Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10555 del 2 agosto 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la cancellazione dal registro delle imprese non produce l'estinzione della societą fino a quando non siano liquidati tutti i rapporti derivati dall'attivitą sociale ad essa connessi, la legittimazione ad impugnare con l'appello la sentenza emessa nei confronti della societą, in liquidazione, compete ai liquidatori ai quali spetta la rappresentanza, anche in giudizio, dell'ente.

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