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Articolo 989 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto

Dispositivo dell'art. 989 Codice Civile

Se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna(1), l'usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o dei filari, e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione.

Circa il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli, l'usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione(2).

Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.

Note

(1) Che il fondo sia deputato alla produzione di legna è elemento da presumersi nel primo caso, ma nel secondo si tratta di una circostanza che deve essere specificamente provata dall'usufruttuario, ad esempio dimostrando che il proprietario aveva l'abitudine di individuare annualmente ogni un preciso numero di alberi per immetterli in un secondo momento sul mercato.
(2) Si deve far riferimento alle pratiche usate in luoghi limitrofi, con analoghi caratteri colturali.

Spiegazione dell'art. 989 Codice Civile

Le modificazioni essenziali alle regole sull'usufrutto dei boschi

Le disposizioni del codice del 1865 che regolavano il godimento dell'usufruttuario relativamente ai boschi avevano portato a critiche di vario genere, essendosi dimostrato che gli artt. 485-487 rappresentavano addirittura un regresso rispetto ai risultati cui era pervenuta la giurisprudenza alla fine del secolo XVIII e che tali regole « sono cristallizzate nella formulazione inutilmente analitica i cui presupposti appartengono ad un'epoca assai arretrata della coltura silvana e la lor applicazione dà luogo, nella condizioni attuali di questa coltura, a singolari incongruenze ». Le critiche si appuntavano soprattutto sulla disciplina che il codice dava per i boschi di alto fusto, alquanto diversa da quella data per i boschi cedui, e sul fatto che l'usufruttuario doveva nel suo godimento attenersi alla pratica seguita dai precedenti proprietari del bosco, il che introduceva un criterio soggettivo che poteva portare a uno sfruttamento irrazionale e antieconomico del bosco medesimo.

Le modificazioni più notevoli che il nuovo codice ha apportato si possono così riassumere:
a) è stata unificata la disciplina del godimento dell'usufruttuario sia in relazione ai boschi cedui sia in relazione a quelli di alto fusto sia in relazione ai filari (cedui o di alto fusto) e agli alberi sparsi di alto fusto;
b) si è chiarito in maniera semplice, senza scendere alla minuta spiegazione fatta dall'art. 486, quale sia il presupposto per il godimento del bosco di alto fusto ossia la destinazione data ad essi per la produzione di un reddito in legame;
c) per il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli ordinati l'usufruttuario deve attenersi non già alla pratica dei proprietari del fondo ma al criterio oggettivo che risulta dalla pratica costante della regione;
d) si è specificato che l'usufruttario, come atteggiamento particolare dell'obbligo di conservare la destinazione economica delle cosa e di godere di questa con la diligenza del buon padre di famiglia, deve curare il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi e provvedere, ove occorra, alla loro ricostituzione.

Si intende che la disciplina legale ha carattere dispositivo, il che importa che l'usufruttuario e il proprietario possono concordare un piano di utilizzazione e di sfruttamento del bosco, nel quali essi devono solo attenersi alle disposizioni imperative delle leggi forestali.


Presupposti per il godimento dei boschi cedui e di quelli di alto fusto

La distinzione fra boschi cedui e boschi di alto fusto conserva nel sistema del codice un certo rilievo solo per quanto attiene ai presupposti del godimento dell'usufruttuario, ma non per quanto riguarda le modalità del godimento stesso.

Nel bosco ceduo, in cui cioè gli alberi sono destinati ad essere periodicamente tagliati in modo che persista la loro vitalità e a ripullulare dalle radici o dal fusto, l'attitudine a produrre un reddito del quale l'usufruttuario si possa appropriare è insita nella sua destinazione. Secondo il codice del 1865 l'usufruttuario era tenuto ad osservare l'ordine e la quantità dei tagli secondo la distribuzione di questi o, in mancanza, secondo la pratica costante dei proprietari. La fissazione dei turbi per i tagli era in altri termini il risultato di un atto di volontà del proprietario o di un comportamento costante dei proprietari. Invece secondo l'art. 989 anche per la fissazione dei turni l'usufruttuario deve avere riguardo a ciò che si pratica costantemente nella regione, anche se il proprietario ne abbia fissata una diversa o questa si possa direttamente desumere dall'esame delle condizioni del bosco.

Nel bosco di alto fusto, in cui cioè gli alberi si lasciano credere a tutta altezza, il diritto dell'usufruttuario di eseguire e appropriarsi i tagli è subordinato al fatto che la destinazione economica del bosco sia quella della produzione periodica di un reddito di legname. Qui il criterio della pratica costante della regione come criterio del godimento dell'usufruttuario entra in funzione solo quando risulti quella destinazione.

Ma non occorre più, come condizione per lo sfruttamento da parte del titolare dell'usufrutto, che il bosco sia stato distribuito in tagli regolari, come prescriveva invece il codice del 1865: è sufficiente solo che il proprietario abbia impresso al bosco una destinazione genericamente produttiva di reddito, che si può anche desumere dalla circostanza che sul bosco sono stati eseguiti tagli periodici. Né occorre che quella destinazione sia esclusiva: il bosco di alto fusto può avere svariate funzioni (di tutela, voluttuaria, fruttifera) che possono però non essere fra loro incompatibili. Naturalmente in tal caso l'usufruttuario, come ulteriore limite del suo godimento, dovrà rispettare la concorrente destinazione, diversa da quella produttiva del reddito in legname, che il bosco abbia.

