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Articolo 1902 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa

Dispositivo dell'art. 1902 Codice Civile

La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici(1) non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti [2504]. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali [2558; 187 disp. att.].

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa [194 ss. l. fall.] dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati(2).

Note

(1) Le ipotesi considerate dalla norma comportano una modifica dell'assicuratore dovuta ad un operazione commerciale tra imprese.
(2) Nello specifico, le stipule efficaci quando viene dichiarato lo stato di insolvenza vengono trasferire ad altre compagnie assicuratrici del medesimo ramo. Invece, se il trasferimento non avviene, l'assicurato può scegliere di recedere; in mancanza, i contratti sulla vita passano all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni (INA) e quelli contro i danni si risolvono.

Ratio Legis

La norma, considerando eventi che accadono frequentemente, vuole tutelare l'assicurato stabilendo che anche se muta la persona (o meglio la compagnia) dell'assicuratore permane la copertura per il rischio.

Spiegazione dell'art. 1902 Codice Civile

In generale. L’art. 433. cod. comm. e le leggi speciali. L'art. 1902

Il cpv. dell'art. 433 del vecchio cod. comm. in materia di assic. contra i danni stabiliva the in caso di fallimento o liquidazione dell'assicuratore, l'assicurato poteva chiedere cauzione o lo scioglimento del contratto. Successivamente, in seguito alla disciplina pubblicistica dell’impresa, dettata con il r. d. 1. 29 aprile 1923, n. 966 e relativo regolamento (4 gennaio 1925, n. 63), il legislatore disciplinava la materia con varie leggi apposite.

Il nuovo art. 1902 aggiorna il cpv. dell'art. 433 cod. comm. :
a) ripetendo la norma del r. d. 1. 1929 cit. (che quindi rimane trasfusa nel codice), in tema di fusione ;
b) rinviando espressamente alle leggi speciali, che quindi rimangono in vigore in tema di cessione di portafoglio ;
c) rinviando espressamente alle leggi speciali, che quindi rimangono anche per questa parte in vigore, in tema di liquidazione coattiva.

Non contempla infine i casi di risoluzione del contratto diversi dalla liquidazione coattiva, casi the, anche in mancanza del richiamo espresso, rimangono quindi disciplinati — pur avendo rilievo di diritto sostanziale anche sulla disciplina privatistica del contratto — dalle cit. leggi speciali.

Vediamo quindi, accennandole soltanto per il profilo che ci interessa — la sorte del contratto — le seguenti ipotesi : A) concentrazione di imprese (fusione, cessione di portafoglio), la quale non dà luogo a risoluzione del contratto di assicurazione ; B) liquidazione (volontaria e coattiva) nonché C) altri casi contemplati dalle leggi speciali nei quali ha luogo la risoluzione del contratto.


Concentrazione di imprese in generale

Nel settore assicurativo, come in qualunque altro settore economico, la concentrazione industriale pub avere le più varie manifestazioni : da quella più tenue di una disciplina d'intesa a contenuto prevalentemente o esclusivamente normativo, alla costituzione di consorzi (spec. pool ; coassicurazione con attività puramente interna o con attività esterna) (art. 2612 e segg.) e infine, alla fusione giuridica di società. Nel quadro della concentrazione industriale rientra quella che il codice chiama concentrazione di aziende che si attua mediante la cessione (totale o parziale) del portafoglio da una società ad un'altra, la quale, di solito e salvo il caso il cessione parziale, da luogo alla messa in liquidazione e all'estinzione della società cedente.

L'organizzazione d'intesa del primo tipo è quella dei consorzi, lasciando integra ciascuna società aderente la cui linea di condotta economica soltanto viene in tal modo vincolata, non pub avere nessuna influenza sul singolo contratto di assicurazione. Il problema sorge invece quando per effetto della concentrazione si ha estinzione, o quarto meno grave minorazione economica (cessione parziale : es. per ramo) della società assicuratrice, cioè nei casi di fusione e di cessione di portafoglio, dei quali si preoccupa Part. 1902.

La concentrazione industriale alla quale si riferisce l'articolo 1902 e dunque quella più stretta per la quale vi è fusione o, quanto meno, apporto di attività (concentramento di aziende, cessioni di portafoglio).


