Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1301 del 30 gennaio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile č costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione.

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