In assenza di precisi divieti contenuti nel contratto sociale o nell'atto di nomina, i
liquidatori possono compiere, senza alcuna ingerenza da parte dei soci e degli amministratori uscenti, ogni atto necessario alla liquidazione.
Più nello specifico, il contratto sociale può limitare o ampliare i poteri dei liquidatori, ma senza mai arrivare al punto di impedire loro l'esercizio delle proprie funzioni o di permettergli di compiere atti in contrasto con i fini propri della liquidazione.
Ad ogni modo, la valutazione in merito alla necessità del singolo atto è lasciata al singolo liquidatore, il quale risponde nei confronti dei soci solo in caso di attività colpose o dolose.
Un altro potere strettamente connesso a quello gestorio proprio degli amministratori è quello di
rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio.