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Articolo 2229 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Esercizio delle professioni intellettuali

Dispositivo dell'art. 2229 Codice Civile

La legge determina le professioni intellettuali [2068, 2956, n. 5] per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi [2061](1).

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali](2), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente [2642].

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Note

(1) L'iscrizione all'albo ha carattere di accertamento costitutivo di uno status professionale. L'omessa iscrizione determina la nullità del contratto con il venir meno del diritto al compenso.
(2) L'inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Ratio Legis

Le associazioni professionali curano la tenuta degli Albi ed esercitano il potere disciplinare sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.

Massime relative all'art. 2229 Codice Civile

Cass. civ. n. 756/2023

I compensi dovuti a un professionista, facente parte di un'associazione professionale, possono essere pignorati nei confronti dei suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che egli abbia delegato altri all'incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell'associazione medesima, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale, salvo che non vi sia stata una formale cessione dei suddetti crediti.

Cass. civ. n. 17718/2019

Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale (nella specie, attività di difesa e assistenza in un contenzioso tributario) degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione.

Cass. civ. n. 26264/2018

Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, comma 1, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. Ne consegue che prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali, sicché il relativo rapporto va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, anziché di appalto di servizi. (La S.C. ha enunciato il principio con riferimento ad una fattispecie in cui l'attività di tenuta della contabilità e di redazione delle dichiarazioni fiscali era stata affidata ad una s.r.l.).

Cass. civ. n. 10420/2013

Costituisce prestazione d'opera intellettuale ed è soggetta alle norme che il codice civile prevede per il relativo contratto quella espletata da un perito assicurativo, atteso che l'esercizio di tale attività è subordinata - come richiesto dall'art. 2229 cod. civ. - all'iscrizione in apposito albo o elenco, ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 166. Ne consegue l'applicazione della facoltà di recesso "ad nutum", prevista dall'art. 2237 cod. civ., in difetto di prova, da parte del prestatore di lavoro, circa la pattuizione, anche implicita, di una deroga convenzionale alla disciplina legale.

Cass. civ. n. 9844/2002

In tema di contratti aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale invalidi per difetto di iscrizione del professionista all'albo, l'accertamento in ordine alla sussistenza in concreto di un rapporto di prestazione d'opera professionale il cui esercizio sia o meno riservato ad iscritti ad albi costituisce apprezzamento di fatto devoluto al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato.

Cass. civ. n. 5873/2000

La violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista stabiliti dalla legge professionale (nella specie l'art. 16 R.D. 274/1929, che consente al geometra la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili) determina la nullità del contratto di opera professionale ex art. 1418 c.c. in relazione anche agli arti. 2229 e ss. c.c.

Cass. civ. n. 163/1996

Per accertare la natura professionale di una prestazione che utilizzi sistemi di elaborazione elettronica come tale riservata non alle società di servizi, bensì a professionisti iscritti negli appositi albi professionali il giudice deve valutare la prevalenza dell'attività intellettuale su quella materiale, tenendo conto che possono esservi servizi in cui la prima ha una funzione ridotta rispetto all'elaborazione elettronica (come nel caso in cui l'elaborazione consista nel conseguire il risultato di un calcolo così complesso che sarebbe impensabile affidarlo alla sola mente umana) e servizi in cui, invece, l'attività intellettuale prevale, intervenendo con le proprie cognizioni specialistiche e trovando nell'elaboratore solo uno strumento che si limita a rendere più veloce, rispetto alla mano dell'uomo, la scritturazione dei calcoli. (Nella specie, la Suprema Corte, in base all'enunciato principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale, senza spiegare perché l'attività intellettuale non dovesse ritenersi prevalente su quella materiale, aveva negato natura professionale all'attività svolta da una società di servizi, consistita nella preparazione dei modelli fiscali 101 e 102, nella redazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, nella compilazione dei modelli O1M e 03M e nella chiusura delle posizioni assicurative e contributive presso I'Inail e I'Inps, limitandosi ad affermare che essa s'era risolta nell'elaborazione di dati ed indicazioni forniti dai clienti ed, in minima parte, nello svolgimento di un'elementare contabilità).

Cass. civ. n. 9019/1993

Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, primo comma, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2229 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. K. F. chiede
domenica 28/05/2023
“Gent.mi,

sono un infermiere che collabora in regime di libera professione (posseggo partita IVA, iscrizione all'albo e alla cassa previdenziale degli infemieri) con una cooperativa che fornisce appunto gli infermieri nelle varie strutture dell'azienda sanitaria. La cooperativa produce un turnario riportante i turni che vengono assegnati ai vari infermieri in base alle disponibilità che vengono date. Per questioni di comodità a noi infermieri è più conveniente accorpare i turni facendo turni da 24 ore continuativi ma la cooperativa ci dice che secondo la legge, come per il personale dipendente, non possiamo lavorare più di 12 ore continuative con una pausa di almeno 11 ore tra un turno e l'altro. La mia domanda è: quello che dice la cooperativa corrisponde al vero oppure, essendo liberi professionisti, possiamo decidere noi le ore da lavorare continuativamente (che sarebbero 24 ore max 36 nelle strutture dove si è in guardia passiva)?”
Consulenza legale i 02/06/2023
L’orario di lavoro costituisce il principale oggetto della prestazione lavorativa nonché fondamentale parametro retributivo nel lavoro subordinato, ma così non è nella prestazione libero professionale, ove l’organizzazione del tempo, concordata e giammai imposta d’ufficio dal committente, rappresenta per il professionista unicamente una modalità di svolgimento della propria opera.