Fusione

La fusione tra le società appartiene al diritto delle società (art. 2501 e segg.). Mi limito per altro a ricordare the si ha, come e noto, fusione di società quando due o più società si uniscono mediante costituzione di una nuova ovvero si incorporano in una di esse (art. 2501 e segg.) : nell'uno e nell'altro caso le società the si fondono si estinguono, rimanendo in vita e costituendo persona giuridica soltanto la società nuova o quella che incorpora le altre.

Data anche la ragione economica che la società nuova o the incorpora, attraverso la fusione delle altre, deve ritenersi un organismo economicamente più forte di ciascuna società originaria, il nuovo codice, in conformità dell'art. 433 vecchio codice, interpretato in tal senso prima dalla migliore dottrina e poi, in via autentica dal r. d. 1. 1929 cit., non ritiene di dovere derogare al principio della successione a titolo particolare the presiede alla fusione e stabilisce perciò che il contratto di assicurazione non si risolve ma continua con la nuova società di assicurazione the risulta dalla fusione o the incorpora le società preesistenti (art. 1902).

Gli interessi degli assicurati sono certo tutelati dal sistema di autorizzazione e controlli in genere dell'autorità amministrativa in caso di fusione.


Cessione di portafoglio (concetto, natura, diritto)

La disciplina delle cessioni di portafoglio appartiene al diritto dell'impresa assicuratrice e quindi esula dall'ambito del codice per essere contemplata dalle leggi speciali sulla impresa, alle quali il codice stesso fa rinvio.

Ci si limita a ricordare che per cessione di portafoglio si intende un contratto col quale si opera il trasferimento complessivo da una società assicuratrice ad un'altra di tutti i rapporti di assicurazione in cui a assicuratrice la società cedente, o di quella parte di essi the e relativa ad un determinato ramo, insieme alle riserve tecniche afferente a detti rapporti.

Sulla natura giuridica del contratto di cessione di portafoglio non vi è accordo : si è parlato cosi di un unico contratto innominato ovvero di una pluralità di cessioni di contratto, costituite da cessione di credito e accollo o delegazione cumulativa — ma come ammetterlo senza il consenso del creditore ? Privativa o novativa, ovvero di contratto normativo preliminare per la conclusione delle singole cessioni ovvero di cessione di azienda : ma, a parte inconvenienti insiti a ciascuna tesi, nessuna di esse giunge a giustificare come con la cessione di portafoglio oltre ai diritti verso gli assicurati vengano trasferiti anche gli obblighi verso di essi senza che venga prestato da questi alcun con-senso. Si e parlato di sostituzione della volontà: ma è evidente che l'approvazione — di natura pubblicistica — alla cessione di portafoglio da parte della pubblica autorità, se rende efficace in senso tecnico l'atto, certo non lo forma, sostituendosi alla volontà — privativa o novativa — del creditore.

Né, d'altro canto, pur riconoscendo sotto certi aspetti rilevanza giuridica all'impresa o, come si è detto, alla connessione tra i contratti di una medesima impresa, si può pensare che mutando, per effetto della cessione, la society, non vi sia mutamento di assicuratore e quindi di debitore, in quanto l'assicuratore sarebbe costituito per sempre nella stessa massa di rischi : perché da una verità economica, la mutualità, non priva di rilevanza giuridica, si giunge in tal modo all'assurdo di personificare, elevandolo a debitore, una complessi vita di cose, quale il portafoglio, o, se si vuole, l'azienda.

Più semplice quindi riconoscere che in base al r. d. 1. 13 luglio 1933 cit. alla volontà del creditore si sostituisce quella della legge : l'effetto traslativo per il lato passivo del contratto si ha dunque ex lege in virtù dell'atto traslativo del lato attivo.

In base al r. d. 1. 13 luglio 1933, n. 1059 al quale l’art. 1902 fa rinvio :
a) in caso di cessione di portafoglio liberamente convenuta tra assicuratore cedente e assicuratore cessionario (cessione volontaria), il singolo contratto di assicurazione non può essere risolto su richiesta dell'assicurato (art. 1, r. d. 1. 1933 cit.) ;
b) in caso di cessione di portafoglio liberamente convenuta, in base ad apposita norma disposta nel decreto di liquidazione coattiva, tra Commissario della soc. in liquidazione e un'impresa cessionaria (cessione coattiva), i singoli contratti di assicurazione non possono es-sere risolti su richiesta degli assicurati ai quali viene meno cosi il potere di disdire i1 contratto di assicurazione in caso di liquidazione coattiva (r. d. 1. 1933 precit., art. 2).

In questo caso per il periodo di tempo relativo ai premi pagati, il cessionario non potrà, salvo convenzione contraria, disdire il contratto di assicurazione con decorrenza dalla successiva scadenza di premio la cessionaria potrà disdire i contratti di assicurazione entro 3 mesi dalla pubblicazione della cessione di portafoglio e con preavviso di almeno 30 giorni. In questa ipotesi l'assicurato al quale e stato disdetto un contratto potrà disdire gli altri contratti di assicurazione contro i danni che abbia eventualmente con la society cedente o con la soc. cessionaria.


Liquidazione volontaria

L'art. 433 cod. comm. parlava di liquidazione in genere dell'assicuratore, si the, instaurata con r. d. 1. 29 aprile 1923 la liquidazione coattiva, Part. 433 comprendeva tanto la liquidazione volontaria ordinaria, quanto quella coattiva. L'art. 1902 invece contempla espressamente soltanto l'ipotesi di liquida-zione coattiva. Alla liquidazione volontaria si accompagna di solito la cessione di portafoglio: e in tal caso vale la norma sopra ricordata the l'assicurato non può disdire il contratto.

Ma quid iuris nell'ipotesi, possibile sebbene rara, di liquidazione ordinaria non accompagnata da cessione di portafoglio ? Poiché la garanzia base dell'assicurazione data dalla mutualità si ha in quanto esista e continui a vivere l'organizzazione ad impresa, sebbene anche nello stadio della liquidazione continui la personalità giuridica della society assicuratrice, nello stadio di liquidazione, con la cessazione di nuove operazioni, tale garanzia viene meno: e viene meno tanto nella liquidazione coattiva, quanto in quella ordinaria. Ritengo quindi the nell'uno e nell'altro caso debba valere lo stesso principio e che pertanto in mancanza di norma espressa il potere di disdire il contratto debba all'assicurato attribuirsi in base ad applicazione analogica delle norme al riguardo per il caso di liquidazione coattiva e per la cessazione dell’attività.


Liquidazione coatta amministrativa

In caso di liquidazione attiva in base alla legge (r. d. 1. 29 aprile 1923 nn. 48, 5o, 51 e Reg. 4 gennaio 192.5, n. 63, art. 84 e segg.):
a) Gli assicurati hanno il potere di risolvere il contratto (r. d. 1. 1423. art. 48). Tale potere deve essere esercitato mediante dichiarazione commissario liquidatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con scritto consegnato a mano contro ritiro di ricevuta. La risoluzione opera dal giorno successivo alla data della ricevuta (Reg. 1925, art. 84). Questa facoltà di disdetta non può essere esercitata in caso di cessione di portafoglio 3 (supra, n. 95);

b) In mancanza di disdetta i contratti di assicurazione rimangono efficaci per 6o giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazz. U/I. I contratti di assicurazione vita vengono trasferiti all'Istituto Nazionale Assicurazioni per il capitale corrispondente alle riserve risultanti dal riparto attivo ; quelli di assicurazione danni, ove non si attui cessione di portafoglio, concorrono al riparto attivo per il diritto all'indennità, se si e verificato il sinistro, o per la restituzione della frazione di premio corrispondente al rischio non ancora corso, se il sinistro non si e verificato (r. d. 1. 1923, artt. 48, 5 ; Reg. art. 85 e segg.).

II privilegio a favore della massa degli assicurati del quale fa menzione l’art. 1902 e disposto dagli artt. 26, 28, 35 e 51 r. d. 1. 1923 cit. Tale diritto di prelazione e dato da un vincolo su tutte le attività che formano le riserve dei premi e costituito da ipoteca sui beni mobili, da annotazione ipotecaria per i mutui ipotecari, da uno speciale vincolo simile al pegno sui beni mobili, nonché da privilegio sulle somme dovute dai riassicuratori (art. i r. d. 1. 5 aprile 1925, n. 440). La prelazione e posta non a favore degli assicurati uti singuli bensì collettivamente alla loro massa. Sono così privilegiati : nelle assic. vita i crediti per i capitali assicurati dovuti in base a sinistro o a scadenza per le riserve matematiche annesse al riparto e le somme dovute per riscatti chiesti almeno 3 mesi prima dell'inizio della liquidazione ; nelle assicurazioni danni i crediti per le indennità di risarcimento per danni verificatisi entro 6o giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazz. Uff. o in caso di disdetta, prima di queste, e per le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sulle polizze annesse al riparto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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