In tema di
trasferimento di azienda, la regola stabilita dalla norma in commento — secondo cui si verifica il trasferimento
ex lege al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e, quindi, dei cosiddetti contratti di azienda che hanno ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività — si applica anche ai cosiddetti
contratti di impresa che, pur non avendo come oggetto diretto beni aziendali, sono attinenti all'organizzazione dell'impresa, come il
contratto di assicurazione contro i danni che sia stato stipulato per l'esercizio dell'azienda, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente, l'
acquirente subentra nella posizione dell'assicurato e l'assicuratore, dal canto suo, e tenuto a dare esecuzione al contratto anche se non ne ha accettato il trasferimento, sempre che nei termini di legge non eserciti la facoltà di recesso (Cass. n. 27011/2005).
La successione dell'acquirente, dell'
usufruttuario e dell'affittuario di azienda, salvo patto contrario, nei contratti a prestazioni corrispettive stipulati dal dante causa e non ancora interamente eseguiti (nel senso che ciascun contraente sia ancora contemporaneamente creditore di una prestazione e debitore di una altra), sempreché si tratti di contratti non a carattere personale, inerenti all'esercizio dell'impresa e non soggetti a specifica diversa disposizione di legge, deve ritenersi operante, in applicazione estensiva della norma in commento, in ogni altra analoga ipotesi in cui si verifichi sostituzione di un imprenditore all'altro nell'esercizio dell'impresa, come conseguenza diretta della volontà delle parti, ovvero di un fatto dalle medesime espressamente previsto. Pertanto, nel caso in cui l'esercizio dell'azienda si ritrasferisca dallo
affittuario al
locatore, per effetto di cessazione del rapporto di affitto, l'indicata successione si verifica, nei confronti del locatore, solo se si tratti di cessazione del rapporto per causa negozialmente contemplata, come il termine finale o la condizione risolutiva, e non anche, quindi, nella diversa ipotesi in cui la cessazione medesima sia conseguenza diretta di un fatto non negoziale, ancorché ricollegabile, ma solo in via mediata, ad una fattispecie negoziale. Da tanto deriva che il locatore non subentra nei contratti stipulati dall'affittuario, pur se presentanti le caratteristiche sopra specificate, qualora riacquisti il godimento dell'azienda, prima della scadenza del contratto, in conseguenza della sua risoluzione per inadempimento dell'affittuario, sia essa pronunciata dal giudice, ovvero disposta dalla determinazione di un arbitro irrituale designato dalle parti (Cass. n. 632/1979). La norma relativa alla
successione nei contratti dell'azienda ceduta, in vista delle esigenze dei traffici e della necessita di assecondare la circolazione dei valori economici rappresentati dai contratti già stipulati dall'imprenditore, risponde alla presumibile volontà dei contraenti in ordine al perdurare del vincolo anche nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda, quando i contratti non abbiano carattere personale e salva sempre la facoltà di recesso riconosciuta a favore del terzo. Pertanto, tale norma non può trovare applicazione a danno dell'acquirente per i contratti già eseguiti, specie quando si tratti di accertare una responsabilità per inadempimento imputabile esclusivamente al cedente dell'azienda (Cass. n. 1247/1962).
In tema di trasferimento d'azienda, la
«regula iuris» di cui alla norma in commento (trasferimento al cessionario «ipso iure» di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale) si applica non soltanto ai contratti d'azienda, ma anche ai cosiddetti «contratti d'impresa», a quelli, cioè, aventi ad oggetto beni aziendali non appartenenti all'imprenditore, ma stipulati per l'esercizio dell'impresa (quali i contratti di assicurazione ovvero quelli che regolano i rapporti con i fornitori) (Cass. n. 5495/2001).
In tema di
affitto d'azienda, l'art. 2558 considera come effetto naturale dell'affitto, salvo patto contrario, il subingresso dell'affittuario nei contratti inerenti all'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, e tale effetto esclude (con conseguente mancata liberazione del locatore d'azienda e contraente originario) solo in presenza di una specifica manifestazione di opposizione dell'altro contraente. Ne consegue che, in presenza dei detti presupposti (inerenza del contratto all'azienda; carattere non personale dello stesso), affinché si realizzi la successione dell'affittuario nel contratto, non e necessario dimostrare il consenso del terzo contraente (Cass. n. 11318/2004).
La
successione dell'imprenditore nei rapporti contrattuali inerenti all'azienda non aventi carattere personale, quale effetto del trasferimento dell'azienda, può trovare applicazione, in virtù di una interpretazione estensiva dell'art. 2558, non solo nelle ipotesi di alienazione, usufrutto e affitto d'azienda, ma anche negli altri casi in cui ricorra la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa per un fatto voluto dalle parti, o da queste previsto ed in relazione al quale abbiano potuto disporre della sorte dei contratti a prestazioni corrispettive inerenti l'azienda ancora non completamente eseguiti; ne consegue che sono estranei all'ambito di applicazione dell'art. 2558 tutte le ipotesi in cui il trasferimento dell'azienda sia la conseguenza diretta di un fatto non negoziale o sia la conseguenza soltanto mediata di una fattispecie negoziale (nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che non subentri nei rapporti contrattuali in corso il locatore dell'azienda che ne riacquisti il godimento prima della scadenza in conseguenza della
risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuario) (Cass. n. 16724/2003). La cessione dell'azienda, a norma dell'art.
2559, ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'«universitas» e senza necessita di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell'azienda ceduta. L'ostacolo al trasferimento dei crediti può derivare dalla contraria volontà manifestata dalle parti del contratto di cessione, e non dal carattere personale del rapporto, menzionato, invece, dall'art. 2558, che disciplina la sorte dei contratti, mentre l'inerenza del credito alla gestione dell'impresa non è esclusa dalla sua natura extracontrattuale, se il
fatto illecito sia stata commesso ai danni dell'azienda (Cass. n. 13676/2006).