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Articolo 1698 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Estinzione dell'azione nei confronti del vettore

Dispositivo dell'art. 1698 Codice Civile

Il ricevimento(1) senza riserve(2) delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore [1689 comma 2] estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore(3). Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento [182 disp. att.].

Note

(1) Deve trattarsi del ricevimento di tutta la merce anche se frazionata in più tempi.
(2) Il destinatario deve comunicare in modo preciso al vettore tali riserve.
(3) In tali casi il destinatario conserva la possibilità di agire anche se ha accettato senza riserva.

Ratio Legis

Il destinatario delle cose ha l'onere di far valere nell'immediato gli eventuali vizi delle cose al fine di evitare che sorgano vertenze dopo molto tempo quando l'accertamento dei vizi sarebbe più difficile.

Spiegazione dell'art. 1698 Codice Civile

Decadenza

Le norme date dal codice sulla responsabilità del vettore si concludono con una norma di decadenza dei diritti contro il vettore, ove il destinatario riceva in consegna le cose senza fare riserve e paghi il porto, se questo non è stato pagato anticipatamente dal mittente.
La norma risponde allo scopo pratico di ridurre le liti, e giuridicamente riposa sulla presunzione che col ricevimento del carico e col pagamento del porto il destinatario riconosca l'esatto adempimento del contratto da parte del vettore, presunzione che può cadere solo di fronte a una dichiarazione di riserva del destinatario. La legge si accontenta di una riserva unilaterale, purché comunicata al vettore contestualmente alla riconsegna, indipendentemente da ogni espressa accettazione da parte del vettore.

La presunzione di riconoscimento dell'esatto adempimento del trasporto — con la decadenza dei diritti verso il vettore — va esclusa solo per gli inadempimenti derivanti da dolo e da colpa grave del vettore, nonché per i casi di perdita parziale o di avaria non riconoscibile al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunciato al vettore (in qualunque forma, anche senza richiesta di accertamento giudiziale) appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.
Clausole convenzionali di decadenza più restrittive dovrebbero ritenersi nulle in base al principio dell'art. 2965.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

710 Quanto alla responsabilità del vettore si è ritenuto di far regolare dai principii generali la liquidazione del danno dipendente da ritardo; per quel che concerne la perdita e l'avaria delle cose trasportate, pur tenendo fermi in linea generale i tradizionali principii dell'art. 400 cod. comm. che si ricollegano al receptum (art. 1693 del c.c.), si è ammessa la validità delle clausole che stabiliscono presunzioni di fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto (trasporti speciali), dipendono dal caso fortuito (art. 1694 del c.c.). Per quanto concerne la decadenza dalle azioni contro il vettore, per effetto del ricevimento senza riserva delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore, si è escluso che la decadenza colpisca le azioni di responsabilità derivanti da dolo o colpa grave del vettore (art. 1698 del c.c., secondo comma). Il ricevimento con riserva è implicito nell'accertamento dell'avaria mediante verifica (art. 1697 del c.c.); ed è ovvio che la decadenza non colpisce le azioni di natura legale connesse al trasporto (azioni di ripetizione di indebito).

Massime relative all'art. 1698 Codice Civile

Cass. civ. n. 7463/1990

In tema di contratto di trasporto, l'art. 1698 cod. civ., ai sensi del quale il ricevimento senza riserve delle cose trasportate con il pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore, non indica il modo con il quale il destinatario debba formulare la riserva, cosicché l'onere relativo può ritenersi adempiuto in qualsiasi forma idonea a rendere edotto il vettore dell'esistenza della riserva e del contenuto della stessa.

Cass. civ. n. 4832/1979

L'accertamento della sussistenza o meno della colpa grave del vettore, agli effetti dell'art. 1698 c.c., costituisce indagine di fatto demandata al giudice del merito e, se correttamente motivata, e insindacabile in sede di legittimità. 

Cass. civ. n. 3983/1975

L'estinzione delle azioni derivanti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore, ai sensi dell'art. 1698 c.c., è subordinata al verificarsi di tre presupposti: a) la riconsegna completa delle cose trasportate al destinatario nel luogo di destinazione; b) il ricevimento delle cose trasportate da parte del destinatario senza riserve; c) il pagamento di quanto dovuto al vettore. In particolare, il pagamento del prezzo deve essere totale, cioè deve essere pagato il prezzo pattuito per l'intero percorso, senza che possa distinguersi, ove ciò sia stato pattuito, tra parte del prezzo a carico del mittente per un tratto del percorso e parte del prezzo a carico del destinatario per il restante tratto del percorso, attribuendo rilevanza, al fine dell'estinzione delle azioni nei confronti del vettore, soltanto al pagamento della parte del prezzo a carico del destinatario.

Cass. civ. n. 4009/1974

Nonostante il ricevimento della merce senza riserve, l'azione derivante dal contratto di trasporto per la perdita parziale non facilmente riconoscibile non è preclusa, purché il danno sia stato denunciato non oltre otto giorni dal ricevimento.

Cass. civ. n. 3615/1972

L'art. 1698 c.c. secondo il quale i diritti nascenti dal contratto di trasporto di trasferiscono dal mittente al destinatario, dopo l'arrivo o il mancato arrivo della merce a destinazione, non trova applicazione allorché il mittente e il destinatario siano la stessa persona.

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