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Articolo 1688 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Termine di resa

Dispositivo dell'art. 1688 Codice Civile

Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali, è determinato dalla somma di questi.

Ratio Legis

La regola si spiega in considerazione del fatto che il trasporto è una obbligazione indivisibile.

Spiegazione dell'art. 1688 Codice Civile

Termini di resa

L'articolo 1688 precisa che il termine di resa, anche quando risulti da più termini parziali, si calcola nel suo complesso: ciò in relazione alla natura tipica della prestazione del vettore, che è quella di un opus indivisibile, considerato nel suo risultato finale. Questa norma interessa soprattutto i pubblici servizi di trasporto, in cui sono stabiliti separati termini: termini normali per le operazioni di consegna, di trasporto e di resa; termini supplementari in ragione di eventi speciali o di condizioni speciali di trasporto.
Circa la sospensione dei termini di resa per causa non imputabile al vettore, il codice non contiene particolari disposizioni, rimettendosi ai principi generali sulla mora del debitore (art. 1218).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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