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Articolo 1684 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Lettera di vettura e ricevuta di carico

Dispositivo dell'art. 1684 Codice Civile

Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.

Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni(1).

Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola «all'ordine» [1691, 1996].

Note

(1) La lettera di vettura e la ricevuta di carico sono documenti la cui funzione principale è provare l'esistenza del contratto. Se vengono rilasciati con la clausola "all'ordine" costituiscono anche titoli di credito e si applica loro la relativa disciplina (1992 ss. c.c.); in particolare, si tratta di titoli di credito che non incorporano un diritto di credito in senso patrimoniale ma il diritto alla consegna delle merci indicate e, pertanto, si definiscono titoli rappresentativi (1996 c.c.).

Ratio Legis

La norma è volta, da un lato, a garantire la sicurezza dei traffici giuridici e, dall'altro, a favorirli poichè la circolazione di documenti "all'ordine" consente la circolazione dei diritti sui beni cui i documenti stessi si riferiscono (1992 ss. c.c.).

Spiegazione dell'art. 1684 Codice Civile

Lettera di vettura

Secondo una consolidata pratica commerciale, il vettore al momento di ricevere in consegna la merce da trasportare suole farsi rilasciare dal mittente una lettera di accompagnamento del carico da rilasciare al destinatario, in modo da consentire a questo di identificare la provenienza della merce, la sua qualità e quantità. Richiedendo il mittente un duplicato della lettera di vettura con la firma del vettore questo duplicato può tenere il posto della ricevuta di carico, quando il mittente non preferisca avere come ricevuta del carico un documento separato, sul tipo della polizza di carico marittima.

Il codice di commercio (articoli 389, 390, 392) aveva codificato l'uso della lettera di vettura anche con funzione di ricevuta di carico, non invece quello della ricevuta di carico, come documento autonomo (prevista invece dal codice di commercio germanico). Nello stesso senso si è sviluppata la legislazione ferroviaria, la quale anzi ha fatto della lettera di vettura un elemento formale del contratto di trasporto. Nella nuova prassi dei trasporti automobilistici di merci, però, la ricevuta di carico ha riacquistato modernità, essendo preferita per la sua semplicità al meccanismo della lettera di vettura e del suo duplicato. Il codice civile del '42 si è adeguato alla nuova situazione di cose prevedendo tra i documenti tipici del contratto di trasporto sia la lettera di vettura, sia la ricevuta di carico.

La disciplina della lettera di vettura è sostanzialmente conforme a quella data dal codice di commercio. La lettera di vettura non è un documento probatorio necessario del contratto, ma il suo rilascio è obbligatorio per il mittente se richiesto dal vettore, e il rilascio del duplicato è obbligatorio per il vettore se richiesto dal mittente. Secondo le nuove disposizioni in tema di prova testimoniale, in difetto di lettera di vettura non è esclusa la prova testimoniale, nei limiti in cui il nuovo codice la ammette, ma, se la lettera di vettura è rilasciata, la prova testimoniale è limitata a norma dell'art. 2725.
Ciò vale non solo nei rapporti tra il vettore e il mittente, ma anche nei rapporti tra il vettore e il destinatario, terzo beneficiario del contratto.


Duplicato della lettera di vettura e ricevuta di carico

Il duplicato della lettera di vettura sottoscritto dal vettore, e in sua sostituzione la ricevuta di carico, che ha eguale contenuto, è essenzialmente il documento probatorio dell'avvenuta consegna delle cose al vettore e dell'obbligo assunto dal vettore di riconsegnarle a destinazione.