Per quanto riguarda il lavoro subordinato, la disciplina nel dettaglio dell’orario di lavoro è devoluta per legge (D. Lgs. 66/2003) alla contrattazione collettiva nazionale (CCNL).

Il regime del contratto d’opera intellettuale segue invece il regime speciale degli artt. 2229 e ss. c.c., e non la disciplina del contratto di lavoro subordinato.

Le limitazioni in materia di orario di lavoro di cui al D. lgs. 66/2003 (in particolare, art. 3, sul riposo), pertanto, non sono applicabili al lavoro autonomo (in tal senso, ed in particolare per l’attività intramenia del personale infermieristico, si veda interpello del Ministero del lavoro n. 15/2011).

L’estensione ai liberi professionisti della disciplina vincolistico-garantista sull’orario di lavoro prevista per i lavoratori dipendenti, oltre ad essere giuridicamente infondata, può costituire un forte indice di subordinazione e potrebbe, quindi, trasformare il rapporto da lavoro autonomo a lavoro subordinato.

La Corte di Cassazione, in un caso riguardante un medico lavoratore autonomo i cui turni erano organizzati dai superiori, ha affermato che, quando l’elemento dell’assoggettamento alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile per la natura intellettuale delle mansioni svolte – come nel caso della professione medica – ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato occorre far riferimento a indici sussidiari desunti dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto, quali l’etero-organizzazione – non limitata al coordinamento – nonché la sottoposizione a direttive sullo svolgimento dell’attività.

Nel caso di specie, le prestazioni del medico erano interamente predeterminate dai dirigenti medici a lui sovraordinati, i quali organizzavano i suoi turni e le sue sostituzioni. Di conseguenza, alla luce dei dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto, la figura professionale era giuridicamente riconducibile all’interno dei parametri propri dell’art. 2094 cod. civ., che qualifica il rapporto di lavoro come subordinato se il lavoratore è assoggettato al potere gerarchico e organizzativo del datore di lavoro.

Tutto quanto sopra premesso, è pur vero che molte Giunte Regionali hanno emanato Delibere che, proprio con riferimento all’attività sanitaria, estendono la normativa sulla turnazione anche ai liberi professionisti.

Inoltre, potrebbe esservi una richiesta da parte delle strutture sanitarie di rispettare le norme sulla turnazione in modo da coordinare i turni degli infermieri autonomi con quelli degli eventuali infermieri lavoratori subordinati, che, invece, devono rispettare i turni imposti dalla legge.

Il lavoratore autonomo è libero di stabilire il proprio orario di lavoro, ma deve anche rispettare quelle che sono le esigenze del committente, come stabilito nel contratto. Pertanto, il professionista potrà determinare le modalità e i tempi di svolgimento delle prestazioni, ma deve essere d’accordo con il committente, visto che, nel caso di specie, le sue prestazioni devono essere coordinate con quelle dell’intera struttura sanitaria.

M. M. chiede
martedì 08/03/2022 - Lombardia
“La consulenza in campo qualità ISO 9001 2015 (predisposizione del sistema di gestione organizzativa per le aziende) è una prestazione intellettuale e quindi non soggetta alla comunicazione preventiva all'ispettorato del lavoro del contratto di prestazione occasionale ?
In attesa di Vs riscontro porgo distinti saluti.”
Consulenza legale i 15/03/2022
Dalla nota prot. 29 dell’11 gennaio 2022 diffusa dal Ministero del Lavoro si evince che l’obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro riguarda i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:
- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro”.

Nella prima interpretazione della norma si era presunto che tutte le prestazioni rientranti nel contesto del lavoro autonomo occasionale dovessero essere assoggettate all’obbligo di trasmissione preventiva della comunicazione, salvo che fossero professioni intellettuali in senso stretto (quelle per cui è prevista l’iscrizione ad un albo), esercitate in maniera abituale e assoggettate a regime IVA.

Tuttavia, con la risposta alla domanda numero 5 pubblicata sulla nota numero 109 del 27 gennaio 2022, l’Ispettorato del Lavoro ha fornito una importante precisazione: “le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sono tra l’altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli articoli 2229 e successivi del Codice civile. In ragione della ratio della norma volta a contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi”.

Alla luce di tale ultima interpretazione sembrerebbe, pertanto, che anche la consulenza in campo ISO 9001 2015 non sia soggetta all’obbligo di comunicazione, in quanto professione intellettuale in senso lato.

Andrea V. chiede
venerdì 11/12/2020 - Veneto
“Buonasera,

In riferimento a un cittadino italiano residente all'estero iscritto all'AIRE chiedo quanto segue:

1. E' possibile iscriversi o rimanere iscritto all'Ordine Territoriale dei Chimici e dei Fisici di competenza se residenti all'estero? Se sì, con quali modalità?

2. E' la carica di Presidente dell'Ordine Territoriale dei Chimici e dei Fisici incompatibile con la residenza all'estero? Se sì, qual è l'inquadramento giuridico?

3. E' la carica di consigliere dell'Ordine Territoriale dei Chimici e dei Fisici incompatibile con la residenza all'estero? Se sì, qual è l'inquadramento giuridico?

Grazie e cordialità

Consulenza legale i 22/12/2020
Il Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, avente ad oggetto “Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico”, all’art. 2, comma 1, prescrive che l'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

Il citato art. 5, comma 3, prevede che “Per l'iscrizione all'albo è necessario:
a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine”.

