(massima n. 1)
Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, č l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore; tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito del professionista, sebbene la societā-cliente avesse contestato le somme richieste e, quindi, tenuto una condotta incompatibile con il loro riconoscimento e saldo).