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Articolo 1559 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 1559 Codice Civile

La somministrazione è il contratto con il quale una parte(1) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo [1561 ss.], a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative(2) di cose [1560, 1677, 74 l.f.](3).

Note

(1) Spesso il somministrante è un imprenditore (2082 c.c.), come nel caso di fornitura di gas, o servizi elettrici; tuttavia, può anche trattarsi di commercianti al dettaglio, ad esempio nel caso di un fruttivendolo che rifornisce costantemente un albergo.
(2) La prestazione è periodica se tra le singole consegne del bene intercorre un lasso di tempo, come nel caso dell'azienda agricola che fa consegne periodiche ad un ristorante; è continuativa se manca il lasso di tempo e la fornitura è costante, ciò che accade, ad esempio, nella fornitura dell'energia elettrica.
(3) La somministrazione configura un'ipotesi tipica di contratto di durata (v. 1458 c.c.). Si tratta di un contratto consensuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.), naturalmente oneroso. Essa condivide con la vendita (1470 c.c.) l'oggetto, consistente in un dare, ma se ne distingue per la pluralità di prestazioni, così come, specificamente, nel caso di vendita a consegne ripartite (in cui l'unica prestazione è frazionata nel tempo). La prestazione di dare, inoltre, distingue la somministrazione dall'appalto (1655 c.c.). La somministrazione delle cose può essere fatta per il loro semplice uso, nel qual caso se ne acquista il solo godimento con l'obbligo di restituirle, ovvero per il loro consumo, nel qual caso il somministrato, divenuto proprietario, deve corrispondere un prezzo.

Ratio Legis

La fattispecie soddisfa le esigenze di entrambe le parti: di chi riceve la fornitura, a non rimanerne sprovvisto e a corrispondere un prezzo più basso rispetto a quello che si determinerebbe sommando singole ripetute prestazioni; quello del fornitore ad assicurarsi un introito prolungato nel tempo e a non dover ricercare continuamente la clientela. In generale, quindi, la natura continuativa del contratto favorisce i traffici giuridici.

Spiegazione dell'art. 1559 Codice Civile

Nozione

In quest'articolo si pone, ridotta veramente alla essenza, la nozione del contratto.
Contratto oneroso bilaterale, è dunque la somministrazione; nel quale alla obbligazione di una parte (somministrante) di eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose, si contrappone quella dell'altra (somministrato) di corrispondere il prezzo nella misura e nelle modalità convenute.


Prestazione di cose

Le prestazioni devono essere di cose. Si ha qui riguardo al momento ultimo, già di esecuzione contrattuale, in cui la prestazione viene fornita al somministrato: nel senso che la prestazione deve consistere direttamente ed esclusivamente in una dazione di cose, da servire come tali, nella loro materialistica condizione, al somministrato. Non mai quindi in una prestazione di servigi, o in una prestazione mista, in cui alla prestazione di cose si congiunga — ad esempio per la loro messa in opera, manutenzione, impiego — un' attività di fare.
Con ciò la somministrazione si distingue appunto dall'appalto, in cui si mira al compimento di un opus, assunto a proprio rischio e con l'organizzazione complessa dei mezzi necessari dall'appaltatore, o altrimenti alla prestazione complessa di un servizio, pure assunto ed organizzato, nella preparazione e nello svolgimento, dall'appaltatore, che generalmente è una impresa. Così non si avrà somministrazione ma appalto di servizio, o altrimenti locazione di opera, nell'abbonamento con una ditta che ogni settimana mandi, ad es., un lucidatore di pavimenti, o dei pulitori che dalla strada, a mezzo di scale o con altri apparecchi, provvedano a pulire i vetri fissi esterni delle finestre.