Si rileva, innanzitutto, che pur avendo la residenza all’estero, si potrà mantenere il domicilio professionale o esercitare la professione nella circoscrizione dell’Ordine così mantenendo i requisiti richiesti.

In secondo luogo, ai sensi del comma 5 del suddetto art. 5, “Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza”.

Dall’interpretazione combinate dei due commi è possibile definire che è possibile il mantenimento dell’iscrizione all’albo dei chimici per gli iscritti all’AIRE a seguito di specifica domanda.

È importante ricordare che, ai sensi del nuovo art. 6, comma 1, il Consiglio dell’Ordine procede alla cancellazione d’ufficio dall’Albo, tra gli altri, anche nel caso di trasferimento all'estero, “salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5”.

Pertanto, il chimico iscritto in un Ordine italiano che desideri trasferirsi in un Paese estero, se non vuole essere cancellato dall’Ordine Italiano, deve, necessariamente, presentare presso la segreteria dell’Ordine richiesta di mantenere la propria iscrizione all’Ordine, nonostante il trasferimento all’estero.

La possibilità per i residenti all’estero di mantenere l’iscrizione all’ordine è già stata oggetto di interpello alla Federazione Nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici che ha risposto nel senso sopra richiamato.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.M. Salute 15 marzo 2018 (con il quale sono state disciplinate le procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie), “sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo”.

Pertanto, mantenendo l’iscrizione all’albo, è possibile essere eletti consigliere o presidente dell’Ordine territoriale dei chimici, pur avendo la residenza all’estero.


Marcello C. chiede
giovedì 10/05/2018 - Puglia
“Il d.lgs 231/2007 in materiale di antiriciclaggio indica nell'art. 3 comma 4 i professionisti obbligati al rispetto della normativa nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria. A tal proposito qualora l'attività professionale di commercialista venisse svolta nella forma di STP SRL con capitale sociale suddiviso per il 70% al professionista e per il 30% al socio investitore che rivestirebbe, quest'ultimo, incarico di amministratore e rappresentante legale, si chiede a chi fanno capo gli obblighi di adeguata verifica e segnalazione operazioni sospette? Chi è il destinatario delle sanzioni in caso di omessa adeguata verifica del cliente e omessa segnalazione sospetta? In sostanza le responsabilità dell'inosservanza della normativa fanno capo al soggetto giuridico o sono imputate al professionista che quale incaricato della società svolge le attività professionali?”
Consulenza legale i 21/05/2018
Il D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, portante il “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”, ha provveduto a definire i modelli di società, l'oggetto della prestazione professionale e la sue modalità di esecuzione da parte del socio professionista.
Nell’ambito del D.M. è prevista la possibilità di costituire la società tra professionisti con soggetti non professionisti che vi partecipano soltanto assicurando lo svolgimento di prestazioni tecniche strumentali alla società o per finalità di investimento, come sembra nel caso di specie; fermo restando che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve determinare una maggioranza di due terzi. La mancanza di tale requisito per oltre 6 mesi produce, infatti, lo scioglimento della società o l’impossibilità della sua iscrizione presso il relativo albo.

Nel caso in cui all’interno della società sussistano anche soci non professionisti, l’incarico professionale potrà, comunque, venire conferito solo ai soci in possesso dei requisiti (professionisti) e designati direttamente o indirettamente dall'utente/cliente. A tal fine, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento citato, la società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:
  1. sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
  2. sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
  3. sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.
A tal fine, la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.
Ne deriva, quindi, che il rapporto professionale si instaura sempre con uno dei soci professionisti e mai con il socio finanziatore-investitore che non svolge attività professionale.

Fatta questa premessa, al fine di rispondere al quesito occorre considerare che in base all’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che recepisce la Direttiva 2015/849/UE (cd. IV Direttiva) entrata in vigore il 4 luglio 2017, nella categoria dei soggetti su cui gravano gli obblighi di verifica e informazione imposti dal decreto, rientrano gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro. Detti soggetti sono obbligati alle informazioni imposte dal decreto anche quando svolgono l’attività professionale in forma associata o societaria oltre, ovviamente, al caso in cui la svolgono in forma individuale.

Non rientra, invece, nella categoria dei soggetti obbligati l’amministratore e il rappresentante legale che non svolge le predette attività professionali, in quanto gli obblighi di adeguata verifica e informazione derivano dall’attività professionale svolta e non dal ruolo di amministratore e rappresentante legale.
Poiché, in base all’art. 4 del Regolamento, il rapporto professionale si instaura sempre con un professionista specificamente individuato all’interno della società, gli obblighi di adeguata verifica e informazione non possono che incombere su detto professionista che acquisisce il cliente.

Sarà, infatti, detto professionista che, in base all’art. 17 del decreto, dovrà effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:
  1. in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
  2. in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro.
Sarà sempre lo stesso professionista che dovrà effettuare l’adeguata verifica in relazione ai clienti già acquisiti ogni qualvolta muti il livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo agli stessi associato.
Lo stesso professionista sarà, ovviamente, destinatario delle sanzioni per le violazioni connesse ai citati obblighi di adeguata verifica e informazione imposti dal decreto.

Francesco U. chiede
mercoledì 01/03/2017 - Sardegna
“Il cliente ha diritto a richiedere al proprio avvocato dei chiarimenti sulle prestazioni svolte, per valutarne la diligenza di esecuzione, e prima di corrispondere le relative competenze?

