Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9994 del 29 agosto 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per intervenuta rinuncia, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, atteso che la disposizione dell'art. 85 c.p.c. prevede l'inefficacia della revoca e della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore solo nei confronti della controparte, mentre nei rapporti interni, soccorrendo la disciplina del mandato, la rinuncia ha effetto come qualsiasi dichiarazione ricettizia, dal momento in cui essa sia stata comunicata al mandante.

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