Nella somministrazione vi è bensì, come presupposto, un'organizzazione nella quale rientrano necessariamente attività molteplici di lavoro intellettuale e manuale, onde si sostiene che è l'azienda stessa del somministrante che viene messa a disposizione, per così dire, o ad essere in funzione, del somministrato, la qual cosa non è priva di riflessi nel regolamento giuridico del rapporto. Ma tutto ciò, appartenendo alla fase preparatoria od alimentatrice del rapporto, resta estraneo alla sua obiettivazione che si concentra nei prodotti o cose che rappresentano il risultato di quella organizzazione.
D'altra parte, nella nozione di cose rientrano anche le energie naturali (art. 814), i gas, l'acqua corrente, il calore: elementi a riguardo dei quali la somministrazione assume forme usuali, dette di abbonamento, che rientrano generalmente nel tipo per consumo. Ed in tali casi il somministrante fornisce anche gli apparecchi per la messa a disposizione nell'abitazione od opificio del cliente e per la misurazione dei quantitativi consumati. Trattasi di negozi accessori, di locazione di cose, per i quali vengono corrisposti canoni, distinti che non alterano la fisionomia del rapporto principale.
Per quanto la legge non distingua, sono invece di fatto estranee alla somministrazione le cose immobili, in quanto non si prestano, evidentemente, a forme di prestazione periodica o continuativa. E parimenti devono escludersi le cose immateriali o diritti, sebbene estrinsecati in documenti (brevetti di privativa, diritti d'autore, ecc.).


Varie forme di utilizzazione

Nella generica nozione di prestazioni di cose rientrano poi quelle varie forme di utilizzazione individuative di tipi particolari e di sottotipi del rapporto. A seconda, cioè, che l'utilizzazione consista nell'appropriazione integrale immediata o nel consumo graduale, di quantità, delle cose, ovvero nel godimento locatizio od in particolari usi, si avranno somministrazioni traslative — per alienazione o per consumo — e somministrazioni di godimento (temporaneo) — per locazione o per uso —.
La legge ha voluto in questa parte apprestare uno schema generico ampiamente comprensivo, da valere per atteggiamenti funzionali diversi, pur restando fermi altri elementi veramente individuatori del rapporto secondo un tipo fondamentale uniforme.
I diversi atteggiamenti potranno determinare, tuttavia, per qualche riflesso, la possibilità di applicazione del regime particolare dei contratti ai quali sostanzialmente si adeguano, salvo gli opportuni adattamenti.
Né, infine, la varietà di cotali atteggiamenti ha da rimanere circoscritta ai tipi indicati comunemente nell'elaborazione dottrinale, trattandosi solo di un quadro esemplificativo, normale, che potrebbe subire ulteriori ramificazioni e sviluppi nel mutevole gioco degli interessi e delle tendenze della vita economica. La formula generica della legge si presta appunto a questa possibile evoluzione; purché si tratti sempre di prestazioni di cose, che si possano inquadrare nella nozione fondamentale del rapporto quale dettata nella regolamentazione.


Prestazioni periodiche e continuative

Infine deve trattarsi di prestazioni periodiche o continuative. In ciò il contratto si qualifica — nel sistema della legge — come un rapporto tipico di durata, destinato a funzionare con relativa stabilità ed uniformità per lunghi periodi o cicli.
Prestazioni periodiche, essenzialmente, nelle somministrazioni per alienazione, laddove dati quantitativi di cose, ad epoche fisse — giornaliere, settimanali, mensili, stagionali — devono essere fornite in proprietà al somministrato.
Prestazioni continuative, invece, nelle somministrazioni per consumo, o per godimento (locazione, uso), in cui le cose vengono messe a disposizione del somministrato, affinché se ne serva quotidianamente quando gli occorrano e secondo il bisogno: come per le somministrazioni di energia elettrica, gas, calore, acqua potabile, che importano appunto una conti­nuità (potenziale od effettiva) di utilizzazione.
Trattasi di un elemento essenziale del contratto, per cui esulano dal relativo regolamento giuridico le forniture di cose una tantum che si esauriscono in un' unica consegna, sebbene presupponenti ancor esse un' organizzazione preparatoria, più o meno lunga o complessa.

Le varie prestazioni poi — nelle quali la periodicità o la continuità si estrinseca — sono concepite nel rapporto in funzione organica, ricollegate cioè le une alle altre come a sviluppo armonico graduale di un rapporto unitario. Non tuttavia al punto da doversi considerare come momenti esecutivi di una prestazione unica, come tale originariamente individuata e globalmente dedotto in contratto, laddove le prestazioni, dovendosi adattare quantitativamente ed in certo senso anche qualitativamente, ai bisogni del somministrato, restano nella loro entità generalmente indefinite e relativamente autonome. Per cui la somministrazione si distingue ad es, dalla vendita a consegne nella quale l' oggettivazione è unica, prestabilita, e ripartita, sia pure a periodi fissi, è soltanto l'esecuzione. Notevoli restano tuttavia le affinità tra i due contratti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1559 Codice Civile

Cass. civ. n. 15771/2022

In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.

Cass. civ. n. 33559/2021

Il contratto di somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite perché, nel primo caso, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato (ove non sia stata determinata l'entità della somministrazione), si che ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, mentre la vendita a consegne ripartite è caratterizzata dalla unicità della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto.

Cass. civ. n. 24904/2021

In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno.

Cass. civ. n. 297/2020

In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.

Cass. civ. n. 18179/2019

Ciò che contraddistingue l'appalto dalla somministrazione è l'oggetto della prestazione, costituito nel primo caso da servizi prestati continuativamente, nel secondo da cose prodotte dal somministrante e da prestare in via continuativa, laddove, nel caso in cui l'attività di fare sia strumentale rispetto all'erogazione, la fattispecie va qualificata come somministrazione. (Nella specie, la S.C., ha escluso la possibilità di qualificare come somministrazione un contratto di installazione di un sistema informatico, avente ad oggetto anche l'obbligo di provvedere agli aggiornamenti del software ed alla manutenzione dell'hardware, con conseguente inapplicabilità dell'art. 74 l.fall., nel testo ante riforma del 2006, riguardante solo le vendite a consegne ripartite ed il contratto di somministrazione).

Cass. civ. n. 19154/2018

In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.

Cass. civ. n. 20175/2015

In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, sussiste in capo all'utente un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante, sicché il danno determinato da tale inadempimento ha natura contrattuale e si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.

Cass. civ. n. 21729/2013

La clausola di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione, in virtù del principio generale di libertà delle forme negoziali, deve avere la medesima forma prevista per il contratto cui accede e non soggiace all'operatività dell'art. 2596 c.c. che impone tale forma, "ad probationem", per il patto che limita la concorrenza.

Cass. civ. n. 15189/2011

L'accertamento compiuto dal giudice di merito circa l'esistenza di un contratto avente ad oggetto una pluralità di prestazioni ad un cliente da parte di un fornitore non può essere condizione sufficiente per configurare il contratto di somministrazione, ove non sia individuata la connessione tra le prestazioni stesse, trattandosi di un contratto ad esecuzione continuata che si caratterizza come negozio unitario pur nel ripetersi degli atti di esecuzione.

Cass. civ. n. 1469/1999

La concessione di vendita, pur presentando aspetti che, per qualche verso, l'avvicinano al contratto di somministrazione, non consente, tuttavia, di essere inquadrato in uno schema contrattuale tipico, trattandosi, invece, di un contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto-quadro o contratto-normativo, dal quale deriva l'obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale.

Cass. civ. n. 742/1980

Nel contratto di somministrazione, caratterizzato dal fatto che il somministrante è tenuto ad effettuare diverse prestazioni, tra loro connesse, ma autonome, la pluralità di dette prestazioni, richiesta dalla stessa funzione e finalità del contratto, incide sulla formazione di esso, e non già, come nel caso di vendita a consegne ripartite, sull'esecuzione. Nello stesso contratto, la clausola di esclusiva a favore del somministrante, costituendo un mezzo di lotta all'altrui concorrenza e di assicurazione di una riserva di mercato, ha un fondamento economico e giuridico diverso da quello della stessa clausola a favore del somministrato, per il quale questa costituisce soltanto un mezzo d'incremento patrimoniale.

Cass. civ. n. 3511/1977

Si verte in tema di somministrazione quando il frazionamento delle consegne è determinato dall'interesse del destinatario, per il soddisfacimento di un suo bisogno che si riproduca periodicamente, così da non poter trovare appagamento nella disponibilità delle cose in unica soluzione. Diversa è, invece l'ipotesi della vendita a consegne ripartite, in quanto, in questa figura contrattuale, il frazionamento non incide sull'oggetto, che resta sempre costituito da un'unica prestazione, ma rappresenta solo una modalità della esecuzione, collegata con l'impossibilità di effettuare la consegna in una sola volta. In questa seconda ipotesi, il contratto non è ad esecuzione periodica, come nel caso della somministrazione, ma ha per oggetto una prestazione unica, anche se frazionata.

Cass. civ. n. 4228/1976

Il contratto di vendita a consegna ripartita si distingue dal contratto di somministrazione poiché ha ad oggetto una quantità predeterminata di cose da fornirsi in più riprese. Nella somministrazione, invece, che ha la sua essenza nella durata, poiché le singole forniture corrispondono ad un bisogno reiterato e durevole del somministrando, la quantità complessiva della prestazione non è determinabile a priori prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ma diventa determinabile nel corso di detta esecuzione, in base alle finalità, previste in contratto, che le forniture debbono soddisfare restando così individuata anche la durata del contratto, che avrà termine con l'esaurimento di tale finalità.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1559 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. S. chiede
giovedì 15/02/2018 - Puglia
“Quesito.
Alla vigilia delle feste natalizie, il 22.12.2017, acquistavo un compendio come prima casa di due immobili entrambi con un’unica recinzione: uno con contratto di locazione in corso scadenza 2021 e l’altro da adibire ad abitazione come prima casa dello scrivente dove fissare la residenza.
A causa delle festività natalizie, il Notaio nei primi giorni del mese di gennaio seguente ossia gennaio del c.a., mi comunicava che il rogito notarile era stato registrato il 28.12.2017 e di passare dall’ufficio per la consegna dell’atto di acquisto registrato.
Partivo per le ferie il 3.1.2018 e rientravo il giorno 15.01. 2018, e prendevo servizio il giorno successivo presso il mio datore di lavoro.
In mia assenza, il venditore dell’immobile si recava in data 4.1.2018 presso gli Uffici dell’Acquedotto e comunicava di aver venduto il suo immobile allo scrivente di cui forniva tutti i dati: telefono, residenza, ecc.,.
Al venditore veniva fatto firmare una richiesta riassuntiva su un modello predisposto cos articolato:
TASSONOMIA DELLA RICHIESTA: Contrattualistica recesso servizio;
OGGETTO DELLA RICHIESTA: CON INVITO AL SUBENTRO A SEGUITO DI COMPRAVENDITA(Sig. S. S.).

L’inquilino in data 18.1.2018 mi comunicava che i rubinetti non erogavano l’acqua.
Il giorno successivo mi recavo presso il Gestore del Servizio per denunciare il fatto e in quella sede apprendevo che, pur a conoscenza dei dati dello scrivente e che una parte dell’immobile era affittato, senza comunicare nulla né allo scrivente, né all’inquilino, peraltro anziano, con una solerzia insolita aveva rimosso l’impianto idrico.
Lo stesso funzionario mi comunicava che per ripristinare il servizio occorreva circa 1 mese e che di fare richiesta per un nuovo impianto idrico al costo di oltre 1000 €.
Ritengo di aver acquistato l’immobile già fornito di impianto idrico, ovviamente pagato dal vecchio proprietario, altrimenti l'immobile sarebbe stato inagibile da oltre 40 anni.
Non capisco come e per qual motivo il Gestore abbia scavato per rimuovere le tubazioni dal contatore fino al confine dell’immobile: tra l’altro pur sapendo di scavare di nuovo per rimettere la stessa tubazione in quanto l’immobile era stato venduto come prima casa dall’acquirente e come tale doveva essere abitata.
Ad evitare il risarcimento danni da parte dell’inquilino al quale già avevo portato taniche di acqua per i servizi igienici e alimentari, dissi all'impiegato che avrei firmato tutto a condizione che venisse ripristinato il servizio ad horas (come ad horas era stato tolto), salvo determinazioni successive, e firmai un modulo all’uopo predisposto.
Scrissi una pec al Gestore diffidandolo a ripristinare il servizio, minacciando perfino di denunciare alla Procura e alla ASL(Ufficio Igiene Pubblica) per interruzione di un servizio necessario agli usi della vita. Ma senza riscontro.
In data odierna, ossia il 12.2.2018, il Gestore mi comunica testualmente “Il venditore dell’immobile, sig. XXX, intestatario del contratto di somministrazione idrica, ha formalizzato il recesso contrattuale per vendita immobile. Questa società, in assenza di comunicazione da parte di eventuali utilizzatori o di soggetti che dimostrino la disponibilità del bene servito dall’utenza in questione, ha proceduto alla risoluzione contrattuale con contestuale rimozione dell’impianto idrico. Le precisiamo che la cessazione del contratto è stata eseguita in data .1.2018”.
Contestualmente il Gestore mi richiede la somma di €. 1.008,62 per “rifare” l’impianto idrico, già esistente in precedenza!
Il guaio è che dalla sospensione della fornitura dell’acqua sono costretto a portare ogni due giorni taniche di acqua all’inquilino, il quale ha minacciato di lasciare l’immobile locato con richiesta di risarcimento danni.
Domando quali azioni legali posso esperire in merito, se non è legittima la sospensione di una fornitura necessaria quale quella dell’acqua.
Ossequi.”
Consulenza legale i 18/02/2018
Purtroppo non sembra possibile esperire alcuna azione giudiziaria, se non eventualmente quella finalizzata al rispetto dei tempi di attivazione previsti dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) che ha individuato livelli minimi di qualità uniformi per tutte le gestioni del servizio idrico integrato.

Ogni edificio o compendio immobiliare è dotato di un proprio contatore dell’acqua gestito dal Gestore del Servizio Idrico ed intestato ad una persona fisica o giuridica titolare delle utenze. Le singole utenze poi possono essere gestite dal altri operatori economici che si occupano più che altro della lettura dei singoli misuratori dell’unità immobiliare.
Chiaramente con il passaggio di proprietà dell’immobile, anche i contratti di fornitura e le utenze dovevano essere trasferiti al nuovo proprietario. Questo passaggio poteva avvenire tramite una volturazione del contratto, una modifica dell’intestazione del contratto senza soluzione di continuità tra dante causa ed avente causa.

La “voltura” non è nient’altro che una cessione del contratto, ragione per cui sarebbe stato necessario il consenso concorde di tutte le parti.
Il precedente proprietario, forse per non vedersi obbligato a pagare costi e spese nonostante la vendita dell’immobile, ha invece risolto il suo contratto con il Gestore relativamente a quell’immobile, avendo il pieno diritto di farlo per non continuare ad essere responsabile di un consumo non più a sé imputabile.
In questo caso né il venditore né il Gestore si sono preoccupati di invitare l'acquirente al subentro nel contratto oppure per altre cause non sono riusciti a contattarlo, motivo per il quale si è verificata la risoluzione contrattuale.

Non è poi possibile contestare le modalità attraverso le quali il Gestore effettua la risoluzione ed il distacco dalla rete, poiché evidentemente sono le uniche in grado di non consentire il consumo idrico nei casi di in cui non vi sia una titolarità dell’utenza.
Così come può ritenersi legittima la richiesta economica formulata dal Gestore per il nuovo misuratore e la nuova attivazione.

Ciò che invece appare discutibile sono i tempi di riattivazione della fornitura prospettati, che invece non devono essere superiori a 5 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, così come stabilito dall’ARERA con la Delibera 655/2015, non potendo tornare a danno del consumatore - nella fruizione di un bene essenziale qual è l’acqua - la maggior difficoltà dell’intervento di riallaccio dell’utenza a seguito delle particolari procedure di rimozione del contatore e delle tubazioni eseguite in seguito alla risoluzione contrattuale .
La Delibera in discorso non solo ha individuato i tempi massimi per la riattivazione della fornitura, ma ha anche previsto che il Gestore debba versare all’utente un indennizzo pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo.

Dunque nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standards minimi di qualità da garantire all'utenza per tutte le prestazioni e non rispetti la tempistica prevista dalla Delibera per la "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono", sarà possibile proporre un’istanza di conciliazione innanzi alla Commissione Mista Conciliativa del Gestore in questione per chiedere l’indennizzo suddetto, oppure potrà adire l’Autorità Giudiziaria affinché venga ad essere risarcito il maggior danno subìto.

