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Articolo 1690 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Impedimenti alla riconsegna

Dispositivo dell'art. 1690 Codice Civile

Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate(1), il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente(2) e si applicano le disposizioni dell'articolo 1686.

Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell'articolo 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'articolo 1515 per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita [83 disp. att.].

Note

(1) L'impedimento deve dipendere dal destinatario e non dal vettore stesso.
(2) La violazione di tale dovere comporta l'obbligo per il vettore di risarcire i danni (1223 c.c.) al mittente.

Ratio Legis

Poichè il terzo acquista il diritto quando chiede la consegna della merce (1689 c.c.), fino a tale momento il potere di disposizione su di essa spetta ancora al mittente.

Spiegazione dell'art. 1690 Codice Civile

Impedimenti alla riconsegna

Nel considerare le particolari situazioni che possono verificarsi nella fase della riconsegna occorre distinguere quelle che si riferiscono al perfezionamento del diritto del destinatario e quelle che si riferiscono all'esercizio di tale diritto, cioè all'esecuzione della riconsegna.

Sotto il primo aspetto occorre considerare le seguenti particolari situazioni: a) irreperibilità del destinatario, b) rifiuto o ritardo del destinatario di ricevere le cose trasportate, c) controversia tra più destinatari, d) controversie circa il diritto del destinatario alla riconsegna. L'irreperibilità del destinatario (anche per incertezza del nome) impedisce che il vettore possa avvisare il destinatario dell'arrivo delle cose e quindi può porre il destinatario, che non sia altrimenti informato dell'arrivo delle cose, nella condizione di non poter chiedere la riconsegna. Nessun dubbio che in questo caso, se il destinatario non si fa spontaneamente vivo, il mittente conserva inalterato il suo diritto di dare al vettore le disposizioni del caso. In proposito l'art. 1690 interviene solo per fare obbligo al vettore di chiedere immediatamente istruzioni al mittente e, ove sia necessario, autorizza il vettore a depositare la cosa presso un terzo, nell'interesse del mittente, salvo la facoltà di venderla, ove si tratti di cose soggette a rapido deperimento, a norma dell'art. 1686. Lo stesso dicasi per i casi di rifiuto o ritardo del destinatario di chiedere la riconsegna o di rinuncia alla richiesta di riconsegna, dopo averla fatta, che sono tutti casi esemplari di mancata adesione del destinatario al contratto. Le controversie tra più destinatari, in relazione a diversi atti di disposizioni date dal mittente, oppure a omonimie, e parimenti le controversie tra il mittente e il destinatario, in relazione al contrasto tra un atto di disposizione del mittente e la richiesta di riconsegna del destinatario, riguardano invece solo l'accertamento del diritto e come tali possono essere decise solo dal giudice. In tal caso il vettore potrà quindi bensì provvedere nell'interesse dell'avente diritto al deposito o alla vendita della cosa a norma degli articoli 1514, 1515, ma indipendentemente delle istruzioni del mittente, perché questi non può pregiudicare con le sue istruzioni la posizione dell'avente diritto.

Sotto il secondo aspetto occorre considerare le seguenti particolari ipotesi: a) controversie sulle somme dovute dal destinatario all'atto della riconsegna, b) ritardo nel ritiro delle cose trasportate, c) controversia circa l'esecuzione della riconsegna. Per la prima ipotesi, l'articolo 1689 si limita a porre una norma cautelare, secondo cui il destinatario, depositando la differenza contestata presso un istituto di credito, può ugualmente pretendere la riconsegna. I casi di ritardo nel ritiro delle cose o di controversia intorno all'esecuzione della riconsegna sono invece considerati nell'art. 1690 come impedimenti che autorizzano il vettore ad adottare le opportune norme cautelari, ma che non possono spostare il diritto di disponibilità già acquisito dal destinatario. Comunque, anche se tali atti potessero implicare una rinuncia del destinatario a favore del mittente, non potrebbe mai esserne giudice il vettore, il quale deve provvedere alla custodia o alla vendita delle cose per conto dell'avente diritto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1690 Codice Civile

Cass. civ. n. 4195/2010

La "messa a disposizione", quale obbligazione accessoria e funzionale all'esecuzione del contratto di trasporto prevista dall'art. 1687 c.c., consiste nello scaricare a terra, dal mezzo adibito a trasporto e nel luogo fissato per la riconsegna, la merce trasportata onde consentirne l'apprensione materiale al ricevente. Ne consegue che, quando non sia possibile effettuare la consegna delle cose al momento del loro arrivo a destinazione per fatto imputabile al destinatario, il vettore ha l'onere, per liberarsi dal suo persistente obbligo di conservare e custodire la merce, di chiedere istruzioni al mittente, ai sensi dell'art. 1690, primo comma, c.c. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso della ditta autotrasportarice che, eseguito il trasporto fino a destinazione, aveva lasciato la merce nei timor chi di cui la stessa aveva l'esclusiva disponibilità, merce che era stata trafugata da ignoti nell'area di parcheggio, prima che venisse scaricata nel luogo indicato dal destinatario, con la conseguenza che, fino al compimento di tale prestazione, essa si sarebbe dovuta considerare rimasta ancora nella sfera di detenzione e, perciò, di sorveglianza dello stesso vettore).

Cass. civ. n. 9629/2003

In un contratto di trasporto marittimo di merci, qualora venga pattuito che la consegna deve essere effettuata dal vettore solo dietro esibizione e riconsegna della polizza di carico, se la legge del luogo di arrivo prevede il necessario affidamento della merce da consegnare ad un organismo pubblico o ad un'impresa di sbarco, non può ritenersi che l'inadempimento dell'obbligo di richiedere la presentazione della polizza di carico possa ritenersi incolpevole, perché il vettore avrebbe dovuto richiedere istruzioni al caricatore, ex art. 1690 c.c., richiamato dall'art. 450 c.n., salva la sua facoltà di provvedere al deposito delle merci, o di restituirle al caricatore qualora la prestazione, così come pattuita e richiesta, fosse oggettivamente impossibile.

Cass. civ. n. 4567/1985

In tema di trasporto di cose, il vettore che, dinanzi al rifiuto del destinatario della riconsegna delle cose trasportate, ometta — pur avendone la possibilità — di informare immediatamente il mittente e di chiedere le opportune istruzioni, lasciando trascorrere un considerevole lasso di tempo prima di adempiere a tale incombente, è tenuto a rispondere delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli subite dal mittente.

Cass. civ. n. 1174/1976

La vendita «in danno» della merce trasportata, fatta eseguire dal vettore marittimo per il soddisfacimento del nolo, in caso di ingiustificato mancato ritiro della merce stessa, è illegittima, e comporta l'obbligo del vettore stesso al risarcimento del danno, ove non sia stata preceduta dall'avviso agli interessati del tempo e del luogo dell'esecuzione; avviso espressamente previsto dagli artt. 1690 c.c. e 450 c.c., entrambi richiamanti l'art. 1515 c.c., e necessario anche nel caso in cui il vettore abbia già dato notizia dell'arrivo del carico. Detto danno non può essere preteso dal destinatario (nella specie, quale portatore della polizza di carico, in base al cosiddetto valore cif della merce (costo di origine, più costo dell'assicurazione e del nolo), maggiorato del presumibile guadagno ricavabile con la rivendita a terzi, in quanto tale valore non necessariamente coincide con il valore corrente, ma deve essere fissato in base a quest'ultimo, come desumibile dal ricavato della vendita in danno (detratto il nolo che non sia stato altrimenti accollato), salvo che il danneggiato dimostri la sua inferiorità al prezzo corrente.

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