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Sezione III - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Del trasporto di cose

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
709 Per il trasporto di cose si è considerato documento probatorio del contratto non solo la lettera di vettura, ma anche la ricevuta di carico, già entrata largamente nell'uso dei trasporti automobilistici; si e ammesso che pure la ricevuta di carico, come il duplicato della lettera di vettura, può essere rilasciata all'ordine (art. 1684 del c.c.). La posizione del destinatario è quella di un terzo beneficiario del contratto. Il suo diritto sorge e trae misura dal contratto, ma si perfeziona solo con la richiesta della riconsegna, al momento in cui le cose siano arrivate a destinazione o sia scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare; esso è subordinato nel suo esercizio al pagamento dei crediti dal vettore e degli assegni di cui sono gravate le cose trasportate (art. 1689 del c.c.). Consegue da ciò che, in caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto del destinatario di ricevere le cose trasportate o di controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna, il diritto di disposizione sulle cose spetta sempre al mittente, a cui il vettore deve chiedere istruzioni (art. 1690 del c.c.). Vero è che a queste norme la legislazione ferroviaria deroga parzialmente; ma la disciplina formalistica dello svincolo, dettata dalle particolari esigenze dei trasporti ferroviari, non poteva essere generalizzata. Nel sistema del codice quindi, l'obbligo del destinatario al pagamento dei crediti del vettore è in conditione per l'esercizio del diritto del destinatario alla riconsegna, e in obligatione solo dal momento in cui il destinatario abbia effettivamente ricevuto le cose trasportate (art. 1692 del c.c.).