Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3312 del 7 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di cessione d'azienda, l'art. 2558 c.c., nel disciplinare, in via generale, le vicende dei contratti in corso, stabilisce che, in assenza di diversa pattuizione, l'acquirente subentri nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, Ne consegue che, per derogare alla regola generale stabilita dalla norma codicistica ed evitare il conseguente subingresso dell'acquirente nei rapporti negoziali del cedente, occorre provare il «carattere personale» del rapporto stesso, ovvero l'esistenza del «patto contrario».

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