Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19154 del 19 luglio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

Le previsioni contenute nel regolamento comunale adottato ai sensi degli artt. 1 e 15 del r.d. n. 2578 del 1925, integrative del contratto di somministrazione di acqua potabile concluso dal Comune con un soggetto privato, hanno natura negoziale, enucleando le condizioni generali del contratto di utenza pubblica e caratterizzandolo (anche) in termini di contratto per adesione, ex art. 1341, comma 1, c.c.: esse sono, pertanto, soggette alla verifica di vessatorietà da parte del G.O. ed alla disciplina dettata dall'art. 1341, comma 2, c.c..

(massima n. 2)

In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.

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