(massima n. 2)
In ipotesi di fondi a dislivello in abitato, il proprietario del fondo sovrastante, che eserciti la facoltā di abbassarne il livello con opere di sbancamento, deve, se possibile, lasciare integro il muro comune posto a cavallo del confine, mentre, ove ne sia necessario l'abbattimento, deve ricostruirlo, a proprie spese, nella stessa posizione.