Cassazione civile Sez. II sentenza n. 742 del 2 febbraio 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di somministrazione, caratterizzato dal fatto che il somministrante č tenuto ad effettuare diverse prestazioni, tra loro connesse, ma autonome, la pluralitā di dette prestazioni, richiesta dalla stessa funzione e finalitā del contratto, incide sulla formazione di esso, e non giā, come nel caso di vendita a consegne ripartite, sull'esecuzione. Nello stesso contratto, la clausola di esclusiva a favore del somministrante, costituendo un mezzo di lotta all'altrui concorrenza e di assicurazione di una riserva di mercato, ha un fondamento economico e giuridico diverso da quello della stessa clausola a favore del somministrato, per il quale questa costituisce soltanto un mezzo d'incremento patrimoniale.

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