Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21070 del 1 ottobre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione č sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa.

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