Donatella F. chiede
giovedì 07/09/2017 - Emilia-Romagna
“Salve a tutti,
Ho un problema con l'apertura di un contatore del gas.
Mio marito ed io dobbiamo aprire un ristorante in affitto d'azienda.
Abbiamo fatto le volture di luce e acqua e fin qui tutto bene. Diversamente, il subentro del contatore del gas viene negato al fornitore che abbiamo scelto,...omissis..., dall'ultimo fornitore ...omissis...,che afferma di avere, per quel contatore, un contratto ancora attivo, anche se di fatto quel contatore è piombato.
Ripercorrendo un breve storico:
all'uscita dell'ultimo gestore del ristorante in questione, il titolare dei muri fa eseguire la voltura a se stesso, per non interrompere l'erogazione del gas nel periodo invernale che stava incombendo senza che qualcuno fosse interessato al locale. Tale fornitura di gas viene risolta dal titolare del locale, con relativa piombatura da parte di ...omissis..., ad aprile 2017.
Ci rivolgiamo ad altre aziende e pur verificando la disponibilità di tale contatore, continuano a negarci il subentro per motivi oscuri a cui noi sembra, non sia dato sapere.
Altra azienda contattata, ...omissis... che è anche l'ultima, (perché finito il giro si ricomincia!), la prima volta non si è degnata di contattarci nemmeno per riferire un esito negativo.
Poi abbiamo provato con ...omissis... stessa, che questa volta dice che per una scelta aziendale non eseguono subentro a partite IVA appena aperte.
Attualmente abbiamo riprovato con ...omissis... e stiamo attendendo risposta che ci hanno promesso entro 10 giorni.
Nel frattempo, mio marito ed io siamo senza lavoro, per prenderci cura del nostro progetto.
Lui ha sempre fatto il cuoco e aveva un contratto a tempo indeterminato, io ho concluso oggi il preavviso di licenziamento da un contratto a tempo indeterminato,
Abbiamo 2 figli che frequentano l'Università, concedetemi l'ansia.
Dovevamo inaugurare il 16 Settembre ma tutto rimane bloccato.
Ma come è possibile? Cosa posso fare?
Vi ringrazio e saluto cordialmente.”
Consulenza legale i 13/09/2017
Quando si richiede l’attivazione di una fornitura, sia essa di energia elettrica o gas, sono due le ipotesi che possono prospettarsi, e cioè: il subentro e la voltura.

Il sito dell'Autorità dell'energia elettrica e gas (Aeeg), nella sua sezione dedicata alle domande frequenti (cd. Atlante del consumatore di energia), offre le seguenti definizioni:
- voltura è il contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica o di gas;
- subentro, a differenza della voltura, è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore.

Tenuto conto che nel caso di specie si dice che la precedente azienda erogatrice del gas ha già provveduto alla sigillatura del misuratore, ciò presuppone una disattivazione del contatore con conseguente interruzione dell’erogazione di gas, il che induce a concludere che dovremmo essere in presenza di una ipotesi di subentro.
Ora, nel caso di subentro è chiaro che si è di fronte a due contratti differenti, e quindi non potrebbe in alcun modo giustificarsi la posizione della precedente azienda erogatrice, la quale non ha provveduto ad attivare la nuova utenza per l’esistenza di una posizione contrattuale ancora attiva.

In ipotesi del genere, quelli che vengono definiti nel quesito "motivi oscuri" si ritiene che potrebbero identificarsi con l’esistenza di una eventuale posizione debitoria del titolare del precedente contratto al quale si chiede di subentrare.
A tal proposito però va detto che, proprio nel caso di subentro, non sussiste alcun dubbio sul fatto che il nuovo utente non dovrà rispondere dei debiti del vecchio utente; si tratta infatti, come già accennato, di due rapporti contrattuali distinti, con obbligazioni altrettanto distinte e imputabili quindi a soggetti diversi.
Per i debiti pregressi, il gestore avrà così diritto di agire solo ed esclusivamente nei confronti de vecchio utente che li ha contratti; anche la giurisprudenza e l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (Agcm) hanno chiarito che il gestore non potrà mai rifiutarsi di attivare un'utenza a chi chiede il subentro per morosità lasciate dal vecchio contraente, a prescindere dal rilievo che il rifiuto deve essere adeguatamente motivato.

A questo punto, comunque, dato per presupposto che la ragione della mancata attivazione sia l’esistenza di un contratto ancora attivo (anche se la piombatura del misuratore può far pensare il contrario), si potrebbe percorrere la diversa strada della voltura, prassi ben più diffusa e peraltro meno costosa del subentro, in quanto permette di evitare l'interruzione della fornitura (disattivazione e poi riattivazione del contatore, con aggravio di tempi e costi).
Si tratta, infatti, di un semplice cambio di intestazione del contratto preesistente, una sorta di cessione del contratto a terzi, con la conseguenza che il nuovo intestatario dovrebbe accollarsi tutti i debiti del precedente intestatario, salvo poi a rivalersi nei confronti di quest'ultimo (una richiesta di voltura forse è più corretta se si è in presenza di un contratto di affitto di azienda).

