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Articolo 1695 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Calo naturale

Dispositivo dell'art. 1695 Codice Civile

Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale(1), a meno che il mittente o il destinatario(2) provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata.

Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.

Note

(1) Si presume (2727 c.c.), cioè, un calo naturale che non viene sopportato dal vettore.
(2) In ogni caso il vettore può dimostrare, a sua volta, che nemmeno il calo oltre il naturale dipende da sua colpa.

Ratio Legis

Anche tale norma (v. 1694 c.c.) è volta ad attenuare la responsabilità che la legge fa gravare sul vettore (v. 1693 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1695 Codice Civile

Calo naturale

Nei trasporti di cose soggette a calo naturale l'abrogato codice di commercio (art. 404) si limitava a riconoscere la validità dei patti che pongono una presunzione di irresponsabilità del vettore per gli ammanchi sino alla concorrenza del calo naturale, salvo prova contraria circa la causa dell'ammanco. Il codice in vigore conferisce a tale presunzione carattere legale. Naturalmente la presunzione è iuris tantum e sposta a carico del mittente o destinatario l'onere di provare che l'ammanco abbia avuto causa diversa. In ogni caso il computo del calo naturale va fatto separatamente per ogni collo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1695 Codice Civile

Cass. civ. n. 702/2018

Nel trasporto di cose, il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di avere indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione; spetta invece al vettore, onerato della prova del fatto impeditivo della pretesa risarcitoria, dimostrare che il mittente ha giā percepito dal destinatario il prezzo della merce andata perduta o che il destinatario gliene ha chiesto la restituzione.

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