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Articolo 2279 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Divieto di nuove operazioni

Dispositivo dell'art. 2279 Codice Civile

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni(1). Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente(2) e solidalmente [1292] per gli affari intrapresi [29, 2331, 2449].

Note

(1) Per nuove operazioni si intendono quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o con il fine della definizione dei rapporti in corso, ma che costituiscono atti di gestione dell'impresa sociale.
(2) La violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni comporta una responsabilità personale e solidale dei liquidatori.

Ratio Legis

Considerato che lo scopo dei liquidatori è unicamente quello della conversione in denaro del patrimonio e della soddisfazione dei creditori, la ratio della norma è quella di assicurare che tali soggetti non compiano atti rispondenti a finalità diverse da quelle liquidative e che, al di fuori della liquidazione, devono essere ordinariamente perseguite dagli amministratori.
La norma si collega pertanto all'art. 2274 che limita i poteri degli amministratori ai soli affari urgenti.

Spiegazione dell'art. 2279 Codice Civile

La norma sancisce il divieto per i liquidatori di compiere operazioni che non siano direttamente strumentali alla conservazione del patrimonio e al completamento del procedimento di liquidazione. Considerato dunque che il compito assegnato ai liquidatori è dalla legge limitato alla valorizzazione del patrimonio e alla sua conversione in denaro, non sarà ad essi consentito assumere decisioni tipicamente imprenditoriali, ovverosia quel tipo di decisioni speculative che presentano un determinato grado di rischio economico.

Qualora il liquidatore contravvenga al divieto dovrà applicarsi la disciplina che regola la sorte degli atti conclusi dal falsus procurator: l’atto concluso rimarrà inefficace sino ad un’eventuale ratifica da parte dei soci, mentre il liquidatore incorrerà in una responsabilità illimitata e solidale per il danno cagionato ai terzi che abbiano riposto il proprio affidamento nella pienezza dei suoi poteri di rappresentanza.

Massime relative all'art. 2279 Codice Civile

Cass. civ. n. 4143/2012

In tema di società di capitali, non rientra nel divieto di nuove operazioni, né costituisce atto di straordinaria amministrazione, il conferimento da parte dei liquidatori di mandato alle liti per la proposizione di azione giudiziale volta ad incrementare o ripristinare la consistenza patrimoniale della società in liquidazione e ciò quand'anche l'assemblea abbia attribuito ai liquidatori poteri congiunti per la gestione straordinaria riguardo alle possibili diminuzioni del patrimonio sociale conseguenti ed alienazioni.

Cass. civ. n. 3694/2007

La violazione del divieto di nuove operazioni costituisce a carico degli amministratori una fattispecie tipica di obbligazione ex lege che pur avendo natura extracontrattuale, non può perciò solo essere ricondotta allo schema generale dell'art. 2043 c.c. in quanto - agendo gli amministratori nel compimento di dette operazioni non in proprio ma pur sempre in qualità di organi investiti della rappresentanza della società - non si verte in tema di «fatto illecito» nel senso voluto dal citato art. 2043 c.c., nè conseguentemente di risarcimento del danno. Pertanto, nessun rilievo ai fini probatori assume l'accertamento del danno ne, sotto il profilo soggettivo, quello del dolo o della colpa, essendo sufficiente la consapevolezza da parte degli amministratori dell'evento comportante lo scioglimento della società.

Cass. civ. n. 15080/2000

Il divieto, stabilito dall'art. 2279 c.c. a carico dei liquidatori, di nuove operazioni - inten-dendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o di definizione dei rapporti in corso - ha l'evidente ratio d'impedire ai medesimi la prosecuzione dell'attività sociale, consentendo invece solo gli atti necessari per liquidare i risultati della cessata attività sociale. Da ciò consegue che non può considerarsi nuova operazione la proposizione in giudizio di una domanda che, concernendo l'indennità per la perdita dell'avviamento, presuppone la cessazione del rapporto di locazione relativo al locale ove si svolgeva l'attività imprenditoriale della società, e si colloca quindi inequivocabilmente nell'ambito dell'attività volta alla liquidazione.

Cass. civ. n. 11393/1997

La società regolarmente sciolta continua a sopravvivere come soggetto collettivo, pur dopo la messa in liquidazione, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attività sociale, sicché non è consentito ai liquidatori, a norma degli artt. 2278 e 2279 c.c., intraprendere nuove operazioni, intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o definizione dei rapporti in corso, ma che costituiscono atti di gestione dell'impresa sociale, atti che se compiuti sono inefficaci per carenza di potere. (Fattispecie concernente la stipulazione da parte dei liquidatori di due contratti di locazione).

