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Articolo 1685 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Diritti del mittente

Dispositivo dell'art. 1685 Codice Civile

Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine [1671, 1734, 1738, 2227, 2237](1).

Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.

Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.

Note

(1) Si discute entro quali limiti può essere esercitato il diritto in questione, ad esempio se il diverso destinatario debba essere comunque situato lungo il percorso inizialmente previsto.

Ratio Legis

Il legislatore attribuisce al mittente un diritto di ripensamento (o c.d. diritto di contrordine), configurabile quale diritto di recesso ex lege (1373 c.c.), ma stabilisce anche che il suo esercizio non deve pregiudicare le ragioni del vettore.

Spiegazione dell'art. 1685 Codice Civile

Diritto di contrordine

Non sono richieste particolari forme o condizioni per l'esercizio del diritto di contrordine. Solo per il caso che sia stato rilasciato il duplicato della lettera di vettura, o la ricevuta di carico, le variazioni devono essere annotate sul documento, esibito dal mittente e sottoscritte dal vettore, con l'effetto di limitare in materia la prova testimoniale (art. 2725).
L'ultimo comma dell'art. 1685 coordina il diritto di disposizione del mittente col diritto del destinatario alla riconsegna, previsto dall'art. 1689, statuendo che il diritto del primo cessa nello stesso momento in cui sorge il diritto del secondo. Naturalmente se è stato rilasciato dal vettore un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico « all'ordine », il diritto di disposizione spetta al legittimo possessore del documento, come tale, a norma dell'art. 1691.


Diritti sulle cose viaggianti estranei al contratto di trasporto

La disciplina del diritto di contrordine serve esclusivamente gli scopi dell'operazione di trasporto. Gli altri rapporti intercorrenti tra mittente e destinatario (vendita, commissione, ecc.), seguono la loro sorte secondo il diritto comune. Solo dove per l'esercizio di un diritto si richiede il possesso della cosa (es. privilegio per i crediti del mandatario verso il mandante, art. 2761), tale diritto non potrà essere fatto valere sulle cose viaggianti se non da colui che abbia, a norma dell'articolo 1685 o dell'art. 1691, il diritto di disponibilità sulle cose stesse (possesso mediato attraverso il vettore detentore immediato).

Per analoghe ragioni il diritto di disponibilità sulle cose viaggianti spettante al mittente o al destinatario, secondo la legge del trasporto, non impedisce che i terzi — aventi un diritto reale sulle cose oppure i creditori del proprietario delle cose stesse — possano fare valere i loro diritti secondo il diritto comune. In tale caso il vettore, terzo detentore delle cose, dovrà subire gli atti esecutivi o cautelari esperiti dagli aventi diritto sulle cose viaggianti, salvo il suo diritto agli eventuali danni verso il mittente o il destinatario avente di fronte a lui la disponibilità delle cose stesse.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1685 Codice Civile

Cass. civ. n. 702/2018

Nel trasporto di cose, il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di avere indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione; spetta invece al vettore, onerato della prova del fatto impeditivo della pretesa risarcitoria, dimostrare che il mittente ha già percepito dal destinatario il prezzo della merce andata perduta o che il destinatario gliene ha chiesto la restituzione.

Cass. civ. n. 931/1995

In tema di contratto di trasporto di cose, l'esercizio del diritto di «contrordine» del mittente (art. 1685 c.c.), che non è soggetto ad una forma determinata, non richiede il consenso da parte di chi effettua la consegna, né il suo concorso nella formazione del nuovo documento di trasporto.

Cass. civ. n. 3054/1979

Nel contratto di trasporto di cose il mittente ha diritto di modificare, nel corso dell'esecuzione del contratto, le disposizioni già impartite al vettore in ordine alle modalità di pagamento da parte del destinatario dei crediti da cui è gravata la cosa trasportata. (Nella specie, pagamento per contanti o con assegno circolare invece dell'autorizzata accettazione di assegni di conto corrente).

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