Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 23824 del 5 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 cod. civ. è inapplicabile se il debitore ha implicitamente ammesso la mancata estinzione dell'obbligazione. Ciò può avvenire attraverso comportamenti o deduzioni processuali che presuppongono la sussistenza del debito, rendendo rilevante il contenuto delle dichiarazioni o del comportamento processuale del debitore, il quale può essere interpretato come ammissione della non avvenuta estinzione del debito.

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