Può aggiungersi che l'art. 989 stabilisce espressamente che l'usufruttuario di un bosco può procedere ai tagli ordinari, il che per il bosco di alto fusto significa che può eseguire quei tagli che, secondo la sua destinazione, hanno carattere di reddito. Da ciò consegue che se la destinazione del bosco non è diretta alla produzione periodica di legname, l'usufruttuario deve astenersi dal taglio anche se in precedenza il proprietario abbia eseguito qualche taglio per ragioni particolari diverse da quella di procurarsi periodicamente un reddito. In altri termini mentre secondo il codice del 1865 la partecipazione dell'usufruttuario al godimento del bosco di alto fusto era considerata un fatto eccezionale, nel sistema del nuovo codice è scomparso questo carattere di eccezionalità dato che il progresso della tecnica della silvicoltura permette uno sfruttamento periodico del bosco di alto fusto che non pregiudichi la sua consistenza e la conservazione del capitale legnoso. Di questa possibilità di sfruttamento periodico, quando non sia esclusa dalla destinazione specifica (esclusiva) data al bosco, l'usufruttuario può profittare secondo i principi generali e attenendosi ai criteri posti dall'art. 989.


Limiti e modalità del godimento dell'usufruttuario

Sia per il bosco ceduo sia per il bosco di alto fusto l'usufruttuario può eseguire i tagli ordinari, ossia i tagli che hanno carattere di reddito e quindi non compromettono la consistenza e la potenzialità del bosco. Tagli ordinari non sono però quelli che i proprietari erano soliti fare, sia pure al fine di sfruttamento periodico del bosco, ma quelli che si possono fare secondo le leggi e i regolamenti forestali e secondo il criterio di ciò che si usa praticare nella regione per il tipo di bosco di cui si tratta.

Infatti per il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli il secondo comma dell'art. 989 fa esplicito riferimento alla pratica costante della regione: pertanto per i boschi cedui la fissazione dei turni, le modalità dei tagli, l'estensione e così via sono determinate in base a un criterio oggettivo che impone all'usufruttuario uno sfruttamento razionale anche in casi in cui i proprietari avessero adottato un sistema di sfruttamento troppo intensivo e quindi dannoso, e al tempo stesso lo autorizza a uno sfruttamento pieno del bosco anche nei casi in cui i proprietari, per incuria o per altre ragioni, avessero adottato un sistema di sfruttamento meno intenso di quello di cui il bosco era suscettibile. Per i boschi di alto fusto poi, una volta accertata la generica destinazione alla produzione periodica di legna, il numero delle piante che possono essere tagliate, l'epoca dei tagli e l'ordine di essi sono indipendenti dalla pratica seguita dai proprietari e vanno pure determinate in funzione di quel criterio oggettivo.

L'osservanza da parte dell'usufruttuario del criterio della pratica costante della regione non esclude che su di lui incomba uno specifico obbligo, che è quello di curare il mantenimento dell'originaria consistenza del bosco, ed eventualmente la sua ricostituzione affinchè il bosco possa essere riconsegnato alla fine dell'usufrutto nelle condizioni in cui si trovava all'inizio. Il preciso contenuto di quest'obbligo non si può determinare a priori. Per i boschi cedui di regola il mantenimento della consistenza del bosco va inteso nel senso che i tagli devono essere fatti in modo da permettere non solo la conservazione della vitalità delle piante tagliate, al quale risultato si perverrebbe con l'osservanza della pratica costante della regione, ma anche il mantenimento di una approssimativa uguaglianza tra l'entità del taglio e l'incremento complessivo che in un dato periodo il bosco abbia avuto e quindi l'osservanza di una rotazione nei tagli che permetta la riproduzione della parte precedentemente tagliata, e l'obbligo di curare la sostituzione delle ceppaie che, deperendo, perdono la loro vitalità. Per i boschi di alto fusto l'obbligo che ha l'usufruttuario è di regola quello di provvedere alla ricostituzione (mediante semina o piantagione) che è il mezzo normalmente necessario per assicurare la conservazione della consistenza originaria del bosco, ricostituzione che importa la necessità non solo di sostituire le piante tagliate ma di regolare i tagli in modo da assicurare il progressivo ringiovanimento del bosco.

La necessità di adempiere a un tale obbligo importa che l'osservanza della pratica costante della regione non è il solo limite al godimento dell'usufruttuario. Questi infatti, dovendo tenere un atteggiamento tale da assicurare il mantenimento della consistenza originaria del bosco, può trovarsi nella necessità di usare cautele ancora maggiori, nella rotazione e nell'entità di tagli, di quelle che comporterebbe la pratica costante seguita nella regione dai proprietari di boschi similari.

