Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15665 del 5 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, č l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore; tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito del professionista, sebbene la societā-cliente avesse contestato le somme richieste e, quindi, tenuto una condotta incompatibile con il loro riconoscimento e saldo).

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