La disciplina prevista dalla norma in esame si applica nell'ipotesi in cui vi sia una pluralità di
creditori concorrenti nell'espropriazione immobiliare, mentre se vi è un solo
creditore, si procede secondo la regola di carattere generale di cui all’[[ 510cpc]].
Ciò si giustifica per il fatto che la distribuzione del ricavato nella espropriazione immobiliare può presentare una maggiore complessità rispetto alle altre forme di espropriazione per la possibile presenza, accanto ai creditori chirografari, di creditori ipotecari anche di grado diverso.
A differenza di ciò che avviene nell’espropriazione mobiliare, in quella immobiliare il progetto di distribuzione è formato d'ufficio dal
giudice o dal
professionista delegato, senza che sia richiesta un’istanza di parte o un piano concordato.
Entro trenta giorni dal pagamento del prezzo di vendita, il progetto deve essere depositato in
cancelleria, al fine di consentirne l'esame a tutti i creditori ed al debitore, contestualmente al
provvedimento di fissazione dell’
udienza.
Almeno dieci giorni prima di tale udienza, decorrente dalla
comunicazione dell’invito, è consentita l’audizione delle parti per consultare il progetto di distribuzione.
Due sono le attività processuali previste da questa norma:
-
la formazione dello stato di graduazione: questo determina il grado delle azioni esecutive di tutti i creditori concorrenti, in relazione all'entità dei diritti di credito che tendono a soddisfare;
-
la liquidazione delle quote: stabilisce la cerchia dei creditori utilmente collocati e quindi la porzione del ricavato che deve essere concretamente loro assegnata.
Secondo quanto disposto dall’
art. 179 delle disp. att. c.p.c., il giudice, se lo ritiene opportuno soprattutto se le questioni della graduazione si presentino particolarmente complesse, in luogo di un unico e complessivo progetto di distribuzione, ne può predisporre due diversi:
-
il primo contenente la sola graduazione dei creditori partecipanti all’esecuzione;
-
il secondo contenente la liquidazione delle quote.
Nella espropriazione immobiliare la
revoca del progetto di distribuzione è ammessa fino a quando lo stesso non abbia avuto esecuzione, ai sensi dell'[[ 487cpc]], ovvero finché il cancelliere non abbia emesso i mandati di pagamento e questi non siano stati riscossi.
Gli artt.
596 –
598 c.p.c. prevedono soltanto il caso in cui il ricavato consista nel prezzo della vendita (in tale ipotesi la formazione della massa da ripartire avviene in un solo istante e si procederà ad un solo riparto).
Tuttavia, può verificarsi l’ipotesi che la somma da ripartire comprenda non solo il prezzo ma anche le rendite o i proventi maturati dopo il
pignoramento, le multe ed il risarcimento del danno da parte dell'
aggiudicatario inadempiente; in particolare, nel caso delle rendite potranno rendersi opportuni riparti parziali in coincidenza della loro riscossione.
In tal senso è intervenuto l'art. 4, lett. i), D.L. 3.5.2016, n. 59, il quale, modificando anche la norma in esame, ha precisato che il giudice dell'esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare, chiarendo che il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire (finalità di tale disposizione è ovviamente un'accelerazione dei tempi per il recupero del credito).
La legge di conversione L. 30.6.2016, n. 119 ha anche aggiunto un punto i-bis all'art. 4, D.L. 3.5.2016, n. 59, prevedendo la possibilità per il giudice dell'esecuzione di disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate in favore di determinati creditori, dietro presentazione di idonea
garanzia costituita da
fideiussione autonoma irrevocabile e a prima richiesta da parte dell'aggiudicatario ovvero del legale aggiudicatario per persona da nominare.
In tal modo si intende garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione.
La fideiussione è escussa dal
custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.