Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4228 del 15 novembre 1976

(2 massime)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 1569 c.c., non è necessario, per poter considerare il contratto di somministrazione a tempo determinato e, quindi, per escludere il diritto di ciascuna delle parti al recesso ad nutum, che la durata del contratto sia stata determinata in modo espresso, potendo, invece, i contraenti fissare il termine di durata per relationem con riferimento ad un certo avvenimento che dovrà in seguito verificarsi.

(massima n. 2)

Il contratto di vendita a consegna ripartita si distingue dal contratto di somministrazione poiché ha ad oggetto una quantità predeterminata di cose da fornirsi in più riprese. Nella somministrazione, invece, che ha la sua essenza nella durata, poiché le singole forniture corrispondono ad un bisogno reiterato e durevole del somministrando, la quantità complessiva della prestazione non è determinabile a priori prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ma diventa determinabile nel corso di detta esecuzione, in base alle finalità, previste in contratto, che le forniture debbono soddisfare restando così individuata anche la durata del contratto, che avrà termine con l'esaurimento di tale finalità.

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