(massima n. 1)
La prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 cod. civ. è inapplicabile se il debitore ha implicitamente ammesso la mancata estinzione dell'obbligazione. Ciò può avvenire attraverso comportamenti o deduzioni processuali che presuppongono la sussistenza del debito, rendendo rilevante il contenuto delle dichiarazioni o del comportamento processuale del debitore, il quale può essere interpretato come ammissione della non avvenuta estinzione del debito.