Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3511 del 4 agosto 1977

(2 massime)

(massima n. 1)

Nella somministrazione, il rinvio che l'art. 1561 c.c. fa all'art. 1474 dello stesso codice ha carattere integrativo della pattuizione, e non sostitutivo della volontā dei contraenti, dettando criteri particolari di applicazione della disciplina della vendita nel contratto di durata, relativamente alla determinazione del prezzo, quando questo non sia stato determinato in via convenzionale. In difetto di una esplicita clausola di revisione periodica, pertanto, l'adeguamento, secondo listino, del prezzo della somministrazione non č consentito, in quanto estraneo al contratto.

(massima n. 2)

Si verte in tema di somministrazione quando il frazionamento delle consegne č determinato dall'interesse del destinatario, per il soddisfacimento di un suo bisogno che si riproduca periodicamente, cosė da non poter trovare appagamento nella disponibilitā delle cose in unica soluzione. Diversa č, invece l'ipotesi della vendita a consegne ripartite, in quanto, in questa figura contrattuale, il frazionamento non incide sull'oggetto, che resta sempre costituito da un'unica prestazione, ma rappresenta solo una modalitā della esecuzione, collegata con l'impossibilitā di effettuare la consegna in una sola volta. In questa seconda ipotesi, il contratto non č ad esecuzione periodica, come nel caso della somministrazione, ma ha per oggetto una prestazione unica, anche se frazionata.

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