Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 27397 del 29 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di legittimità, è inammissibile la richiesta di distrazione delle spese di merito a favore di altro difensore costituito nei precedenti gradi di giudizio, atteso che l'art. 93 c.p.c., delineando una fattispecie eccezionale e perciò insuscettibile di applicazione estensiva, prevede che la relativa statuizione sia adottata nella "stessa sentenza", ossia nella pronuncia conclusiva del grado contenente la condanna alle spese, oltre la quale non può operare la presunzione di veridicità del mancato pagamento basata sulla sola dichiarazione del difensore che le ha anticipate.

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