Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2511 del 9 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esecuzioni immobiliari, la differenza tra il prezzo di aggiudicazione a conclusione di un'asta, successivamente dichiarata nulla per essere stato fissato il prezzo base con provvedimento illegittimo, e quello corrisposto in misura maggiore, all'esito di nuova vendita disposta con prezzo base corretto, non integra un danno ingiusto risarcibile, neppure nei confronti del notaio delegato ex art. 591 bis c.p.c., perché l'illegittimitą del primo di tali prezzi esclude l'ingiustizia del maggior esborso dovuto dall'aggiudicatario, che non ha diritto a fruire delle conseguenze, a sé favorevoli, di un illegittimo erroneo provvedimento di fissazione del prezzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'ingiustizia del danno lamentato da una parte che, ad un prima aggiudicazione, il cui prezzo base era stato erroneamente ribassato sul presupposto di un precedente esperimento, in realtą mai espletato, era poi risultata nuovamente aggiudicataria, ma per un prezzo pił elevato, all'esito della successiva asta, esperita dopo l'intervenuta declaratoria di nullitą della prima vendita). (Cassa con rinvio, App. Perugia, 29/05/2012).

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