Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3249 del 19 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il resistente, vittorioso nel giudizio di cassazione, abbia nel controricorso conferito la procura ad un avvocato e ad un procuratore legale, entrambi firmatari del controricorso, la richiesta distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.), non può essere disposta né a favore del procuratore, in quanto privo di ius postulandi in sede di legittimità, né a favore dell'avvocato, ove non sia possibile stabilire quale sia stata da parte sua la quota degli esborsi e delle mancate riscossioni.

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