Ma il legislatore del 1942 ha conferito al duplicato della lettera di vettura (e alla ricevuta di carico) anche un'altra importante funzione in conformità di quanto già disponeva la legge ferroviaria, subordinando alla esibizione di tale documento, quando sia rilasciato, la legittimazione del mittente a disporre delle cose durante il viaggio e imponendo che le nuove disposizioni date dal mittente al vettore siano annotate sul documento stesso (art. 1685). Con ciò la legge intende proteggere il destinatario, che abbia negoziato la merce col mittente, e in relazione a ciò abbia ricevuto il duplicato della lettera di vettura (o la ricevuta di carico), contro il pericolo che il mittente negozi successivamente con altri la stessa merce, mutandone destinazione. Ciò non significa che il diritto di disporre della merce passi al destinatario, in possesso del duplicato o della ricevuta di carico, prima che la merce sia arrivata a destinazione o sia scaduto il termine in cui sarebbe dovuta arrivare (art. 1689); ma l'esercizio di tale diritto di disposizione resta precluso al mittente, dal momento che egli abbia trasferito il documento al destinatario.

Infine il codice offre il mezzo di adoperare il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico come strumenti di circolazione delle merci durante il viaggio, in quanto ammette che tali documenti possono assumere la funzione di titoli rappresentativi della merce viaggiante con la clausola « all'ordine ». In questo caso i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore (diritto di disponibilità durante il viaggio, diritto alla riconsegna a destinazione) non spettano più né al mittente come tale, né al destinatario come tale, ma spettano solo al legittimo possessore del titolo, secondo il tenore del titolo, e si trasmettono attraverso il trasferimento del titolo mediante girata (art. 1691), secondo le norme generali dei titoli rappresentativi delle merci all'ordine (art. 1996), però senza garanzia del girante (art. 2012).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1684 Codice Civile

Cass. civ. n. 14089/2014

Lo spedizioniere acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 cod. civ. ove assuma una unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo. L'accertamento di tale rapporto si risolve in una indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, che non può essere soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, la quale è titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, ma non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.

Cass. civ. n. 28282/2011

In tema di trasporto di cose, elemento caratteristico ed esclusivo della disciplina della conclusione del contratto è la lettera di vettura, cioè il documento che, ai sensi degli artt. 1683 e 1684 c.c., il mittente deve rilasciare e sottoscrivere su richiesta del vettore, il quale, a sua volta, deve rilasciare e sottoscrivere al mittente un duplicato, contenente l'indicazione "del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto". Pertanto, pur trattandosi di un contratto a forma libera, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo, una volta emessa la lettera di vettura, essa documenta l'esistenza ed il contenuto del contratto ed individua il mittente ed il vettore.

Cass. civ. n. 7217/1991

In tema di trasporto di cose, ed al fine di stabilire se il mittente abbia o meno agito in rappresentanza di altri, le risultanze della lettera di vettura non sono vincolanti, e possono essere chiarite (od anche superate) attraverso ulteriori documenti e prove, incluse quelle testimoniali, considerato che detta lettera non è essenziale alla formazione del contratto, né è necessaria per la dimostrazione del contratto medesimo.

Cass. civ. n. 9993/1990

Il contratto di trasporto, a differenza del contratto di spedizione che è una sottospecie del mandato, avente quale causa specifica l'organizzazione da parte dello spedizioniere di una serie di operazioni finalizzate al trasporto, è caratterizzato dal compimento dell'opus perfectum del trasferimento «di persone o cose da un luogo ad un altro» a carico di un soggetto determinato. Elemento caratteristico ne è la «lettera di vettura» — cioè il documento che il mittente deve rilasciare su richiesta del vettore, contenente l'indicazione del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per perseguire il trasporto la cui esistenza è elemento significativo per ritenere concluso un contratto di trasporto, il quale non può essere escluso solo per il fatto che il vettore originario si sia servito di un subvettore.

Cass. civ. n. 998/1971

La ricevuta di carico quando non è all'ordine, è un semplice documento probatorio della consegna della merce al vettore; anche il delivery order è un documento probatorio, ma esso è predisposto unicamente al fine di agevolare l'enunciazione della prestazione, apprestando un mezzo di prova di particolare efficacia per l'individuazione della persona del creditore. Attesa la diversa funzione dei due documenti non si può estendere la disciplina della ricevuta di carico sancita dal c.c. al delivery order.

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