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Articolo 1692 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Responsabilità del vettore nei confronti del mittente

Dispositivo dell'art. 1692 Codice Civile

Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo(1) e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario [2951].

Note

(1) Il danno così determinato può essere maggiore se il mittente ne da prova. A sua volta, il vettore può dimostrare che il mittente non ha, in realtà, subito alcun danno.

Ratio Legis

La norma si giustifica in quanto il vettore agisce nelle vesti di mandatario del mittente (1710 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1692 Codice Civile

Crediti del vettore

L'art. 1692 regola l'ipotesi che il vettore esegua la riconsegna delle cose al destinatario senza riscuotere i propri crediti derivanti dal contratto di trasporto (porto assegnato, spese accessorie, spese anticipate ed eventuali, dovute dal mittente o dal destinatario) o senza riscuotere i crediti del mittente verso il destinatario della cui riscossione il vettore abbia assunto l'obbligo verso il mittente (assegni di valore) o senza esigere il deposito delle differenze contestate presso un istituto di credito a norma dell'articolo 1689 cpv.

Circa i crediti del vettore si tratta di crediti verso il mittente, con pagamento delegato dal mittente al destinatario. Per tali crediti il destinatario è solo autorizzato, non obbligato al pagamento; ma a tale pagamento è però condizionato l'esercizio dei suoi diritti nascenti dal contratto di trasporto. In difetto di pagamento la legge accorda al vettore non solo la facoltà di rifiutare sia al mittente, sia al destinatario, la riconsegna, secondo i principi generali dell'exceptio inadimpleti contractus (art. 1460), ma altresì il diritto di ritenzione sulle cose trasportate, di fronte a chiunque, con privilegio sul mezzo a norma dell'art. 2761.

La riconsegna delle cose al destinatario, solo verso pagamento dei crediti di trasporto da parte del destinatario è però anche un obbligo del vettore verso il mittente. È logico quindi che se il vettore viene meno a quest'obbligo egli risponda dei danni e perda la sua azione di rivalsa verso il mittente, che non è azione di regresso, ma azione diretta contro il debitore.


Crediti del mittente

Circa gli assegni gravanti la cosa a favore del mittente, il vettore si trova nella posizione di un mandatario obbligato verso il mittente a un'operazione di riscossione contestuale alla riconsegna. Anche in questo caso è ovvio che se il vettore non adempie il mandato, deve rispondere dei danni verso il mittente, e cioè deve pagare in proprio gli assegni dovuti al mittente. In proposito è appena il caso di osservare che, trattandosi di un mandato accessorio al trasporto, il rapporto è regolato dalla norma speciale del trasporto anche agli effetti della prescrizione (art. 2951).


Accollo del destinatario

L'art. 1692 fa però salva in ogni caso l'azione contro il destinatario. Quest'azione però in tanto esiste in quanto il destinatario espressamente o tacitamente abbia assunto — mediante accollo — gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto, sia per le somme dovute al vettore, sia per quelle dovute al mittente. Questo accollo non risulta dalla semplice richiesta della riconsegna a norma dell'art. 1689, la quale è una semplice dichiarazione unilaterale di adesione al contratto, alle condizioni in esso stabilite, ma non tale da trasformare queste condizioni in obbligazioni del destinatario. In questo senso la richiesta di riconsegna è rinunciabile dal destinatario, con effetto di far risorgere il diritto di disposizione del mittente (art. 1690).

L'accollo delle obbligazioni nascenti dal contratto trasporto è invece certamente implicito nell'effettivo esercizio dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, e cioè nell'atto dell'effettivo ricevimento delle cose.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1692 Codice Civile

Cass. civ. n. 13374/2018

In tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 11744/2018

Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo.

La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, relativa ad un contratto di trasporto di cose, la S.C. ha ritenuto che l'eccezione ex art. 1692 c.c., sollevata per la prima volta in sede di gravame dal mittente per contestare la titolarità passiva dell'obbligazione relativa al costo del servizio svolto dal vettore, costituisse una mera difesa, in quanto tale non preclusa neppure in appello e rilevabile anche d'ufficio, non implicando un ulteriore accertamento di fatto - ossia quello della differenza tra la persona del mittente e quella del destinatario del trasporto presupposta dalla norma - atteso che nella specie quest'ultimo profilo risultava inequivocabilmente ammesso dalla controparte, laddove aveva qualificato il rapporto come contratto a favore di terzo).

Cass. civ. n. 19225/2013

Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo.

Cass. civ. n. 18512/2006

Lo spedizioniere che, in violazione dell'incarico ricevuto dal mandante, non cura che la consegna delle merci al destinatario avvenga previo rilascio di documentazione attestante il pagamento della merce stessa, è responsabile nei confronti del mandante nel caso di mancato pagamento, incombendo su quest'ultimo l'onere di dimostrare che lo spedizioniere non si è attenuto alle istruzioni ricevute e sullo spedizioniere l'onere di provare che il mandante ha incassato dal destinatario il prezzo della merce. (Rigetta, App. Firenze, 2 Agosto 2001).

Cass. civ. n. 12125/2003

Qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla cosiddetta clausola di assegno, per la quale incaricato di riscuotere il prezzo della merce è il vettore, detta clausola non ha rilevanza autonoma ma inerisce al contratto medesimo, con la conseguenza che, ove il mittente abbia prescritto l'accettazione di un determinato tipo di assegno, il vettore che non abbia ottemperato a siffatta istruzione — costituente un'obbligazione accessoria — è responsabile, nei confronti del mittente, della mancata riscossione dell'assegno, a norma dell'art. 1692 c.c.

Cass. civ. n. 16572/2002

In materia contrattuale, qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla clausola c.d. di assegno, il vettore è obbligato ad esigere il prezzo della merce trasportata, dal destinatario cui esegue la consegna.

