(massima n. 1)
L'ammissione di avere giā pagato il debito, pur non specificandone i dettagli, č compatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., risultando una conferma dell'avvenuto pagamento e non una contestazione dell'obbligazione stessa. La contestazione dell'avvenuto pagamento, o la negazione dell'obbligazione, invece, non č compatibile con la prescrizione presuntiva, la quale poggia sulla presunzione legale dell'estinzione del debito con il decorrere del termine previsto.