Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 388 del 17 gennaio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Sebbene il difensore distrattario non sia parte in sede di impugnazione allorché non sorge specifica controversia sul diritto all'avvenuta distrazione delle spese giudiziali, tuttavia, ove la sentenza del merito, che abbia pronunciato quella distrazione, venga, per profili non attinenti a questa, cassata a termini dell'art. 383 c.p.c., nel giudizio di rinvio legittimato passivo della domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. in ordine alle spese giā attribuitegli č il suddetto difensore distrattario, stante il diretto rapporto creato tra lui e il soccombente dalla sentenza impugnata.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.