Il pagamento delle competenze di un avvocato può essere condizionato da una preventiva richiesta di chiarimenti, per valutare la diligenze delle prestazioni eseguite? oppure dette competenze devono essere corrisposte sempre e comunque a prescindere da una qualsiasi richiesta di chiarimenti?”
Consulenza legale i 06/03/2017
La risposta al quesito è parzialmente positiva ed il suo fondamento va ricercato sia nel Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014) sia nella normativa civilistica relativa al mandato ed al contratto d’opera professionale.

Intanto va osservato che ai sensi dell’art. 27 del suddetto codice l’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione e, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che gli conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
Continua il comma 6 della medesima norma precisando che l’avvocato, ogniqualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve al medesimo fornire copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il divieto, previsto dal successivo art. 48 comma terzo, di consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi.
Conseguenze della violazione dei doveri da tale norma discendenti sono l’applicabilità delle sanzioni disciplinari dell’avvertimento e della censura.

Il professionista, dunque, dovrà spiegare chiaramente al proprio assistito (seppure nella gran parte dei casi privo di adeguate cognizioni tecnico-giuridiche e di consapevolezza in ordine alle scelte che possono essere prese in un giudizio ed alle relative conseguenze), le caratteristiche e l'importanza dell'incarico, le attività da espletare, le iniziative da intraprendere, le ipotesi di soluzione, i tempi e i rischi connessi ad un processo, oltre agli oneri ipotizzabili e ai costi della prestazione, in modo da consentirgli di decidere se portare avanti o meno l'azione giudiziaria.

Inoltre, l’informazione, per essere corretta, deve essere continua, nel senso che:
- deve essere utile al cliente per decidere se seguire il consiglio che l’avvocato gli ha dato (per esempio fare una causa);
- deve continuare durante la causa, e ciò per consentire al cliente di comprendere che cosa stia accadendo;
- deve proseguire sino all’esaurimento dell’incarico, per porre il cliente in condizione di sapere sempre che cosa deve fare.

Se l’avvocato non collabora in tal senso con il cliente e non lo informa, viene di fatto a privare lo stesso della possibilità di autodeterminarsi consapevolmente, con conseguente responsabilità che potrà costituire oggetto di una richiesta di risarcimento danni, se un danno si produce.

Riconosciuto, dunque, il diritto del cliente di richiedere in qualsiasi momento all’avvocato dei chiarimenti in ordine all’attività svolta, vediamo adesso come occorre regolarsi relativamente al diritto del professionista al suo compenso.
Come già anticipato nella parte introduttiva di questa risposta, la natura del rapporto tra avvocato e cliente/assistito è duplice, in quanto ri­sponde sia alla tipologia del mandato (artt. 1703 e ss. c.c.) sia a quella del contratto d’opera professionale (artt. 2229 e ss. c.c.).

Entrambi i tipi con­trattuali contengono disposizioni che fanno propendere per la sussistenza del diritto dell’avvocato alla percezione di un corrispettivo per l’attività prestata, e precisamente:
- l’art. 1709 c.c., il quale sancisce la presunzione di onerosità del mandato e dispone che «la misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice».
- l’art. 2233 comma I, c.c., in tema di contratto di prestazione d’opera intellettuale, sancisce che «il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parare dell’associazione professionale a cui il professionista appartie­ne».
Dal combinato disposto delle due norme può affermarsi che l’avvocato ha diritto a percepire un compenso, il quale va nella normalità dei casi pattuito con l’assisti­to, salvo ad essere quantificato in via giudiziale qualora non si riesca ad addivenire ad una determinazione consensuale.

E’ indispensabile precisare che con i concetti di “opera” e di “attività professionale” non ci si intende riferire ai soli giudizi definiti e che, per effetto del d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, il compenso deve essere corri­sposto anche in caso di giudizi non compiuti (in tal caso, l’avvocato avrà diritto a percepire i compensi maturati per l’opera svolta fino all’interruzione del rapporto professionale).
Inoltre, la Corte di Cassazione, con ord., sez. VI, 6 febbraio 2015, n. 2321, ha tenuto a precisare che il compenso dell’avvocato è comunque dovuto anche in mancanza di una specifica procura ad litem, argomentando dal fatto che va operata una necessaria distinzione tra funzione svolta dalla procura (atto ad efficacia esterna, idoneo a giustificare, nei confronti dei terzi, la difesa, ad opera del professionista, in favore del cliente e, nei confronti di quest’ultimo, l’assunzione di iniziative processuali destinate a incidere nella sua sfera giuridica) e funzione svolta dal mandato professionale (atto a rilevanza interna, necessario per la riferibilità degli effetti dell’attività professionale della quale si chiede il pagamento).

Pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’avvocato non voglia per qualunque motivo fornire al proprio cliente i chiarimenti richiesti, ciò non potrà valere ad esimere il cliente stesso dal corrispondergli il compenso spettantegli per l’attività svolta, potendo al più tale rifiuto rilevare sotto il profilo disciplinare (legittimando una segnalazione al competente Consiglio dell’ordine) e risarcitorio (qualora si riesca a dar prova che da ciò ne sia derivato un danno).