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Anonimo chiede
lunedì 09/10/2023
“Sono socia accomandataria di una società in accomandita semplice in liquidazione volontaria, società che ha venduto tutte le sue proprietà, ma il liquidatore non riesce al presente a chiudere la liquidazione a causa di alcune vertenze pendenti. Nel conto corrente vi sono somme importanti di denaro, che a causa dell’inflazione, perdono ogni giorno che passa il loro potere d'acquisto. Il liquidatore ha deciso d'investire tali somme, per ovviare al problema dell’inflazione, poiché sembra che la liquidazione possa protrarsi per altri due o tre anni. Tuttavia, io non ho fiducia nelle sue capacità di investitore, e l’ho diffidato dal compiere operazioni d’investimento con le somme di denaro della società, a pena di violare l’art. 2279 c.c. Lui però ha ribadito che non deve chiedere alcun parere ai soci, né sta violando l’art. 2279 c.c., poiché rientra tra i suoi doveri di liquidatore, quello di proteggere tali somme dall’inflazione fino al termine della liquidazione.

Ribadisco che non siamo davanti ad un curatore fallimentare (che effettivamente detiene tale potere), ma stiamo discorrendo di un liquidatore nominato dai soci in una liquidazione volontaria, che dispone di importi abbastanza consistenti nel conto corrente della società in liquidazione.

La mia domanda è questa: può un liquidatore in una liquidazione volontaria, contro il parere dei soci, investire le somme di denaro depositato nel conto corrente senza violare anche l’art. 2279 c.c.?

Si richiede cortesemente una risposta corredata da riferimenti normativi ed orientamenti giurisprudenziali, possibilmente di legittimità. Grazie.

Vorrei che la risposta rimanga riservata.”
Consulenza legale i 12/10/2023
Il divieto stabilito a carico dei liquidatori dall'art. 2279 del c.c. di intraprendere nuove operazioni trova la propria ragione nella esigenza di impedire ai medesimi la prosecuzione dell'attività sociale, consentendo invece solo gli atti necessari a liquidare i risultati della cessata attività.

In questa prospettiva, per nuove operazioni devono intendersi quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o di definizione dei rapporti in corso (Cass. n. 15080/2000).
Integrano, dunque, le nuove operazioni tutte le attività dirette in modo autonomo al conseguimento di un utile ovvero idonee ad integrare iniziative speculative in sé incompatibili con la fase di liquidazione (Cass. n. 1037/1999).

In dottrina, si evidenzia che il concetto di nuova operazione non deve essere inteso in senso strettamente economico (Ghidini; Garesio), dovendosi per tali intendere quelle che non si pongono in rapporto di mezzo a fine rispetto alla attività di liquidazione (Campobasso) che consiste nello smantellamento del tessuto organizzativo e patrimoniale della società (Cottino).
Secondo altra dottrina, i liquidatori sono ammessi a compiere tutti gli atti e gli affari che, seppure slegati da precedenti operazioni, rispondono al fine di conservare e mantenere invariato il valore del patrimonio sociale ovvero l'avviamento aziendale ovvero, comunque, ad accrescere la convenienza della liquidazione (Briolini-Franchi).

In caso di violazione del divieto, i liquidatori rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

Tanto premesso, si ritiene che il liquidatore possa astrattamente intraprendere l’attività di investimento delle somme raccolte mediante le attività di liquidazione del patrimonio sociale, posto che detta operazione è finalizzata alla conservazione del valore del patrimonio così accumulato.
In casi analoghi, tuttavia, può essere opportuno valutare la natura degli investimenti in esecuzione ed il rischio a cui il patrimonio sociale viene esposto, al fine di verificare che l’operazione non si tramuti in un’iniziativa speculativa di per sé incompatibile con la fase di liquidazione; di ciò il liquidatore dovrà rendere conto.

In ogni caso, il liquidatore ha il potere di compiere tutte le operazioni e gli atti necessari per la liquidazione, a prescindere dalla volontà dei soci, i quali conservano soltanto il diritto al controllo ed al rendiconto.
Si rammenti, infine, che l’art. 2275 del c.c. ammette la revoca del liquidatore per volontà di tutti i soci.