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Articolo 2277 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 08/04/2023]

Inventario

Dispositivo dell'art. 2277 Codice Civile

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali(1) e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.

I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale(2). L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori [2491].

Note

(1) Sono tali tutti i documenti della società (corrispondenza, fatture, atti) ed i libri contabili quali il libro giornale e quello degli inventari (2215); se si tratta di società commerciale, il libro dei soci etc.
(2) L'inventario costituisce il presupposto e la base delle operazioni di liquidazione.

Ratio Legis

Il compito dei liquidatori è di estinguere i debiti della società e di ripartire l'eventuale attivo tra i soci. I liquidatori devono, quindi, conoscere in maniera esatta e dettagliata quale è la reale situazione economica della società e ciò può avvenire solo esaminando tutti i documenti ed i libri sociali, nonché valutando i beni che appartengono ad essa.

Spiegazione dell'art. 2277 Codice Civile

Tale norma descrive il principio di continuità tra la cessazione degli amministratori dalla loro carica e la successiva nomina del liquidatore, il quale difatti subentra al loro operato e dunque necessita della loro collaborazione.
Obbligo dei liquidatori è infatti redigere insieme agli amministratori uscenti l'inventario. Quest'ultimo deve essere sottoscritto sia dai liquidatori che dagli amministratori.
La necessità di collaborazione è rappresentata a maggior ragione dall'obbligo in seno agli amministratori di consegnare ai liquidatori i beni ed i documenti sociali, oltre al conto dell'ultima gestione relativa al periodo successivo all'ultimo rendiconto.

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