Francesco A. chiede
venerdì 03/02/2017 - Veneto
“Il RD 1 marzo 1928 "Regolamento per l'esercizio della professione di chimico" prevede, all'art. 16: Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati
dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo dei
chimici, salvo il disposto dell'art. 7 (quest'ultimo riguarda gli impiegati della PA e non interessa il presente quesito).
Si chiede: può l'Ente Pubblico imporre che le "perizie e le analisi" sottoscritte da un chimico iscritto all'Albo debbano sottostare anche a particolari procedure tipo il rispetto di norme tecniche (UNI, accreditamenti, ecc.) oppure la certificazione firmata da un chimico iscritto all'Albo e consegnata alla PA è ope legis "valida a tutti gli effetti di legge" (fatta salva ovviamente la responsabilità del professionista per certificazioni false, mendaci o altro? In sintesi, la certificazione firmata da un chimico iscritto all'Albo non deve avere lo stesso valore giuridico, ad esempio, come accade per un certificato medico che nessuno si sognerebbe di contestare, salvo ipotesi di falso?
Grazie”
Consulenza legale i 09/02/2017
Nella delicata e complessa attività del chimico deve operarsi una distinzione tra la redazione di un rapporto di prova e quella di un certificato di analisi, documenti che, qualora debbano essere presentati ad una pubblica amministrazione, rientrano nella esclusiva competenza di tale professionista, regolarmente iscritto al relativo Albo professionale.

Per quanto concerne in generale i requisiti dell’accreditamento e della certificazione di qualità in tale settore professionale, va detto innanzitutto che il riferimento normativo si rinviene nella norma internazionale UNI EN ISO/IEC 17025.
Trattasi di normativa facente riferimento ad uno standard comprensivo di requisiti gestionali e tecnici, impiegato in tutto il mondo, per conseguire l’accreditamento di prove e taratura da parte dei diversi tipi di laboratori.

Il termine “accreditamento” viene utilizzato al posto di quello più noto di “certificazione” in quanto nel contesto del sistema nazionale per la qualità i laboratori di prova e taratura vengono classificati come operatori specializzati nella valutazione della conformità, qualificati a svolgere prove e tarature in cui debbano essere garantite l’adeguatezza ed accuratezza delle misure che vengono eseguite grazie all’impiego di strumentazione “tarata”.

A differenza della certificazione, che viene conseguita rispettando i requisiti della norma UNI ENI ISO 9001 e che viene riferita al sistema di qualità implementato da una qualsiasi azienda (ove per azienda deve anche intendersi un laboratorio chimico) per fornire prodotti o servizi (nel concetto di servizi rientra la prestazione del chimico) che soddisfino le richieste del cliente, l’accreditamento viene conseguito per ogni prova o taratura a seguito del superamento di una visita ispettiva da parte dell’organismo competente, in cui viene verificato che siano stati soddisfatti i requisiti della norma.
Si tratta, dunque, di un processo attraverso cui un ente di terza parte, indipendente e autorevole, stabilisce, ai sensi di norme riconosciute ed applicabili, l’imparzialità e la competenza di un’organizzazione o di un singolo professionista di eseguire specifici compiti.

Con precipuo riferimento all’accreditamento dei servizi di laboratorio, la norma internazionale ISO/IEC17025 definisce i requisiti che un laboratorio deve soddisfare per dimostrare:
  1. la competenza tecnica del suo personale;
  2. la disponibilità di tutte le risorse tecniche
tali da garantire dati e risultati che siano accurati e affidabili per specifiche prove, misurazioni e tarature.

La necessità che un chimico professionista o un laboratorio abbia adempiuto a tali formalità e possa vantare i suddetti requisiti, purtroppo, non rientra nella pura discrezionalità della pubblica amministrazione o dell’organo che ne esprime la volontà, bensì discende da specifici obblighi imposti dalle singole normative di settore.

A titolo puramente esemplificativo si possono citare:
  1. Art. 6 D.lgs. 29/04/2010n. 75, contenente “Riordino della disciplina in materia di fertilizzanti”, il quale prevede al comma 3 che “Il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica annualmente l’elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti . . .tali laboratori devono rispondere ai requisiti di cui all’allegato 11”: nel concetto di laboratori competenti devono intendersi ricompresi proprio quei laboratori che risultino accreditati secondo la norma ENI ISO/IEC 17025.
  2. Allegato 1 DM Ambiente 14/04/2009 n. 56 “Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici”, il quale prevede che “….per assicurare che i dati prodotti dai laboratori siano affidabili, rappresentativi ed assicurino una corretta valutazione dei corpi idrici, i laboratori coinvolti nelle attività di monitoraggio sono accreditati od operano in modo conforme a quanto richiesto dalla UNI/CEN/ISO 17025. I laboratori devono essere accreditati….”.
Come accennato all’inizio, però, accreditamento e certificazione devono intendersi necessari perché richiesti dalle singole normative di settore nell’ipotesi in cui si tratti di fornire un rapporto di prova alla P.A.

Diverso dal rapporto di prova, invece, è il certificato di analisi, il quale deve intendersi come quel documentocontenente una certificazione, intesa quale atto giuridico e, più precisamente, dichiarazione di conoscenza di fatti, atti, o qualità, rilasciata in forma scritta da un soggetto investito di determinate attribuzioni.
Le garanzie circa la legittima provenienza e la qualità di quanto attestato in tali certificati non possono che farsi discendere dalla verifica dei presupposti contenuti nelle disposizioni normative che qui di seguito si riportano:
  1. Art. 16 R.D. 1 marzo 1928, in conformità al quale si richiede che ogni certificazione contenente perizie e analisi da presentare alle pubbliche amministrazioni sia redatta esclusivamente da chimici iscritti all’albo;
  2. Art. 33 cost., nella parte in cui prevede che è prescritto un esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale, sia quale lavoratore autonomo che dipendente;
  3. Art. 10 codice deontologico il quale, proprio in materia di certificazione della prestazione professionale, dispone che per la stesura di certificati analitici il chimico, in linea generale, si attiene al “Regolamento per la certificazione analitica” garantendo, sempre e comunque, per qualunque prestazione la qualità della prestazione professionale stessa.
Allo scopo poi di attestare l’autenticità degli atti professionali è istituito il “timbro professionale”, detto anche “Sigillo professionale”, il cui uso e le relative specifiche tecniche sono definite nel Regolamento sul sigillo professionale.
L’apposizione della firma digitale o dell’impronta del sigillo professionale rilasciato dall’ordine sul documento redatto su carta intestata, connota lo stesso come atto professionale sotto la responsabilità del singolo iscritto.
Al fine che l’atto stesso abbia valore di certificazione analitica è sempre necessaria l’assunzione di responsabilità del chimico responsabile dell’intero processo analitico, dichiarando esplicitamente che eventuali soggetti terzi, che hanno portato alla definizione del processo, sono stati scelti liberamente dallo stesso e che ne ha verificato i requisiti di competenza ed idoneità allo scopo.

In conclusione, dunque, nel momento in cui si viene richiesti di svolgere una attività professionale per una qualsiasi pubblica amministrazione occorre verificare se il risultato della propria attività dovrà essere un rapporto di prova ovvero un certificato di analisi.
Mentre per il primo sarà nella quasi generalità dei casi necessario il rispetto di particolari requisiti professionali quali l’accreditamento e la certificazione di qualità del servizio reso (per esserne certi sarà sufficiente andare a controllare la normativa in forza della quale quel rapporto viene richiesto), per il certificato di analisi non sarà necessario nessun altro requisito se non quello di essere regolarmente iscritti all’Albo professionale e muniti del relativo sigillo.

Francesco A. chiede
lunedì 02/01/2017 - Veneto
“Quali attività di tipo professionale (consulenze, pareri, ecc.) può esercitare un laureato in chimica senza che sia necessaria l'iscrizione al rispettivo Albo Professionale, ovviamente legate alle competenze acquisite dalla laurea stessa?”
Consulenza legale i 09/01/2017
La risposta al quesito in esame si ritiene che possa rinvenirsi nel Regio decreto 1 marzo 1928 n. 842 (contenente il Regolamento per la professione di chimico), nel DPR 328/2001, nonché nel Codice deontologico della professione di chimico, approvato nella riunione del Consiglio Nazionale dei Chimici in data 17 luglio 2015.

Innanzitutto deve dirsi che, ad un esame superficiale, può apparire che una volta che si sia adempiuto agli obblighi accademici sostenendo l'esame di laurea, si possa esercitare la professione senza ulteriore obblighi, al di fuori di ogni forma di organizzazione, liberi di entrare nel mercato del lavoro, liberi di farsi scegliere dal cliente.
In realtà va detto che, mentre il conseguimento della laurea è un fatto esclusivamente scolastico-accademico, l'esercizio di una professione è un fatto che ha un'importanza sociale; infatti, mentre lo studente deve rendere conto esclusivamente ai suoi insegnanti, il laureato, svolgendo un'attività in seno alla società e percependo un compenso su tariffa, è di fatto debitore alla stessa società di garanzie di ordine diverso, come il possesso di serietà e competenza, ma anche di moralità o probità professionale.
Va a tal proposito osservato che chi paga una prestazione ha diritto ad avere la garanzia che la prestazione venga effettuata con coscienza e competenza e nel rispetto di regole precise, quali sono quelle poste da un ordine a cui è richiesto di iscriversi.
L'iscrizione in un elenco o Albo, infatti, risponde a esigenze ben precise, che possono sinteticamente individuarsi nel:
- diritto al compenso che ogni attività professionale deve avere in misura equa e proporzionale all'utile che il chimico procura a chi se ne serve;
- diritto al riconoscimento giuridico della sua firma;
- diritto alla salvaguardia del titolo conseguito contro i non abilitati.

Fatta questa premessa di carattere generale, va detto che ai sensi dell'art. 1 del R.D. 842/1928 per poter conseguire il titolo di chimico è necessario aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della relativa professione.
Dispone il successivo art. 16 che le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura e applicata possono essere affidate dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo dei chimici, ma la medesima norma fa salva la possibilità che le stesse possano essere affidate a persone non iscritte all'albo al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) che si tratti di casi di speciale importanza, intendendosi come tali quei casi che richiedono l'opera di una persona eminente nella scienza o di un tecnico di fama singolare;
b) che si tratti di perizie o incarichi di importanza limitata e per cui non sia necessaria una particolare preparazione scientifica;
c) che non vi siano nella località professionisti iscritti all'albo ai quali affidare la perizia o l'incarico.
Dall'esame di tale norma, dunque, se ne deve dedurre che perizie e incarichi di qualunque tipo (non specificando la norma la natura di tali incarichi, e quindi anche consulenze), possono essere svolti senza essere iscritti all'albo, nei seguenti casi:
1. se non vengono richiesti da un’autorità giudiziaria;
2. se non debbono essere resi ad una pubblica amministrazione;
3. se si tratta di casi qualificati di particolare complessità, per i quali è richiesta una speciale preparazione tecnica e scientifica (nulla è detto sui presupposti in presenza dei quali un incarico debba considerarsi di particolare complessità e, nel silenzio del legislatore, si ritiene opportuno che tale natura si faccia risultare dallo stesso atto di conferimento dell'incarico);
4. se si tratta, al contrario, di casi di particolare semplicità, ed anche in questo caso, nel silenzio della legge, si ritiene che possa valere quanto detto sub n. 3.
In questi ultimi due casi, comunque, occorre prestare attenzione alla circostanza che nella medesima località in cui l'incarico deve essere svolto, non via sia nessun professionista iscritto all'albo, il quale avrà diritto ad essere preferito nel conferimento dell'incarico.

