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Capo I - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dell'usufrutto

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Dei diritti nascenti dall'usufrutto

Sezione III - Degli obblighi nascenti dall'usufrutto

Sezione IV - Estinzione e modificazioni dell'usufrutto

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
466 Le innovazioni principali in materia di usufrutto tendono a temperare gli inconvenienti economici di questo istituto, derivanti dall'attribuzione del diritto di godimento della cosa a persona diversa da quella che ne ha la proprietà, e a regolare in modo migliore, più armonico e più equo i diritti, del proprietario e dell'usufruttuario. Il nuovo codice non dà la definizione dell'usufrutto, che avrebbe avuto carattere prevalentemente dottrinale e per necessità sarebbe riuscita o pletorica o, come quella del codice del 1865, non pienamente aderente alla disciplina giuridica del l'istituto. È preferibile, pertanto, che la nozione dell'usufrutto sia ricostruita come sintesi ricavata dagli elementi che costituiscono la struttura di questo istituto e che affiorano dalle singole disposizioni. Fondamentale tra queste è quella dell'art. 981 del c.c., che attribuisce all'usufruttuario il diritto di godere della cosa, ma gli impone di rispettarne la destinazione economica. Si determina, così, il contenuto del diritto dell'usufruttuario, che può godere della cosa con un limite che il godimento del proprietario non ha. Modificando la formula tradizionale dell'art. 477 del codice anteriore (salva rerum substantia), ho fatto esplicito riferimento a un criterio economico sociale, anziché a un criterio puramente materialistico. Come conseguenza del diritto di godimento si riconosce all'usufruttuario la facoltà di trarre dalla cosa ogni utilità che essa può dare, facendo salvi, per altro, i limiti posti dalla legge. Infatti, il diritto dell'usufruttuario non si estende al tesoro (art. 988 del c.c.); può esercitarsi solamente entro certi limiti e con determinati obblighi relativamente alle cave e alle torbiere (art. art. 987 del c.c.), ai boschi e agli alberi (articoli 989-992), ai semenzai (art. 993 del c.c.), ai parti delle mandrie e dei greggi (art. 994 del c.c.) e alle scorte (art. 998 del c.c.). Gli altri elementi dell'usufrutto si desumono dall'intera disciplina dell'istituto, le cui norme sono state ordinate in quattro gruppi: il primo contiene le disposizioni generali; il secondo e il terzo quelle riguardanti rispettivamente i diritti e gli obblighi nascenti dall'usufrutto; l'ultimo le norme relative all'estinzione e alle modificazioni dell'usufrutto.