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Articolo 1701 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Diritto di accertamento dei vettori successivi

Dispositivo dell'art. 1701 Codice Civile

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare(1) nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura [1693].

Note

(1) Se un vettore non chiede al precedente di fare la dichiarazione, quello successivo, se ha interesse a far accertare lo stato delle cose, può agire con il procedimento di istruzione preventiva (1697 c.c.; 696 c.p.c.).

Ratio Legis

Con la dichiarazione prevista dalla norma il legislatore vuole che il vettore crei un documento che possa agevolare la prova relativa al momento di determinazione del danno alle cose.

Spiegazione dell'art. 1701 Codice Civile

Prova dello stato della merce

In relazione alla responsabilità di ciascun vettore successivo per l'intero trasporto nei trasporti cumulativi, l'art. 1701 facilita la prova circa lo stato delle cose trasportate nel passaggio dall'uno all'altro dei vettori successivi, conferendo ad ogni vettore successivo il diritto di far accertare tale stato nella lettera di vettura o in altro atto separato.
In difetto di ciò le cose si presumono ricevute da ciascun vettore in buono stato, non solo per quanto riguarda i vizi apparenti di imballaggio (articolo 1693), ma anche per quanto riguarda l'integrità qualitativa e quantitativa delle cose stesse.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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