La suddetta normativa va poi integrata da quanto disposto agli artt. 35 e 36 DPR 328/2001.
In particolare l'art. 35 distingue due sezioni dell'Albo professionale dei chimici, ossia la sezione A (alla quale corrisponde il titolo professionale di chimico) e la sezione B (alla quale corrisponde il titolo professionale di chimico junior).
Il successivo art. 36, invece, dopo aver stabilito che restano immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa (e per tale si intende il R.D. sopra esaminato), specifica analiticamente quale tipo di attività possono essere svolte rispettivamente dagli iscritti alla sezione A e quali dagli iscritti alla sezione B; in linea generale può dirsi che rientrano nella competenza esclusiva degli iscritti all'albo le attività di:
- analisi chimiche e relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
- direzione di laboratori chimici;
- studio e messa a punto di processi chimici, progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali;
- verifiche di pericolosità o meno di sostanze chimiche contenute o presenti in recipienti, contenitori e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro;
- consulenze e pareri in materia di chimica pura e applicata;
- consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità;
- giudizi sulla qualità di merci o prodotti;
- consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi.
Per una elencazione più analitica, comunque, si rinvia alla suddetta normativa, precisandosi che qualsiasi altro tipo di perizia o consulenza che richieda conoscenze di tipo chimico e che non rientri nelle attività nelle predette norme descritte, può essere svolta da colui il quale sia in possesso del solo diploma di laurea in chimica, nel rispetto pur sempre delle condizioni di cui al R.D. 842/1928.
A titolo esemplificativo può farsi osservare che tra le attività sopra elencate non risulta contemplata la divulgazione di studi, ricerche o argomenti attinenti la chimica per mezzo di quotidiani, periodici in genere o altri mezzi di comunicazione.
Infine si ritiene opportuno evidenziare che sussistono determinate attività per le quali il Consiglio nazionale dei chimici è stato costretto ad intervenire al fine di rivendicarne la contitolarità con altri professionisti, investendo della questione anche organi giurisdizionali quale la Corte Costituzionale, e per le quali ha espressamente precisato che si richiede l'iscrizione all'albo dei chimici.
Si tratta delle attività aventi ad oggetto:
a) la certificazione energetica degli edifici;
b) la bonifica di siti inquinati, compresa la predisposizione ed esecuzione delle indagini preliminari;
c) studi di impatto ambientale discarica per inerti;
d) attività di consulente chimico di porto ex art. 68 codice della navigazione.

Un ultimo sguardo per concludere va dato al Codice deontologico approvato nella riunione del 17/07/2015, al cui articolo 3 viene espressamente detto che l’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività professionale e per l’utilizzo del relativo titolo.
Tale codice nel prosieguo si preoccupa di regolare le modalità di assunzione e svolgimento degli incarichi che vengono affidati al chimico, regole alle quali si ritiene ci si debba pur sempre attenere nello svolgimento dei limitatissimi incarichi che, sulla base di quanto detto sopra, il laureato in chimica può legittimamente assumere.
Dalla lettura di esso, inoltre, si può desumere un ulteriore ostacolo allo svolgimento di attività professionali senza iscrizione al relativo Albo, ostacolo dato da quanto dispone l’art. 11 in materia di “certificazione della prestazione professionale”, nella parte in cui è detto che <<……allo scopo di attestare l’autenticità degli atti professionali è istituito la “firma digitale qualificata” e il “Timbro Professionale”, denominato anche "Sigillo Professionale”…>>, strumenti questi riservati solo ai chimici abilitati ed iscritti al rispettivo ordine professionale.

ALFREDO C. chiede
domenica 24/05/2015 - Lazio
“E’ ammessa la trasformazione di associazioni riconosciute e non riconosciute in società di capitali. di capitali.
Nel caso che interessa, si tratterebbe di trasformazione di associazione sportiva non riconosciuta in società a responsabilità limitata.
Si precisa che l’associazione sportiva non ha percepito contributi pubblici tali da farla rientrare nel disposto del terzo comma dell’art. 2500 octies c.c..”
Consulenza legale i 25/05/2015
L'art. 2500 octies c.c. stabilisce che i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una società di capitali.

La norma non menziona le associazioni non riconosciute, pertanto, alcuni studiosi hanno inizialmente sostenuto che la trasformazione c.d. eterogenea di quest'ultima non fosse ammissibile. Ne costituirebbe ostacolo, principalmente, il fatto che mancano strumenti pubblicitari a cui ancorare la tutela dei terzi. In particolare, sarebbe meno garantito il diritto dei creditori di opporsi alla trasformazione entro sessanta giorni dagli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina codicistica ed, inoltre, solo le associazioni riconosciute sarebbero in grado di offrire la garanzia di un'accertata consistenza patrimoniale.

Tuttavia, una grande parte della dottrina ritiene che questo tipo di trasformazione non risulti esclusa dal legislatore, posto che comunque anche per le associazioni riconosciute è necessaria una relazione di stima, per verificare la congruità del patrimonio dell'associazione.
Gli studiosi che sposano la tesi positiva sostengono, altresì, che l'argomento contrario relativo al difetto di mezzi di pubblicità non costituirebbe un vero motivo per escludere la trasformazione delle ass. non ric., in quanto l'art. 2500 octies annovera tra gli enti cui è consentita la trasformazione eterogenea i consorzi con attività interna e le comunioni di azienda: i creditori, avranno, casomai, una tutela di tipo risarcitorio.