In materia contrattuale, qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla clausola c.d. di assegno, il vettore incaricato di riscuotere il prezzo della merce trasportata, che, secondo le istruzioni del mittente, riceva un assegno con l'attestazione di «benefondi» senza compiere alcun accertamento, (agevole o meno che esso sia), per verificare la copertura dell'assegno o la genuinità dell'attestazione non incorre in responsabilità, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'assegno o l'attestazione siano grossolanamente contraffatti, giacché in quest'ultimo caso il vettore è comunque tenuto a sospendere la riconsegna della merce e ad informare il mittente al fine di ricevere ulteriori istruzioni.

Cass. civ. n. 9294/2002

Il vettore, che consegna la merce senza attenersi alle istruzioni ricevute quanto alla riscossione degli assegni di cui essa è gravata, tiene un comportamento che impedisce o ritarda l'attuazione di un credito pecuniario del mittente e risponde verso di lui dell'importo di tali assegni; l'azione esercitata dal mittente nei confronti del vettore per ottenere il pagamento degli assegni è un'azione di condanna all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria e le conseguenze di tale inadempimento sono regolate dall'art. 1224 c.c., a norma del quale la somma dovuta è aumentata di interessi legali dal giorno della mora, mentre al creditore che ne faccia domanda spetta di allegare e provare il concreto maggior danno subito, con conseguente onere del giudice di motivare in ordine all'accertamento e all'entità del danno riconosciuto.

Cass. civ. n. 7195/2000

Quando il vettore o lo spedizioniere consegna la merce al destinatario senza uniformarsi alle istruzioni ricevute relativamente alla riscossione del prezzo, a norma dell'art. 1692 c.c. non costituisce onere del mittente che agisce contro il vettore o lo spedizioniere provare di non aver ricevuto il pagamento, essendogli sufficiente provare l'esistenza del mandato ed il suo inadempimento, senza che la suddetta norma possa essere perciò sospettata di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., giacché il vettore o lo spedizionieri convenuti in giudizio dal mittente possono sempre provare che il destinatario ha tuttavia pagato al mittente, ovvero, eventualmente, chiamare il destinatario in giudizio chiedendo l'accertamento sul fatto che egli abbia o meno pagato e proponendo, per il caso di accertamento negativo, condanna dello stesso in proprio favore, come consentito dallo stesso art. 1692 citato.

Cass. civ. n. 8935/1998

L'obbligazione accessoria che il vettore assuma nei confronti del mittente di riscuotere dal destinatario il prezzo della merce trasportata, comporta che se quegli non è stato autorizzato ad avvalersi perciò della collaborazione di terzi, non necessaria per la natura dell'incarico, deve assicurarne l'adempimento con la propria organizzazione, altrimenti è responsabile dell'operato del sostituto ai sensi dell'art. 1717 c.c.

Cass. civ. n. 6223/1991

Il vettore il quale non rifiuti la consegna delle cose oggetto del contratto di trasporto, e non provveda ad informare il mittente delle difficoltà di esazioni, nel caso in cui il destinatario non paghi i crediti derivanti dal trasporto e gli assegni da cui la cosa sia gravata, perde l'azione verso il mittente per i crediti in questione e risponde contrattualmente nei confronti del mittente stesso almeno per un importo pari agli assegni non riscossi, salvo che dia la prova che da tale sua inadempienza non sia derivato alcun danno al mittente.

Cass. civ. n. 2859/1990

Nelle ipotesi in cui il creditore-attore intenda riversare su di un terzo, legato a lui da un distinto rapporto contrattuale, la responsabilità del danno patrimoniale sofferto in dipendenza del mancato adempimento di un'obbligazione di pagamento incombente, per differente titolo, su un debitore diverso dal convenuto, mancando l'identità tra soggetto inadempiente all'obbligazione e soggetto chiamato a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli derivate nel patrimonio dell'attore dall'altrui inadempienza, l'onere probatorio a carico di questi concerne non soltanto l'esistenza dei titoli costituenti la fonte dell'obbligo del convenuto e del terzo, ma anche la duplice circostanza che dall'inesatta o mancata prestazione del convenuto sia derivata l'inadempienza del terzo al proprio obbligo di pagamento e che quest'ultima sia stata causa del danno, di cui si domanda il risarcimento. (In base a questo principio, la Corte di cassazione ha affermato che il venditore della merce che, per la consegna, dia incarico ad uno spedizioniere, che non segua le istruzioni ricevute e non faccia si che il prezzo sia esatto al momento della consegna, non può limitarsi a dedurre l'inadempimento dello spedizioniere alle istruzioni ricevute, ma deve provare la esistenza ed entità del danno derivatogliene).

Cass. civ. n. 1327/1984

In tema di responsabilità del vettore nei confronti del mittente come disciplinata dall'art. 1692 cod. civ., a differenza dei crediti propri del vettore verso il mittente, derivanti dal contratto di trasporto (nel quale il mittente stesso assume la posizione di stipulante), gli «assegni» costituiscono invece i crediti del mittente verso il destinatario, derivanti da titolo diverso dal trasporto (nella specie, da compravendita): conseguentemente il vettore che assume, con contratto accessorio a quello di trasporto, l'obbligo di esigere dal destinatario, al quale esegue la riconsegna, gli assegni di cui la cosa è gravata, acquista la figura di mandatario per la riscossione di un credito pecuniario, la cui estinzione avviene con moneta avente corso legale a norma dell'art. 1277 cod. civ., e pertanto non può ritenersi adempiente a tale sua obbligazione ove accetti dal destinatario un assegno bancario che, quale titolo di credito, non costituisce valida forma di pagamento ai fini dell'estinzione del debito.

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