiudicazione, il cui prezzo base era stato erroneamente ribassato sul presupposto di un precedente esperimento, in realtà mai espletato, era poi risultata nuovamente aggiudicataria, ma per un prezzo più elevato, all'esito della successiva asta, esperita dopo l'intervenuta declaratoria di nullità della prima vendita). (Cassa con rinvio, App. Perugia, 29/05/2012).

Cass. civ. n. 13995/2012

In tema di spese del processo di esecuzione, gli esborsi sostenuti dall'aggiudicatario per i compensi del notaio delegato alla vendita e per gli adempimenti conseguenti all'emissione del decreto di trasferimento non sono spese del processo esecutivo, il cui regime debba essere regolato ai sensi dell'art. 632 c.p.c., trattandosi di esborsi sostenuti nell'interesse proprio dell'aggiudicatario e non di anticipazioni che egli compie nell'interesse della procedura o delle parti di questa, rispetto alle quali l'una o le altre abbiano un obbligo di ripristino interno al processo esecutivo.

Cass. civ. n. 18184/2010

Nell'espropriazione immobiliare, quando le operazioni di incanto, delegate ad un notaio, debbano essere rinviate per mancanza di offerte, il notaio non è tenuto a dare avviso del rinvio al debitore esecutato, ove questi sia stato già ritualmente avvisato della data fissata per il primo incanto: e ciò in applicazione del generale principio di cui all'art. 176, comma secondo, c.p.c..

Cass. civ. n. 22794/2009

In materia di vendita con incanto delegata dal giudice dell'esecuzione al notaio, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., l'omessa notifica dell'avviso di vendita può essere fatta valere soltanto con l'opposizione contro l'ordinanza di delega al predetto professionista, spettando al giudice e non al delegato inserire nel provvedimento le indicazioni relative alla data dell'incanto; ne consegue che il reclamo al giudice dell'esecuzione avverso gli atti del notaio dev'essere dichiarato inammissibile.

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Galli V. chiede
lunedì 02/09/2019 - Lombardia
“Terreno trasferito con Sentenza del tribunale Civile che dichiara trasferito a fronte del pagamento del saldo.
Questo doveva avvenire c/o Ag. delle Entrate ove era depositato un atto di Quietanza.
L'atto di quietanza è stato stilato da un NOTAIO (sic!)
Alla fine chi DEVE eseguire la VOLTURA e deve trascrivere l'avvenuto passaggio di proprietà?? il Cancelliere, il Notaio? e questi operatori DEVONO indicare le proprietà dell'Immobile (superficie, edificabilità, tipologia e confini) oppure basta riferirsi ad un mappale che non risultava aggiornato dopo 10 anni?
GRAZIE”
Consulenza legale i 03/09/2019
Per rispondere al quesito in oggetto occorre far riferimento principalmente all’art. 591 bis del codice di procedura civile.
Tale norma prevede che il giudice dell’esecuzione deleghi un notaio (o un avvocato o un commercialista) per il compimento delle operazioni di vendita.
La medesima norma elenca poi una serie di attività che deve compiere il professionista delegato.
Tra questi adempimenti rientrano anche “l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento”. Non solo. Il professionista delegato provvede, tra l'altro, anche a predisporre la bozza del decreto di trasferimento e ad inviarlo al giudice dell’esecuzione.

Quindi, in risposta alla prima domanda, possiamo affermare che il soggetto tenuto alla voltura e trascrizione nel Suo caso è il notaio in quanto, appunto, professionista delegato.

Quanto all’indicazione dei dati relativi alla proprietà dell’immobile, occorre tenere presente che - in base anche a quanto previsto dall’allegato 6 delle Linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari approvate dal CSM con delibera dell’11.10.2017- essi devono essere riportati con precisione ed in modo dettagliato.
Il professionista delegato provvede anche all’aggiornamento di tali dati.
Quindi, in risposta alla seconda domanda, non è sufficiente riferirsi “ad un mappale che non risultava aggiornato dopo 10 anni” ma dovranno essere indicati indirizzo dell’immobile, dati catastali, superficie e confini (trattandosi di un terreno, come nel Suo caso).