Per quanto attiene, nello specifico, alle associazioni sportive non riconosciute, si ritiene certamente ammissibile la loro trasformazione in società sportive professionistiche, anche in forza della legge n. 128/2004 (v. ad esempio F. Tassinari - A. Zoppini, Sulla trasformazione eterogenea delle associazioni sportive, in Contratto e impresa, Padova 2006, 6, p. 913). Di conseguenza, gran parte della dottrina sostiene che sarebbe ammissibile anche la trasformazione atipica da associazione non riconosciuta in società di capitali.

Pertanto, seppur la legge non risulta chiara sul punto, può dirsi in conclusione che la maggior parte degli studiosi sostengono la tesi positiva della trasformabilità dell'associazione sportiva non riconosciuta in società di capitali, sulla base del principio di ordine generale posto dal legislatore, il quale non ha stabilito un divieto di trasformazione a tutela di un interesse pubblico, ma ha concesso libertà.

Dal punto di vista operativo, ci si può porre il dubbio relativo alle maggioranze richieste dall'art. 2500 octies: vanno applicate, o serve, forse, il consenso unanime degli associati? Si ritiene generalmente che anche all'ipotesi atipica di trasformazione eterogenea dell'associazione non riconosciuta si applichi il procedimento di cui all'art. 2500 octies c.c., che richiede la "maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato" dell'ente.

La trasformazione dovrà essere predisposta con atto pubblico, nella forma del verbale di assemblea, che dovrà contenere le indicazioni previste dalla legge per la costituzione delle s.r.l. E' consigliabile rivolgersi ad un notaio.

Antonio C. chiede
lunedì 18/05/2015 - Campania
“Mi è stato riconosciuto il titolo di ingegnere civile inglese da una università telematica, con sede in Roma, che mi ha concesso l'istruzione al corso di studio magistrale in ingegneria civile per il 1° anno accademico 2014-2015. Con detta iscrizione, sono studente come i laureati triennali ai quali è consentito sostenere l'esame di Stato di ingegnere junior. Tanto premesso chiedo se è consentito anche a me sostenere l'esame di Stato per conseguire l'abilitazione di ingegnere junior.”
Consulenza legale i 18/05/2015
La partecipazione all'esame di abilitazione Sezione B, suddiviso nei tre settori, ingegneria civile ambientale, ingegneria industriale e ingegneria dell’informazione, è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti). Si deve inoltre fare riferimento al Decreto Ministeriale 26.7.2007, che contiene le tabelle di conversione delle lauree di differenti ordinamenti.

In particolare, si prevede che per l'ammissione all'esame di Stato per il settore civile e ambientale è richiesto il possesso di

Laurea triennale in una delle seguenti classi (ordinamento DM 509/99):

- Classe 4: Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
- Classe 8: Ingegneria civile e ambientale

oppure Laurea triennale in una delle seguenti classi (ordinamento DM 270/04):

- Classe L-17: Scienze dell'architettura
- Classe L-7: Ingegneria civile e ambientale

oppure uno dei seguenti Diplomi universitari triennali, conseguito secondo l’ordinamento previgente alla legge 509/99:

- Economia e ingegneria della qualità
- Edilizia
- Ingegneria civile
- Ingegneria dell'ambiente e delle risorse
- Ingegneria delle infrastrutture
- Ingegneria
- Ingegneria per l'ambiente e il territorio edile

Se si possiede uno dei titoli sopra indicati, è possibile partecipare all'esame di abilitazione.
Se non si possiede uno di tali titoli, il fatto che l'università telematica abbia concesso l'iscrizione diretta al corso di laurea magistrale è ininfluente sui requisiti chiesti per legge al candidato.
Naturalmente, sembra inverosimile che l'università abbia ritenuto sufficiente per l'iscrizione alla magistrale un titolo pregresso che non possa corrispondere ad uno dei titoli "parificati" alla laurea triennale di ingegneria, ma si tratta di una scelta dell'istituto, al quale si dovrebbe chiedere spiegazione.

Socrate B. chiede
lunedì 10/11/2014 - Toscana
“In caso di titolo edilizio scaduto a chi competeva l'obbligo/onere di richiederne la proroga, al titolare del titolo o al Direttore dei lavori? Quale è la responsabilità del direttore dei lavori nei confronti del Titolare del titolo (committente)?”
Consulenza legale i 10/11/2014
Ai sensi del secondo comma dell'art. 15, D.P.R. 380/2000, entrambi i termini indicati nel permesso di costruire (termine di inizio e di ultimazione dei lavori) possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.
La legittimazione alla richiesta della proroga spetta al titolare del titolo edilizio. Nella prassi delle amministrazioni comunali è contemplata anche l'ipotesi che la richiesta di proroga possa essere presentata dal direttore dei lavori, se, però, munito di delega.
Ciò che conta è che la domanda sia proposta prima della scadenza del termine di fine lavori indicato nel permesso di costruire, previsto dal citato art. 15 del D.P.R. n. 380/2001.

Quanto alla responsabilità del direttore dei lavori nei confronti del titolare del titolo edilizio, si deve applicare la disciplina del contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt. 2229 e ss. c.c.). Il direttore dei lavori è soggetto a responsabilità contrattuale tutte le volte in cui non esegua correttamente le prestazioni cui è tenuto in virtù del conferimento dell'incarico.
Sul punto si può citare la recente sentenza Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2012, n. 22643, che riassume i principi generali sul tema: "Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. n. 10728 del 2008) che il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi ed, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati".

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