Tuttavia, si ritiene opportuno precisare che, anche nel caso di voltura, alla luce di alcune novità giurisprudenziali e decisioni dell'Agcm, il nuovo intestatario dell'utenza non ha nessun obbligo di accollarsi le morosità pregresse di altro utente, e pertanto il fornitore che pretendesse il pagamento dei debiti lasciati dal vecchio utente commetterebbe un illecito, indipendentemente da ciò che prevedono le condizioni generali di contratto.
In tal senso si argomenta dall’unica definizione di voltura che si trova all'art. 1 dell'Allegato A alla Delibera n. 348/07 dell’autorità per l’energia elettrica, ove questa viene definita come la cessazione, in relazione al singolo punto di prelievo, del contratto di trasporto con un cliente con contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso.

Da questa definizione, recentemente utilizzata a fondamento di alcune sentenze di merito, se ne è dedotto che anche nel caso di voltura si è in realtà in presenza di due contratti distinti, uno intestato al vecchio utente e uno intestato al nuovo utente, proprio come accade nel subentro.
Trattandosi anche in questo caso di due contratti diversi, è evidente che il nuovo utente risponderà solo ed esclusivamente delle obbligazioni che nascono dal proprio contratto, non potendo essere in alcun modo tenuto a pagare i debiti del precedente utente, poiché discendenti da un contratto diverso a cui egli è totalmente estraneo.

E' pur vero che la delibera 348/07 riguarda solo l'elettricità, ma in assenza di una definizione diversa e contraria per il mercato del gas, è stato ritenuto che essa non può che applicarsi per analogia a tutte le utenze che ricadono sotto la regolamentazione dell'Aeeg.
A suffragare la probabile sussistenza di un problema di morosità pregressa vi può essere il rifiuto di stipulare un nuovo contratto con aziende di nuova costituzione (le c.d. partite IVA appena aperte), presumendosi che aziende giovani non possano ancora essere dotate di un patrimonio sufficientemente solido da poter eventualmente aggredire.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, pertanto, ciò che si può consigliare nell’immediato è quello:
  1. inoltrare formale reclamo scritto all’ultima azienda erogatrice a cui ci si è rivolti, indicando nel modulo reclami, disponibile sul sito di ciascuna azienda operante nel settore, a parte i propri dati identificativi, la descrizione di ciò che viene richiesto (in questo caso sarà “Inottemperanza a richiesta di voltura nei termini e mancata indicazione delle relative motivazioni”; ovviamente si dovranno anche fornire gli estremi della richiesta avanzata).
  2. qualora la gestione del reclamo venga chiusa con esito negativo o non soddisfacente, sarà possibile ricorrere ad una risoluzione extragiudiziale della controversia, c.d. ADR (Alternative Dispute Resolution).
Si tratta di un procedimento, previsto per legge e dalla regolazione di settore, con il quale i clienti trovano una soluzione condivisa con il soggetto che eroga o deve erogare loro il servizio, senza necessità di ricorrere al giudice ordinario; è tra gli strumenti meno onerosi a disposizione del consumatore e presenta talvolta, procedure gratuite.
Per trovare una soluzione extragiudiziale si consiglia questo link:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT

Infine, si tenga presente che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, al fine di tutelare i clienti che subiscono interruzioni o disservizi nella fornitura di energia elettrica e gas e per incentivare le società di distribuzione e di vendita al miglioramento della qualità, tecnica e commerciale, ha introdotto un sistema di standard di qualità e di rimborsi automatici per i consumatori, secondo dei parametri ben definiti che si possono rinvenire a questo link:
http://www.autorita.energia.it/allegati/eventi/120509relazione.pdf

