Consegna al vettore della cosa e dei documenti di accompagnamento
Sono considerati in quest'articolo gli atti di cooperazione dovuti dal mittente al luogo di partenza.
L'atto di cooperazione essenziale — la consegna della cosa da trasportare — non è particolarmente menzionato, ma è sottinteso, restandone rimesse le modalità alle leggi speciali, agli usi e alla convenzione. La legge precisa invece le indicazioni che il mittente deve dare al vettore all'atto della consegna, relativamente all'oggetto del trasporto (natura, peso, qualità, numero), alla sua destinazione (luogo di destinazione e nome del destinatario) e ad ogni altro elemento necessario per l'esecuzione del trasporto, nonché l'obbligo di rimettere i documenti (doganali, sanitari, fiscali ecc.), eventualmente occorrenti per l'esecuzione del trasporto.
In conformità dei principi generali (art. 1207), ogni omissione o difetto del mittente in proposito pone a suo carico il ritardo o l'impossibilita nell'esecuzione del trasporto, che ne derivi, nonché i danni che il vettore venga a sopportare (cfr. art. 391 cod. comm.).
Il codice non si occupa degli effetti della mora debendi del mittente nel pagamento del prezzo, ove questo debba essere affrancato all'atto della spedizione, né della mora debendi del vettore nel ricevere in consegna le cose da trasportare; ma per ciò valgono i principi generali (articoli 1218 segg. ; 1453 segg.).