L'art. 485 del codice del 1865, in applicazione del principio generale sull'acquisto dei frutti da parte dell'usufruttuario, stabiliva che questi non aveva diritto a compenso per i tagli non eseguiti né per le piante riservate affinchè crescano né per quelle di alto fusto che non fossero state tagliate durante l'usufrutto. La norma era scritta con riferimento a boschi cedui e alle piante di alto fusto che si trovassero nei boschi cedui e delle quali l'usufruttuario avesse il diritto al taglio, ma si applicava evidentemente anche ai boschi di alto fusto dei cui tagli l'usufruttuario poteva approfittare secondo il successivo art. 486.

Appare ovvio che per il nuovo codice la ripartizione dei frutti del bosco fra proprietario e usufruttuario all'inizio o alla fine dell'usufrutto dovrà essere fatta secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell' art. 984 del c.c.. In altri termini se proprietario e usufruttuario si succedono nel godimento del bosco durante durante il periodo di maturazione di un taglio, ognuno di essi avrà diritto ad una quota del taglio proporzionale alla durata del godimento di ciascuno nel periodo stesso.

Se si tratta di un bosco con più specie di piante per cui si seguono diversi criteri di rotazione nei tagli in corrispondenza a un diverso periodo produttivo, per ognuna delle specie di piante il calcolo si farà secondo il periodo produttivo proprio a ciascuna di esse. Se invece il bosco ha una sola coltura e quindi il periodo produttivo è unico, ma al suo interno la raccolta dei frutti avviene in momenti diversi, la ripartizione si fa sulla massa di frutti raccolti durante tutto il periodo produttivo di cui si tratta anche se raccolti dal proprietario prima dell'inizio dell'usufrutto o dall'usufruttuario prima della cessazione.


Filari e alberi sparsi

Le regole dettate per il godimento dei boschi sono estese dall'art. 989 ai filari cedui o di alto fusto e agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna. Dei filari il codice del 1865 non si occupava, perciò sorgeva il dubbio se per esse si applicassero o meno le regole relative ai boschi. Il nuovo codice ha accolto la soluzione affermativa distinguendo tra filari cedui e filari di alto fusto e richiedendo per questi ultimi la condizione che siano destinati alla produzione periodica di legna, affinchè l'usufruttuario possa avere il diritto al taglio.

Per gli alberi sparsi per la campagna l'art. 487 del codice del 1865 stabiliva che l'usufruttuario poteva profittarne se si trattava di alberi che per consuetudine locale erano destinati ad essere periodicamente tagliati. Il Progetto preliminare aveva riprodotto la norma del codice aggiungendovi l'obbligo della sostituzione delle piante tagliate (art. 126). La regola risulta ora modificata perchè l'assimilazione della disciplina giuridica degli alberi sparsi a quella de boschi porta a questa conseguenza: che la destinazione al taglio periodico non si deve desumere dalla consuetudine locale ma dalla destinazione che agli alberi ha dato il proprietario, in conformità a quanto l'art. 989 stabilisce per i boschi e i filari di alto fusto. Solo quando non risulti in alcun modo la destinazione del proprietario di potrà probabilmente far ricorso alla consuetudine locale supponendo che ad essa si sia voluto uniformare il proprietario.

Se risulta la destinazione al taglio l'usufruttuario può profittarne, ma è tenuto, in applicazione del criterio limite stabilito per il godimento dei boschi, a sostituire gli alberi tagliati o, se si tratta di alberi che si riproducono dopo il taglio, a usare le cautele necessarie per assicurare tale riproduzione.

Se invece si tratta di alberi che non sono destinati al taglio, l'usufruttuario non se ne può appropriare, salva, si intende, la facoltà di far proprie le altre utilità che dagli alberi stessi possono ricavarsi (frutti, rami, foglie, estrazione di gomma, resina, ecc.) e l'obbligo di conservare la sostanza sostituendo le piante che per effetto dello sfruttamento vengono a morte con altre piante destinate a rinnovare quelle utilità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

476 Relativamente all'usufrutto dei boschi, dei filari e degli alberi sparsi di alto fusto, al criterio della «pratica costante dei proprietari» (art. 485 del codice precedente) ho sostituito (art. 989 del c.c.) quello più obiettivo e più razionale della «pratica costante della regione». A questo criterio, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali deve uniformarsi l'usufruttuario per il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli. Naturalmente, egli è tenuto anche ad assicurare il mantenimento della consistenza dei boschi e dei filari, di guisa che il bosco sussista integro alla fine dell'usufrutto. Ho poi soppresso la facoltà concessa all'usufruttuario dall'art. 488 del codice del 1865 di atterrare alberi del fondo per eseguire riparazioni. E' già eccezionale la facoltà conferitagli dall'art. 990 del c.c. di servirsi per le riparazioni a suo carico degli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente; un'ulteriore attenuazione dell'obbligo della manutenzione mi è sembrata eccessiva. Gli articoli 991, 992 e 993 riproducono, nella sostanza, i corrispondenti articoli 490, 489 e 491 del codice del 1865. Nel secondo e nel terzo, per altro, ho prescritto l'osservanza della «pratica costante della regione», in coerenza a quanto è disposto nell'art. 989.

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