Giada P. chiede
martedì 06/09/2016 - Veneto
“Buongiorno, ho un problema con Acque Veronesi, che mi chiede il pagamento della fornitura di acqua dei quattro anni da quando abito nella mia nuova casa.Di fatto io avevo un accordo con l'impresario che doveva terminare i lavori nella mia abitazione, di rimanere allacciata "al cantiere" fino a che non avesse ultimato i suddetti lavori.
Terminato il cantiere adiacente al mio, il costruttore è letteralmente sparito (peraltro non terminando i lavori pattuiti) ed io di mia spontanea volontà mi sono recata da Acque Veronesi per assicurarmi che la fornitura di acqua nella mia abitazione fosse stata fin li pagata regolarmente dal costruttore, come da accordi ed intenzionata ad aprire una posizione con l'ente vista la fuga del costruttore e la mia volontà di essere in regola. Ora, è emerso che l'impresario aveva "spiombato" quello che sarebbe diventato il mio contatore a mia insaputa, contatore che rimane comunque intestato a lui perché io di fatto NON HO MAI FIRMATO UN CONTRATTO e non l'ho fatto di proposito proprio per l'accordo preso col costruttore. Ora Acque Veronesi pretende da me 1.250€ mentre quando mi sono recata da loro per regolarizzare la posizione mi avevano tranquillizzata sul fatto che avrebbero chiesto i soldi all'impresario fino al momento della lettura di quel giorno (io ho portato con me anche la fotografia del contatore con lettura puntuale). Io per lavoro vendo servizi finanziari e mi risulta che alla base della prestazione di un servizio sia necessario un contratto tra le parti..io il contratto l'ho firmato solo a meta' agosto. Posso appigliarmi su questo? c'è un articolo di legge che regola questo tipo di problematica e che tutela il cittadino dalle furberie di costruttori e rivalse di enti non contrattualizzate? grazie”
Consulenza legale i 14/09/2016
I contratti di somministrazione (come quello di fornitura dell’acqua) stipulati tra i privati e la Pubblica Amministrazione, in deroga alla disciplina generale di cui al codice civile, richiedono la forma scritta ai fini della validità del contratto stesso. Nel caso di specie, il contratto (così è lecito presumere) era inizialmente intervenuto solamente tra l’impresario e la Pubblica Amministrazione, per cui il proprietario dell’immobile godeva del servizio idrico che invece, formalmente, era somministrato all’impresa per il cantiere, evidentemente dietro preciso accordo con quest’ultima.

Quando l’impresario se ne è andato, il contratto di fornitura è rimasto comunque attivo, ma non è stato volturato, ovvero “trasferito” in capo al nuovo soggetto (proprietario dell’immobile): pertanto, l’ente di gestione (in tal caso Acque Veronesi) non ha alcuna legittimazione a richiedere il pagamento della fornitura al proprietario, terzo soggetto rispetto al contratto.
La giurisprudenza in materia, in effetti, ha statuito che in mancanza di forma scritta del contratto in oggetto non può ritenersi che tra le parti sia stato concluso alcun contratto di somministrazione per fatti concludenti.

Tuttavia, si noti bene che se il proprietario dell’immobile ha, pur senza contratto, goduto del servizio di erogazione dell’acqua, ciò avrà determinato un ingiustificato arricchimento, con depauperamento per il gestore del servizio, che, stante l’assenza di un titolo specifico sul quale possa ritenersi fondato il relativo diritto di credito, deve ritenersi legittimato ad esercitare l’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c.: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale (…).

In buona sostanza, nel caso specifico, Acque Veronesi non potrà richiedere il pagamento del servizio sulla base del contratto di fornitura stipulato dall’impresa, contratto al quale l’utente finale era estraneo, e non potrà neppure addebitare a quest'ultimo i consumi sulla base delle tariffe concordate nel suddetto contratto, ma sarà legittimata ad esercitare comunque un’azione nei suoi confronti perché si è indebitamente avvantaggiato del servizio di fornitura.

Si tenga, ancora presente che in questa particolare ipotesi, in mancanza della stipulazione di un formale contratto di somministrazione di acqua, trova applicazione non già il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2948 c.c., 4° comma (“Si prescrivono in cinque anni: (…) 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (…)”), ma il termine ordinario decennale, che decorre dal momento in cui il diritto all’indennizzo può essere fatto valere, costituendo valido atto interruttivo della prescrizione la notifica da parte dell’ente gestore della fattura relativa al pagamento dovuto per l’erogazione dell’acqua.

Va altresì aggiunto, tuttavia, che l’utente (come l’impresa in questo caso) che abbandona a qualsiasi titolo l’immobile per il quale è incorso la fornitura è tenuto a darne immediato avviso al gestore, al fine di consentire la lettura finale e la chiusura dei contatori. Mancando a tale obbligo, egli assume la responsabilità per i consumi eventualmente effettuati da terzi senza regolare contratto, nonché per qualsiasi altro conseguente danno.

Ovviamente, si noti bene, quanto sopra rimane valido solo se il nuovo contratto stipulato dal proprietario dell’immobile (ad agosto) costituisce una nuova fornitura; diversamente, se trattasi di subentro, va attentamente esaminato il contratto nello specifico, per individuare l’esistenza di eventuali clausole di assunzione di responsabilità per le morosità del precedente intestatario del contratto. In tale ultima eventualità, infatti, sussisterebbe l’obbligo di pagamento anche in capo al subentrante.