Il compito attribuito ai 
liquidatori si sostanzia nella
 conversione del patrimonio sociale in denaro e nella successiva 
soddisfazione dei crediti vantati dai terzi nei confronti della società. A tal fine i liquidatori potranno e dovranno compiere qualsiasi atto che sia funzionale alla 
conservazione del valore del patrimonio e alla sua successiva 
conversione in denaro, potendo procedere anche alla 
vendita in blocco dei beni sociali o a
transigerecontroversie pendenti.
I liquidatori non possono al contrario decidere in merito a “nuove operazioni” di natura imprenditoriale che non siano strumentali ad un ordinato esaurimento del procedimento di liquidazione (v. art. 
2279).
Ad ogni modo, la valutazione in merito alla necessità del singolo atto è lasciata al singolo liquidatore, il quale risponde nei confronti dei soci solo in caso di attività colpose o dolose.
Un altro potere strettamente connesso a quello gestorio proprio degli amministratori è quello di 
rappresentanza sostanziale e 
processuale.