Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3590 del 8 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'eccezione di prescrizione presuntiva č incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non č stata estinta. Tale condizione ricorre non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti.

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 2957 c.c., per le competenze dovute agli avvocati e ai patrocinatori legali il termine di prescrizione decennale decorre dalla decisione della lite, coincidente con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.

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