Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 11482 del 29 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 882, comma 1, c.c., le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto esclusivo di uno dei partecipanti, nel qual caso l'obbligo di riparare il muro comune č posto per l'intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa.

(massima n. 2)

In ipotesi di fondi a dislivello in abitato, il proprietario del fondo sovrastante, che eserciti la facoltā di abbassarne il livello con opere di sbancamento, deve, se possibile, lasciare integro il muro comune posto a cavallo del confine, mentre, ove ne sia necessario l'abbattimento, deve ricostruirlo, a proprie spese, nella stessa posizione.

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